Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4439 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 21/02/2017, (ud. 15/11/2016, dep.21/02/2017),  n. 4439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24245-2011 proposto da:

GRANITIFIANDRE S.P.A., c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO FELICE, 89, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO MARIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPIERO SAMORI’, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da ricorso successivo SENZA N.R.G.:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta

delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

GRANITIFIANDRE S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO FELICE, 89, presso lo studio dell’avvocato TIZIANO MARIANI,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANPIERO SAMORI’ e

dall’Avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso successivo –

avverso la sentenza n. 717/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/10/2010 R.G.N. 199/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato TROILO GREGORIO per delega Avvocato SAMORI’

GIAMPIERO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e accoglimento del ricorso successivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al Giudice lavoro di Reggio Emilia Granitifiandre s.p.a. proponeva opposizione al verbale di accertamento con cui l’INPS aveva ritenuto inapplicabili le agevolazioni contributive previste dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4 bis, in occasione dell’assunzione di 37 lavoratori posti in mobilità da Ceramica Ariostea Monocottura s.p.a, contestando l’assunto dell’Istituto che l’assetto proprietario di quest’ultima fosse in sostanza coincidente con quello della società che aveva proceduto all’assunzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, la Corte d’appello di Bologna con sentenza 6.10.10 accoglieva l’impugnazione e rigettava parzialmente l’opposizione, accertando che Ariostea e Granitifiandre erano controllate rispettivamente per il 99,99% e per l’89,30% da Iris Ceramiche s.p.a., di modo che gli assetti proprietari della prima e della seconda società erano praticamente coincidenti. Era, pertanto, realizzata la condizione ostativa prevista dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, che escludeva il richiesto beneficio. Non precisava, peraltro, se la sanzione per l’indebito sgravio dovesse essere determinata ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, o della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e segg., pur essendo l’indebito accertato prima del 30.09.00.

3.- Con separati ricorsi chiedono la cassazione della sentenza tanto Granitifiandre che INPS. Entrambe le parti contrastano il ricorso di controparte. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Con tre motivi Granitifiandre deduce quanto segue.

4.1. Con il primo motivo, in via preliminare, contesta il rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello, ritenendo insufficiente la motivazione adottata al riguardo dalla Corte d’appello.

4.2. Con il secondo motivo deduce violazione della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il legislatore considera negativamente la sola fattispecie degli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti”, in cui le due imprese – quella che licenzia e quella che assume – non sono altro che uno schermo giuridico utilizzato da soggetto costituente unico centro di interesse economico. Nella fattispecie le due società erano imprese autonome dal punto di vista formale e sostanziale, avendo esse propri amministratori e dipendenti, destinati a soddisfare autonomi e distinti interessi commerciali. Pur appartenendo ad unico gruppo di imprese, esse conservavano la loro autonomia strutturale e rappresentavano due distinti centri di imputazione di interessi.

4.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., non essendosi il giudice di appello pronunziato sulla richiesta subordinata di accertare il diritto ai benefici contributivi anche sulla base delle disposizioni del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2 essendo inapplicabili nella specie le modificazioni apportate dalla Legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451.

5. Con unico motivo di ricorso l’INPS deduce violazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e segg. in applicazione dei quali avrebbero dovuto essere irrogate sanzioni più afflittive che quelle più favorevoli previste dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, ponendo in evidenza la contraddittorietà della sentenza, la quale pur affermando che il regime applicabile è quello della L. n. 662 (trattandosi di credito accertato ante 30.09.00), lascia pur sempre aperta l’alternativa tra le due norme.

6. Il ricorso di Granitifiandre è infondato.

6.1. Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che il giudice ha superato le obiezioni di genericità dell’appello ritenendo sufficientemente delineata l’impugnazione con la deduzione della violazione delle disposizioni di legge sulla base delle quali era stato redatto il verbale ispettivo, essendo tale censura sufficiente ad attivare la verifica giudiziale del giudice di secondo grado. Tale affermazione vale a superare ogni eccezione di genericità, in quanto i motivi di impugnazione hanno lo scopo di individuare le questioni da risolvere in maniera immediata, senza ricorso a fonti e sussidi argomentativi estranei all’atto che li contiene. Considerato che nel caso di specie, il giudice facendo ricorso alla sua discrezionalità valutativa, ha ritenuto il contenuto dell’impugnazione sufficiente a delineare il thema decidendi del giudizio a lui rimesso, deve ritenersi che le obiezioni di genericità dell’appello, oggi rinnovate in sede di legittimità, siano frutto di una soggettiva valutazione della parte appellata.

6.2. Quanto al secondo motivo, sul piano normativo deve premettersi che la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 8, comma 4, prevede che il datore di lavoro che assuma a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità è concesso, per ogni mensilità corrisposta e per periodi variabili a seconda dell’età dei soggetti assunti, un contributo pari al 50% dell’indennità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il successivo comma 4 bis, introdotto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2 conv. dalla L. 19 luglio 1994, n. 451, prevede tuttavia che (per quanto qui interessa) detto beneficio non è dovuto se ad essere assunti sono lavoratori “che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo”.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che al godimento del richiamato contributo economico, ai sensi del comma 4 bis, ostano non solo i rapporti tra l’impresa che assume e quella che abbia proceduto alla collocazione che si concretizzino in forme di controllo e/o di collegamento espressamente regolate dall’art. 2359 c.c., ma pure quei rapporti tra imprese che si traducano, sul piano fattuale, in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. Tali rapporti trovano fonte anche in un comune nucleo proprietario o in altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni, che conducano ad ideare, o fare attuare, operazioni coordinate di ristrutturazione, comportanti il licenziamento da parte di un’impresa e l’assunzione di lavoratori da parte dell’altra, e che risultino influenzate oggettivamente da finalità diverse rispetto a quelle per cui sono riconosciuti i benefici previsti dal citato art. 8 (Cass. 26.07.11 n. 16288, 25.07.08 n. 20499, 20.04.06 n. 9224).

Ne consegue, prosegue la giurisprudenza, che, ai sensi dell’art. 2697 c.c., grava sull’impresa, che – in deroga all’ordinario obbligo contributivo invoca detti benefici, la prova dell’inesistenza dei fatti negativi, il cui onere può essere soddisfatto con la dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario ovvero mediante presunzioni (Cass.7.04.08 n. 8988).

In giudice di merito si è attenuto a questa giurisprudenza, ravvisando in fatto il collegamento nella circostanza che la società che ha collocato i lavoratori in mobilità e quella che ha proceduto all’assunzione sono entrambe controllate da Iris Ceramiche s.p.a. (Ariostea per il 99,99%, Graniti Fiandre per l’89,30%). Trattasi di valutazione di merito congruamente articolata in ragione dell’evidenza delle percentuali pressochè totalitarie di partecipazione della società controllante. Sarebbe stato, dunque, onere della odierna ricorrente, che chiede il beneficio, dare prova di fatti specifici nella conduzione delle imprese interessate che escludessero il collegamento. Tale prova la richiedente (che pure dimostra di ben conoscere la sopra citata sentenza n. 8988) non ha fornito, nè ha richiesto di fornire, limitandosi solo a conclamare la genuinità del collocamento in mobilità e della successiva assunzione.

6.3. Con il terzo motivo Granitifiandre lamenta che il giudice di appello ha omesso di esaminare la richiesta, avanzata con il ricorso introduttivo, rimasta assorbita nella sentenza di primo grado e riproposta in appello ex art. 346 c.p.c., di veder riconosciuto il diritto al beneficio economico in forza della originaria formulazione del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2. Tale art. 2, nell’introdurre la disposizione del comma 4 bis, prevedeva che il beneficio, pur in presenza di assetti proprietari ostativi, non fosse escluso ove l’assunzione dei lavoratori in mobilità fosse stata effettuata “nell’ambito di programmi concordati, presso l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati maggiormente rappresentativi”. Essendo stata in sede di conversione abbandonata tale disposizione, di modo che il testo della versione definitiva del comma 4 bis adottato dalla L. 19 luglio 1994, n. 451 non ne fa più menzione, parte ricorrente deduce l’esistenza delle condizioni ivi previste – essendo stata l’assunzione del personale in mobilità frutto di accordo stipulato con le organizzazioni sindacali – e ritiene che, dunque, il beneficio contributivo comunque sia ad essa spettante, essendo l’assunzione avvenuta prima della conversione e durante il vigore del decreto legge.

Il motivo è inammissibile per la genericità della sua formulazione. A prescindere dalla circostanza che nulla è detto circa la natura dell’accordo sindacale raggiunto e, soprattutto, circa la sua riconducibilità ad un “programma concordato” presso l’UPLMO, deve rilevarsi che il ricorso nulla dice a proposito del momento in cui avvenne materialmente l’assunzione dei lavoratori in mobilità, risultando solamente che l’accordo sindacale fu stipulato il 21.07.94. Dovendosi collocare l’assunzione in momento necessariamente successivo, l’incertezza circa la data rende impossibile affermare che i dipendenti Ariostea furono assunti sotto il periodo di (residua) vigenza del D.L. n. 299 del 1994, che entrò in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 20.05.94 (n. 116) e rimase in vigore nel suo testo originario fino all’entrata in vigore della Legge di conversione n. 451 del 1994.

7. E’, invece, fondato il ricorso proposto dall’INPS.

Granitifiandre aveva richiesto con il ricorso introduttivo, in via gradatamente subordinata, che fosse chiarito se il computo delle somme aggiuntive dovesse avvenire sulla base della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116 o della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e segg..

Al riguardo la giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni civili per omissioni contributive ritiene che la L. n. 388, in deroga al principio tempus regit actum, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti e accertate alla data del 30.09.00. In tal modo risultano contemperate l’esigenza di applicare con effetto retroattivo la disciplina più favorevole agli obbligati della L. n. 388, art. 116, commi da 8 a 17, e, allo stesso tempo, l’esigenza di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo effettuate sulla base della disciplina precedente, mantenendo ferme le penalità di cui alla L. n. 662 del 1996, riconoscendo alle aziende sanzionate in modo più consistente, un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto (Cass. 27.01.15 n. 1476 e 22.10.09 n. 22414).

La Corte d’appello, ha richiamato questo principio giurisprudenziale, ma non si è espressa su quale dei due regimi normativi fosse applicabile, lasciando nell’incertezza la decisione. Essendo pacifico che le irregolarità contributive e il relativo credito erano esistenti e accertati al 30.09.00 (verbale ispettivo 8.06.99, che accerta la violazione per il periodo 13.10.97-3.05.98), deve qui affermarsi che, per l’art. 116, comma 18 doveva applicarsi il regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996.

8. In conclusione, rigettato il ricorso di Granitifiandre ed accolto quello dell’Istituto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà alla quantificazione delle sanzioni dovute sulla base del principio enunziato al capo che precede e alla regolazione delle spese, anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte così provvede:

a) rigetta il ricorso proposto da Granitifiandre s.p.a. ed accoglie il ricorso proposto dall’INPS;

b) cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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