Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4438 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 4438 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

ORDINANZA

sul ricorso 9344-2008 proposto da:
OP NAZ MEZZOGIORNO ITALIA ONPMI 80191410580, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, Don
MICHELE CELIBERTI, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato
BRIGIDA FERDINANDO MARIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2464

contro

SIPA SRL 05347511007, incorporata nella TOSINVEST
SANITA’ S.R.L. a sua volta trasformatasi in TOSINVEST
ITALIA S.A.S. DI G.P.S. – GESTIONE PARTECIPAZIONI
SANITARIE S.R.L., in persona del Presidente e legale

1

Data pubblicazione: 25/02/2014

rappresentante pro tempore del socio accomandatario
G.P.S. Gestioni Partecipazioni Sanitarie Rag. ARNALDO
ROSSI

e

del

Consigliere

del

C.d.A.

e

legale

rappresentante del socio accomandatario G.P.S.
Gestione Partecipazioni Sanitarie sig. ALESSANDRO

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO
GIUSEPPE SANTE, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4564/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 09/01/2008, R.G.N. 4371/2005 +
6012/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato FERDINANDO MARIO BRIGIDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’estinzione del giudizio per rinuncia.

2

ANGELUCCI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

Ritenuto in fatto

Che il ricorrente Opera Nazionale Mezzogiorno per il Mezzogiorno d’Italia
ha rinunciato al ricorso n.9344/08 R.G. avverso la sentenza della Corte
di appello di Roma n. 4564/07 depositata il 9-1-2008 ,con atto
sottoscritto personalmente autenticato dal difensore e notificato alla
controparte Tosinvest Italia s.a.s. di G.P.S ,già Sipa s.r.I ;

Giusti motivi impongono la compensazione delle spese.
P.Q.M
La Corte dichiara estinto il giudizio.Compensa le spese fra le parti.

Roma 17-12-2013

che pertanto il giudizio deve essere dichiarato estinto.

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