Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4435 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4435 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 31770-2007 proposto da:
GOFRADE S.R.L. 00517790168 in persona del suo Amministratore e
legale rappresentante Sig.ra ALDA GUIDETTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio
dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARATT1NI ELISABETTA giusta
procura in atti;

ricorrente contro
DITTA CAPPA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

Data pubblicazione: 25/02/2014

sul ricorso 2557-2008 proposto da:
CAPPA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 09540070159 in persona del suo
liquidatore Dott. RENZI CAPPELLINI, elettivamente domiciliata in
ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato
GRADARA RITA, rappresentata e difesa dagli avvocati RIZZI

– ricorrente contro
GOFRADE S.R.L. 00517790168 in persona del suo Amministratore e
legale rappresentante Sig.ra ALDA GUIDEI elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio
dell’avvocato BRASCHI FRANCESCO LUIGI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARATTINI ELISABETTA giusta
procura in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 2448/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 18/09/2007, R.G.N. 1717/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato FRANCESCO BRASCHI;
udito l’Avvocato RITA GRADARA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARMELO SGROI che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16 novembre 2004 il Tribunale di Milano, decidendo
sulle cause riunite proposte, una, da Gofrade S.r.l. nei confronti di
Cappa S.r.l. e, l’altra, da Cappellini Mario e Cappa S.r.l. nei confronti di
2

ANGELO, NARDINI MARIO giusta procura in atti;

De Carolis Giuseppe e di Gofrade S.r.l. – per quanto rileva ancora in
questa sede -, rigettava le domande di risarcimento danni proposte
dalla società appena indicata nei confronti della Cappa S.r.l. e basate
sul dedotto inadempimento di quest’ultima ai contratti intercorsi tra le
dette società (preliminare di compravendita e contestuale contratto di

del 27 dicembre 1994), relativi ad una parte di immobili compresi in un
costruendo complesso immobiliare; accoglieva la domanda
riconvenzionale proposta da Cappa S.r.l. (fondata sulla scrittura privata
coeva al preliminare e con la quale detta società e la Gofrade S.r.l.
avevano stabilito di ritrovarsi per definire reciprocamente il maggior
costo sostenuto da Cappa S.r.l. per oneri di urbanizzazione che
sarebbero stati poi quantificati dal Comune di Milano) e per l’effetto
condannava l’attrice al pagamento, a titolo di detti oneri, della somma
di curo 388.375,59, oltre interessi; rigettava le domande proposte dagli
attori del secondo giudizio; compensava le spese di lite e ripartiva in
pari quote le spese di consulenza tecnica.
Gofrade S.r.l. proponeva gravame avverso la decisione nei confronti
della Cappa s.r.l. in liquidazione, chiedendo di dichiarare
l’inadempimento dell’appellata al contratto preliminare del 19 marzo
1993 ed al contratto definitivo del 27 dicembre 1994, di condannare la
predetta società al risarcimento dei danni quantificati in € 1.497.725,01
ovvero in € 1.986.560,71, di rigettare la domanda riconvenzionale
proposta nei suoi confronti e relativa al rimborso degli oneri di
urbanizzazione e di condannare la controparte alla rifusione delle spese
del doppio grado.
La Cappa S.r.l. resisteva al gravame chiedendo, in via principale, la
conferma della sentenza impugnata e, in via di appello incidentale, la
condanna della società appellante al pagamento degli interessi
3

appalto, cui aveva fatto seguito il contratto definitivo di compravendita

corrisposti all’Amministrazione pubblica sul contributo concessorio
rateizzato, al versamento pro quota degli oneri di urbanizzazione
secondo la tabella niillesimale, al pagamento della somma di €
388.375,59 e delle spese del doppio grado.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 settembre 2007

compensate le spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito Gofrade S.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
La Cappa in liquidazione S.r.l. ha resistito con controricorso
contenente ricorso incidentale pure articolato in tre motivi.
Al ricorso incidentale ha resistito con controricorso la ricorrente
principale
La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa
sentenza.
2. Ai ricorsi in esame si applica il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. inserito nel codice di rito dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed
abrogato dall’art. 47, comma 1, lett. d) della legge 18 giugno 2009, n.
69 – in considerazione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata (18 settembre 2007).
3. Con il primo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per la
decisione, in riferimento all’art. 360 n. 5 cpc, in merito alle conclusioni
n. 4 e 5 precisate da Gofrade all’udienza di precisazione delle
conclusioni del 6.2.07, come da foglio separato allegato a verbale”.

4

rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e dichiarava

o
3.1. Il motivo è inammissibile, non essendo assistito da un distinto
momento di sintesi (cd. quesito di fatto) che metta in luce il fatto
controverso ovvero le contraddizioni e le deficienze della motivazione
della sentenza impugnata, nel contesto della specifica fattispecie
dedotta in giudizio, secondo le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c,

Nella giurisprudenza di questa Corte é stato, infatti, precisato che,
secondo l’art. 366 bis c.p.c., anche nel caso previsto dall’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a
pena di inammissibilità, la chiara indicazione, sintetica ed autonoma,
del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assuma
omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la
decisione, e la relativa censura deve contenere un momento di sintesi
(omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione
del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass., sez. un., 1 °
ottobre 2007, n. 20603; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22453). Con
l’ulteriore precisazione che tale requisito non può dirsi rispettato
qualora solo la completa lettura della complessiva illustrazione del
motivo – all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e
non di una indicazione da parte del ricorrente – consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure (Cass., ord., 18
luglio 2007, n. 16002; Cass. 19 maggio 2011, n. 11019), in quanto la
ratio che sottende la disposizione indicata è associata alle esigenze
deflattive del filtro di accesso alla suprema Corte, la quale deve essere
posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (v. Cass. 18
novembre 2011, n. 24255).
5

nella lettura datane dal “diritto vivente”.

o
4. Con il secondo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione di
norme di diritto in relazione agli art. 112 cpc, 1470 c.c. 1362 c.c., 1363
c.c. 1366 c.c., 1371 c.c. e 1457 c.c. e ciò in riferimento all’art. 360 n. 3
cpc, sempre in merito alle predette conclusioni di Gofrade sub. n. 4 e
5. In subordine, omessa pronuncia o motivazione inesistente in

petizione della sentenza di primo grado in relazione all’art. 112 cpc.”
4.1. Il motivo all’esame si conclude con il seguente quesito: “Dica

lEcc.ma Corte di Cassazione adita se la motivazione della sentenza della Corte
d’appello di Milano, impugnata co/presente ricorso, sia inficiata dei vizi di cui al
II° motivo sopra esposto e quindi dica se la corretta applicazione delle norme sulla
interpretazione dei contratti sopra elencate e della norma sulla compravendita che
stabilisce che il prezzo é elemento essenziale del contratto, avesse dovuto po[r]tare la
Corte d’Appello a dichiarare che la scrittura 19.3.93, coeva a/ preliminare, sulla
quale Cappa ha fondato la sua domanda riconvenzionale, era integrativa del
preliminare stesso in quanto inerente il prezzo di vendita e quindi se la Corte
avrebbe dovuto dichiarare che essa scrittura era stata assorbita dal rogito di
compravendita del 27.12.94, affermando anche che il termine indicato in detta
scrittura era essenziale per la definizione del prezzo di vendita degli immobili entro
la data del rogito, con conseguente rigetto della riconvenzionale di Cappa ed
accoglimento delle domande di Gofrade di cui ai n. 4 e 5 delle conclusioni
precisate”.
4.2. Il motivo é inammissibile.
4.3. Il mezzo all’esame tende, infatti, inammissibilmente ad una
rivalutazione del merito preclusa in questa sede; peraltro, quella
operata dalla Corte territoriale risulta supportata da motivazione
immune da vizi logici.
A tanto deve aggiungersi che il quesito formulato non si conforma ai
requisiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., nell’interpretazione che di tale
6

riferimento all’art. 360 n. 4 in merito all’eccezione di vizio di ultra

norma ha fornito il “diritto vivente”, precisandosi che la funzione
propria del quesito di diritto è di far comprendere alla Corte di
legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logicogiuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal
giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente,

diritto non può essere generico e astratto ma deve compendiare la
riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di
merito, la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel
giudice e la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si
sarebbe dovuta applicare al caso di specie; la mancanza – come nel caso
all’esame – anche di una sola di tali indicazioni nel quesito di diritto
rende inammissibile il motivo cui il quesito così formulato sia riferito
(Cass., ord., 25 settembre 2007, n. 19892 e 17 luglio 2008, n. 19769;
Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 13 marzo 2013, n. 6286, in
motivazione).
4.4. Inoltre, il mezzo all’esame non è assistito, in relazione ai dedotti
vizi motivazionali, da un distinto momento di sintesi (cd. quesito di
fatto) e al riguardo si rinvia a quanto evidenziato in relazione al primo
motivo.
5. Con il terzo motivo si lamenta “nullità della sentenza di primo grado
per vizio di ultra petizione in ordine alla domanda riconvenzionale di
Cappa e nullità della sentenza di secondo grado per vizio di ultra
petizione e omessa pronuncia sull’eccezione di ultrapetizione sollevata
in via subordinata dall’appellante, in riferimento all’art. 360 n. 3 e 4
cpc”.
6. In ordine al mezzo in parola è stato formulato il seguente quesito di
diritto: “In relazione al III motivo di impugnazione, dica questa Ecc.ma [C]orte
Suprema se il Tribunale di Milano con sua sentenza n. 13176/04 del 18.11.04
7

la regola da applicare ( Cass. 7 aprile 2009, n. 8463) e che il quesito di

sia incorso nel vizio di ultrapetizione ed error in procedendo per avere condannato
Gofrade srl a corrispondere a Cappa la quota millesimale di proprietà Gofrade
calcolata su tutti gli oneri di urbanizzazione pagati da Cappa al Comune di
Milano invece della quota milksimak calcolata solo sui maggiori oneri come
richiesti ab initio da Cappa e dalla stessa quantficati in somma infetiore a quella

pagati e non solo i maggiori oneri. Fermo restando che Gofì-ade nulla doveva a
Cappa dopo il rogito 27.12.94 a titolo di oneri di urbanizzazione o di maggiori
oneri, dica questa Ecc.ma Corte Suprema se la sentenza di primo grado vada
dichiarata nulla sul punto in cui ha accolto la riconvenzionak di Cappa eccedendo i
limiti della domanda di questa e dica se anche la sentenza di secondo grado qui
impugnata sia nulla per lo stesso vizio di ultrapetizione per avere confermato la
sentenza di primo grado e affitta da nullità per omessa pronuncia e motivazione
inesistente sull’eccezione di Gofrade di ultrapetizione, in tifitimento agli artt. 112 e
132 oc.”.
6.2. Il motivo é inammissibile per difetto di autosufficienza, non
essendo riportate testualmente le censure proposte in sede di appello.
7. Il ricorso principale va, quindi, dichiarato inammissibile.
8. Il ricorso incidentale proposto da Cappa in liquidazione S.r.l.,
consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario in data 18 gennaio
2008, è tardivo, essendo stata la sentenza impugnata notificata in data
30 ottobre 2007.
9. Stante l’inammissibilità del ricorso principale, va dichiarata
l’inefficacia dell’impugnazione incidentale tardiva (Cass. 11 giugno
2008, n. 15483).
10. Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente
giudizio di cassazione vanno compensate, per intero, tra le parti.
P . Q.M.

8

determinata dal (TU, rilevato che il detto (TU ha quantzficato tutti gli oneri

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale
ed inefficace il ricorso incidentale tardivo; compensa per intero tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
rema di Cassazione, il 5 dicembre 2013.

Civile della Corte

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA