Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4438 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/02/2011, (ud. 27/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6456/2010 proposto da:

F.C. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI

Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato URSO

ROSALBA, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.M. ((OMISSIS));

– intimato –

avverso la sentenza n. 6494/2009 del TRIBUNALE di TORINO del 19.9.09,

depositata il 24/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per la ricorrente l’Avvocato Paolo Panariti che si riporta agli

scritti e rappresenta che è stata presentata istanza di rinuncia al

ricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità della rinuncia;

in subordine conclude per la rimessione del ricorso alle SS.UU.; in

subordine conclude per l’estinzione del ricorso per rinuncia.

La Corte, letti gli atti depositati, osserva:

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

T.M. ha proposto opposizione al precetto intimatogli da F.C. al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo, derivante dal verbale di separazione personale, di dotarla di un veicolo analogo a quello detenuto.

Con sentenza depositata in data 24 settembre 2009 il Tribunale di Torino ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuta inesistenza del titolo esecutivo.

Alla Corte di Cassazione sono state devolute le seguenti questioni di diritto: se vi sia stata violazione dei principi costituzionali del contraddittorio e dell’interesse processuale.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 184 bis c.p.c.. Si eccepisce l’inammissibilità della richiesta di modifica, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda, così come della produzione di nuovi documenti. La ricorrente assume che la controparte non avrebbe potuto produrre all’udienza di precisazione delle conclusioni la sentenza di divorzio inter partes intervenuta successivamente alla chiusura dell’istruttoria, ma avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termine.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, poichè la situazione rappresentata non costituisce violazione dei principi regolatori del giusto processo. Occorre, infatti, considerare al riguardo: 1) la sentenza depositata all’udienza di precisazione delle conclusioni è intervenuta successivamente alla chiusura dell’istruttoria; b) detta sentenza è comune alle parti e, quindi, la sua produzione non ha costituito un “colpo ad effetto”;

3) la ricorrente aveva la possibilità di controreplicare in quella stessa sede;

4) la decisione del giudizio di opposizione avrebbe potuto determinare una situazione di contrasto con quanto deciso in sede di divorzio;

5) l’art. 111 Cost., sancisce il principio della durata ragionevole del processo.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 100 c.p.c.. Per dimostrare l’assunto la ricorrente rileva, tra l’altro, la difformità della cilindrata dell’auto offerta rispetto a quella a suo tempo pattuita. Ma il Tribunale ha fatto leva sulla seguente considerazione: a fronte della rappresentazione da parte del T. di un intervenuto accordo novativo, “sul punto l’opposta non contesta alcunchè ed il fatto può ritenersi pacifico tra le parti”; in conseguenza di ciò il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il titolo del procedimento esecutivo fosse venuto meno.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente, con atto sottoscritto anche dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

Il P.M. ha chiesto che la questione dell’ammissibilità della rinuncia in sede di adunanza in Camera di consiglio e, quindi, dopo il deposito e la comunicazione della relazione, sia rimessa alle Sezioni Unite;

5.- Ritenuto:

che, la questione sollevata dal P.M. è già stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 6 settembre 2010 n. 19051), che hanno affermato la legittimità di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia delle parti al ricorso, sopravvenuta alla fissazione dell’udienza camerale o pubblica, secondo l’interpretazione coordinata dell’art. 391 c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., n. 3, posto che la limitazione contenuta in quest’ultima norma secondo la quale la Corte, sia a sezioni unite che a sezioni semplici, non può provvedere in ordine all’estinzione in caso di rinuncia, introduce un’eccezione da circoscriversi temporalmente solo alla fase del procedimento anteriore alla fissazione dell’adunanza in udienza pubblica o in Camera di consiglio;

Che non vi sono da decidere altri ricorsi avverso la medesima sentenza;

visti gli artt. 380 bis, 385, 390 e 391 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso estinto per rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 27 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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