Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4437 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23595/2015 R.G. proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Ambrosetti Massimo, con studio in Como, via G.B. Grassi 7,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Nord S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro

Fontane 161, presso l’avv. Ricci Sante, rappresentata e difesa

dall’avv. Cimetti Maurizio, delega in calce al ricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 4, n. 703/06/15 del 12 febbraio 2015,

depositata il 27 febbraio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di un’iscrizione ipotecaria rispetto alla quale il contribuente opponeva la mancata notifica delle cartelle presupposto e di conseguenza la decadenza della pretesa erariale;

2. Il giudice adito in primo grado – riuniti i ricorsi proposti dal contribuente avverso l’Agenzia delle entrate (che deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo investita l’esistenza del tributo) e da Equitalia Nord (che costituitasi tardivamente produceva la documentazione attestante la regolarità della notifica delle cartelle – rigettava il ricorso, affermando tuttavia in motivazione da un lato la legittimazione passiva dell’Agenzia e dall’altro che la tardiva costituzione dell’esattore non consentiva l’esame dei documenti depositati in atti;

3. Sull’appello del contribuente che lamentava il conflitto tra motivazione e dispositivo si costituivano l’Agenzia, che rinnovava la propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, e l’esattore, che rinnovava la produzione in giudizio dei documenti attestanti la regolarità della notifica, sulla cui base, la sentenza in epigrafe, riconosciuta la legittimità del deposito documentale in appello, rigettava l’impugnazione, affermandone l’infondatezza rispetto a tutte le censure formulate sia in ordine alla notifica delle cartelle, risultata regolare, sia in ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa tributaria;

4. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con unico motivo. Resistono Equitalia Nord e l’Agenzia dell’entrate con controricorso;

5. Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 1335 e 2697 c.c., insistendo ancora una volta sull’eccezione originaria relativa alla supposta mancata notifica delle cartelle presupposto dell’iscrizione ipotecaria;

6. Il motivo è inammissibile in quanto privo del necessario requisito di autosufficienza non essendo riprodotto nel ricorso alcuno dei documenti sui quali il ricorso stesso si fonderebbe: tanto più ciò sarebbe stato indispensabile a fronte di quanto sostenuto da controparte circa la produzione delle cartoline di ricevimento delle cartelle (sia in primo che in secondo grado) e di aver interrotto la prescrizione insinuandosi nel passivo del fallimento. Tanto più ancora a fronte della ferma dichiarazione del giudice d’appello circa il fatto che “dai documenti prodotti sono risultate del tutto infondate le censure mosse dal ricorrente alla notificazione delle cartelle esattoriali e di conseguenza le eccezioni mosse in ordine alla decadenza e alla prescrizione della pretesa tributaria”: affermazione che non appare in alcun modo (che non siano generiche deduzioni) efficacemente contrastata nel ricorso;

7. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 2.300,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, nei confronti di ciascuna delle parti controricorrenti, compensate quelle della fase di merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA