Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4437 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4437 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DE FELICE ALFONSINA
ORDINANZA
sul ricorso 4917-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’
ECONOMIA E DELLE FINANZE C.F.
80415740580, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12 ope legis;
– ricorrente contro
2017
4179
TOMASSI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FOGLIANO 4-A, presso lo studio degli avvocati PAOLO
BARLETTA e MARCO TACCHI VENTURI, che la rappresentano
e difendono giusta delega in atti;
– controxicorrento –
Data pubblicazione: 23/02/2018
avverso la sentenza n. 1105/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 08/03/2011 R.G.N. 10986/2008.
?/T4R.G 0
1/2012
CONSIDERATO
Che la Corte d’appello di Roma, a conferma della sentenza di primo grado, ha
accertato che Laura Tornassi, dai 1982 operatore di esercizio presso l’Amministrazione
postale,
doveva essere inquadrata nella quarta qualifica funzionale di coadiutore
transitata su domanda nel 2000, dopo un periodo ivi trascorso in posizione di
comando. •
Che, la Corte d’appello ha fatto appliùzione al caso controverso dell’art. 4, co.7,
del decreto interministeriale 10/1/1997,
qualifiche del personale
recante:
il quadro di equiparazione tra
proveniente dall’Amministrazione postale e qualifiche del
personale dipendente dei Ministeri. Che tale norma . disponeva che al personale in
servizio, inquadrato come operatore di esercizio, coadiutore e dattilograto con almeno
dieci anni di anzianità e in possesso dei dipioma
prescritto per il predetto profilo
funzionale, tosse attribuita la ex quinta qualifica funzionale, ora Area B, posizione
economica 2 dei c.c.n.l. dei Comparto Ministeri.
Che avverso tale decisione interpone ricorso il ministero dell’Economia e delle
1- inanze con un’unica censura, cui resiste con tempestivo controncorso Laura i ornassi.
RITENUTO
Che il ricorrente Ministero deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6
I.
n.1994 n./1, noncne dell’art. 12 e dell’art. 14 Preiedgi, in relazione all’art. 3bU, CO.1,
n.3 cod. proc. civ.” Che motivo si appunta sostanzialmente sull’erroneità del
richiamo, da parte della Corte d’Appello, ai D.M. 10/7/1997 contenente i criteri di
equiparazione delle qualifiche dei lavoratori dell’Amministrazione postale trasferiti nei
ruoli dei Ministero delle Poste e elecomunicazioni a seguito dei 0.i. n4bi/1993,
convertito in legge n. -11/1994 (art.6). Che tate richiamo sarebbe illegittimo, stante la
specialità della richiamata fonte normativa, riferita espressamente a una situazione
del tutto peculiare rispetto a quella concernente l’ordinario trasferimento su domanda
di dibendenti dell’Amministrazione Postale ai ruoli degli enti pubblici non economici.
Che, argomentando come ha fatto la Corte territoriale, l’ente di destinazione
sarebbe espropriato del potere di gestione dei rapporto nella fase dell’inquadramento
professionale del personale, in deroga al principio generale secondo il quale tale
dattilografo presso il .1 nistero dell’Economia e dell Finanze, in cui la stessa era
potere costituisce una prerogativa del datore di lavoro pubblico, che lo esercita
nell’ambito delle specifiche previsioni di legge e dei contratti collettivi.
Che la censura merita accoglimento.
Che questa Corte, in controversia del tutto sovrapponibile, ha deciso che il criterio
per valutare il corretto inquadramento dei dipendenti dell’amministrazione postale
trasferiti alle amministrazioni centrali, dove si trovavano già in posizione di comando,
non possa consistere nel richiamo in via generale all’art. 6, co.2, d.l. n.487/1993,
Telecomunicazioni che ne stabilì le tabelle di equiparazione), in quanto detta norma è
unicamente riferibile all’ipotesi specifica del trasferimento di una parte del personale
dell’Amministrazione Postale nei ruoli del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
(Cass. n.1/2017; Cass. n.3/2017).
Che
pertanto, i termini di raffronto per la corretta individuazione
dell’inquadramento del personale dell’ex amministrazione postale, trasferiti alle
amministrazioni centrali, sono da ricercarsi nelle qualifiche dell’ordinamento
pubblicistico dell’Amministrazione Postale di cui alla I. n.797/1981 e nelle declaratorie
del personale dell’Amministrazione
ad quem al momento dei trasferimento dei
dipendente, indicate nel c.c.n.l. del comparto del 16/2/1999 valido per il biennio
19~2001.
Che tale contratto collettivo, sostituendo il sistema di classificazione professionale
di cui alla l. n.312/1980, ha previsto la confluenza delle ex qualifiche funzionali IV, V,
VI nell’area B d’inquadramento, la quale
a sua volta comprende tre posizioni
economiche (81, 82, B3), cui corrispondono profili professionali equivalenti.
Che è incontestato che la dipendente sia stata inquadrata a norma del c.c.n.l.
1998/2901 nell’area B, posizione Bl; che la stessa abbia chiesto di essere inquadrata
nella posizione 52 ai Sensi dell’ad, 4, co.7 del d.M. 1017/1997, il quale disponeva che i
dipendenti trasferiti dall’amministrazione postale al Ministero delle Poste e
telecomunicazioni che possedevano il titolo di studio previsto per prohlo e una data
anzianità potevano avanzare alla posizione 82 all’interno dell’area di inquadramento.
Che ha errato il c.iudice dell’appello nei ritenere sussistente in capo alla
lavoratrice il diritto a essere inquadrata nell’ex V qualifica funzionale (ora area 8,
posizione economica t52) ai sensi gewart. 4, CO.!, dei ci.M. 10/ //199/, in quanto la
norma speciale, insuscettibile di interpretazione analogica, si applica soltanto al caso
aei trasrerimento su domanda del
dipendente dell’Amministrazione posta !e nei ruo
del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni a seguito della I. n.11/1994.
li
conv. in I. n.71/1994 (e al successivo d.m.10/7/1997 del Ministero delle Poste e
Che quanto al concreto profilo d’inquadramento, è valido il principio espresso da
questa Corte in base al quale il trasferimento su domanda comporta la continuazione
del rapporto presso l’Ente di destinazione, verificandosi un fenomeno di mera
modificazione soggettiva nel lato datoriale del rapporto medesimo (Sez. Un
n.503/2011, Cass. n. 18416/2014). Che a ciò consegue l’inquadramento della
dipendente trasferita in base alla posizione già posseduta nella precedente fase del
rapporto, individuato in quello maggiormente corrispondente – nell’ambito della
–
a quello in essere
presso l’ente di provenienza. (Cass. n.4088/2016)
Che
ciò determina che l’inquadramento della dipendente trasferita
dall’Amministrazione postale nei ruoli del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ove
era già in posizione di comando, va effettuato in base al profilo posseduto nella
precedente fase del rapporto, comparato a quello maggiormente corrispondente nella
classificazione vigente presso l’ente di provenienza, in base alla disciplina legale e
contrattuale applicabile. (Cass. n.4088/2016)
Che, pertanto, essendo la censura fondata, la sentenza è cassata, con rinvio alla
Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza gravata e rinvia alla Corte d’Appello
di Roma anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso all’Adunanza Camerale del 25/10/2017
disciplina legale e contrattuale applicabile nell’ente ad quem