Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4436 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.T.E.R. Azienda territoriale edilizia residenziale della provincia

di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante dott. S.

S., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso

dall’Avvocato COCCO Massimo, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato Alessandro Silvestri in Roma, via C. Poma n. 2;

– ricorrente –

contro

Comune di Sant’Elia Fiumerapido;

– intimato –

avverso la sentenza n. 263/39/03 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, depositata il

19.6.2003;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in Camera di

consiglio del 21.1.2010 dal consigliere relatore Dott. BERTUZZI

Mario;

Viste le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generate Dott. MARTONE Antonio, che ha chiesto il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto notificato il 16.7.2004, l’Azienda territoriale edilizia residenziale della provincia di (OMISSIS), gia’ Istituto Autonomo Case Popolari, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenze in epigrafe indicata, che aveva confermato la pronuncia di primo grado di rigetto del suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale il comune di Sant’Elia Fiumerapido gli aveva intimato il pagamento dell’ICI per gli anni dal 1993 al 1995. ritenendo che l’istituto ricorrente, quale titolare del diritto di superficie sull’immobile, fosse soggetto passivo di imposta. Il comune intimato si e’ costituito con controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha chiesto che la causa sia trattata in Camera di consiglio e che il ricorso sia respinto perche’ manifestamente infondato.

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 3 e 4 e dell’art. 952 c.c., nonche’ vizio di motivazione. L’istituto ricorrente, premesso di avere costruito gli immobili su terreni di proprieta’ comunale sui quali era stato concesso il diritto di superficie, censura la decisione impugnata per avere ritenuto che il titolare del diritto di superficie, prima della riforma dell’art. 3 ad opera del D.Lgs. n. 446 del 1997, fosse soggetto passivo di imposta, nonostante la sua mancata menzione da parte della legge, cosi’ erroneamente interpretando sia la legge tributaria in materia che l’istituto del diritto reale di superficie disciplinato dal codice civile.

Il motivo e’ manifestamente infondato.

Come anche recentemente osservato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 28160 del 2008), quella avanzata dai ricorrente costituisce una tesi ormai smentita dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimita’, la quale ha affermato il seguente principio:

In tema di imposta comunale sugli immobili e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile l’ICI a carico di detti enti (e successivamente dei loro assegnatari), in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo (o di parti di esso). Questo principio si sottrae ai dubbi di legittimita’ costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto il carattere temporaneo dell’acquisizione in proprieta’ di detti alloggi fino al momento della traslazione del diritto dominicale in favore dei singoli compratori, non interferisce sui presupposti impositivi, ne’ crea ingiustificate disparita’ di trattamento, trattandosi di prelievo tributario che e’ correlato all’obiettiva esistenza del fabbricato, non al profitto ricavabile con il suo godimento o con la sua cessione e che, inoltre, gravando sul proprietario, segue l’eventuale temporaneita’ del suo diritto, automaticamente trasferendosi, in caso di alienazione, sull’acquirente (Cass. nn. 10137 del 2000; 18062 del 2002; 19246 del 2003; 2269 del 2004).

Questa posizione e’ stata condivisa anche dalla Corte costituzionale la quale nella sentenza n. 200 del 1999 ha affermato, con riferimento al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2, che il legislatore con tale norma, colmando una lacuna della legge delega, ha inteso assoggettare all’ICI, e non gia’ escludere dalla stessa, il titolare del diritto di superficie: “Mancando nella legge delega un qualsiasi riferimento al superficiario quale soggetto passivo dell’ICI, il legislatore delegato ha ritenuto di individuare nel concedente il soggetto passivo dell’imposta, accordandogli al tempo stesso un diritto di rivalsa nei confronti del superficiario che in tal modo viene a risultare il soggetto effettivamente inciso dal tributo.

Occorre, tuttavia, precisare che il diritto di superficie cui ha riguardo il legislatore delegato e’ una situazione diversa dalla proprieta’ superficiaria che nasce successivamente alla esecuzione della costruzione. In tale ipotesi, infatti, pur esistendo due beni, la costruzione ed il suolo, oggetto di distinti diritti di proprieta’, l’ICI…, sara’ dovuta, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, citato art. 3, n. 1, soltanto dal proprietario superficiario del fabbricato, restandone, invece, escluso il concedente proprietario del suolo. E cio’ per l’ovvia ragione che il suolo sul quale insiste il fabbricato, non essendo qualificabile ne’ come area edificabile, ne’ come terreno agricolo (cfr. D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, lett. h) e c), non rientra nel novero di quei beni che l’art. 1, del cit. D.Lgs., dichiara tassabili ai fini ICI”.

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo il comune intimato svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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