Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4436 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8811/2015 R.G. proposto da:

Riscossione Sicilia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Circonvallazione

Clodia 82, presso l’avv. Pennisi Giuseppe, rappresentata e difesa

dall’avv. Lopez Francesco giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in Siracusa, via Tisia

111, presso l’avv. Adamo Carla, che la rappresenta e difende giusta

delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Siracusa), Sez. 16, n.

2863/16/14 del 3 giugno 2014, depositata il 30 settembre 2014, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione con ricorso cumulativo di più iscrizioni ipotecarie rispetto alle quali il contribuente lamentava sostanzialmente la mancata notifica degli atti presupposti e la sproporzione con la quale erano colpiti tutti i suoi beni. Il ricorso era rigettato in primo grado sul rilievo della produzione delle relate di notifica delle cartelle e dell’autentica delle medesime da parte dell’esattore a smentita di quanto sostenuto dal contribuente. La decisione era riformata in appello ritenendo il giudicante che l’esattore non avesse dedotto in ordine alla eccepita decadenza dell’azione dell’amministrazione non considerando che spettava ad esso esattore chiamare in causa l’ente impositore ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 e rilevando la necessaria notifica dell’atto di iscrizione di ipoteca. Avverso tale sentenza Riscossione Sicilia propone ricorso per cassazione con tre motivi. Resiste il contribuente con controricorso;

2. Dei tre motivi di ricorso, assume valore assorbente il terzo con il quale il ricorrente agente per la riscossione contesta – deducendo una supposta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, – il capo della sentenza impugnata nel quale il giudice d’appello ha affermato la mancata notifica (“tramite agente notificatore abilitato o autorizzato”) dell’avviso prodromico all’iscrizione ipotecaria: la parte ricorrente allega che il contribuente stesso avrebbe (sostanzialmente) affermato di aver ricevuto tale avviso dichiarando nel ricorso di prime cure la “data di comunicazione delle iscrizioni ipotecarie”;

3. Il motivo non è fondato e si palesa privo del requisito di autosufficienza. Non è riportato nel ricorso il “passo” del ricorso di prime cure del contribuente dal quale risulta con chiarezza tale supposta dichiarazione di ricezione dell’avviso in questione, tanto più in presenza della decisione del giudice d’appello e delle dichiarazioni contenute nel controricorso nel quale il contribuente nega di aver ricevuto l’avviso: nè peraltro risultano dal ricorso, supponendo che risponda al vero la supposta avvenuta “notifica diretta a mezzo posta”, gli estremi e il contenuto specifico così della ricevuta di spedizione come del dovuto avviso di ricevimento della raccomandata;

4. Pertanto il ricorso deve essere rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio, compensate quelle della fase di merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 5.600,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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