Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4435 del 23/02/2011

Cassazione civile sez. III, 23/02/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 23/02/2011), n.4435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9393/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio dell’avvocato BOZZA

Alessandro, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale

alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA DI FORLI’ – CESENA (OMISSIS) in persona del suo

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VESPASIANO 17/A, presso lo studio dell’avv. INCANNO’ Giuseppe che la

rappresenta e difende unitamente all’avv. LUCIANO BELTRAMI, giusta

determinazione n. 897 del 19.4.2010 e giusta mandato speciale in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 109/2009 del TRIBUNALE di FORLI’

dell’11.12.08, depositata il 16/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Giuseppe Incannò che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – Il tribunale di Forlì, con sentenza del 16.2.2009, in riforma della sentenza del giudice di pace di Forlì, accoglieva l’appello proposto dalla Provincia di Forlì-Cesena dichiarando la carenza di responsabilità della provincia in relazione al sinistro occorso a M.M., respingendo la domanda risarcitoria dallo stesso proposta.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M..

Resiste con controricorso la Provincia di Forlì-Cesena che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

Il ricorso è inammissibile per mancato rispetto del dettato di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella specie, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata anteriormente all’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69.

Ai ricorsi proposti contro sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione; di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 1.10.2007 n..

20603; Cass. 18.7.2007 n. 16002).

Nel caso in esame la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c., poichè non sono formulati i quesiti di diritto, nè alcuno dei motivi sotto il profilo dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, contiene una specifica parte destinata alla chiara indicazione del fatto controverso ed all’illustrazione delle ragioni che rendono inidonea la motivazione (perchè insufficiente, contraddittoria od omessa) a giustificare la decisione (S.U. 16.11.2007 n. 23730).

Il ricorso incidentale condizionato resta assorbito”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente e ricorrente incidentale condizionata è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Il ricorrente principale ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Ha ritenuto di dovere osservare in ordine ai rilievi esposti con la memoria.

Alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5, in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. ord. 24.3.2010 n. 7119).

Pertanto, in tema di quesito di diritto, la L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quale è stato abrogato l’art. 366 bis cod. proc. civ., art. 47, si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge (v. anche Cass. ord. 26.10.2009 n. 22578).

In ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con la memoria, deve rilevarsi che, pur essendo la stessa priva di rilevanza per l’inammissibilità del ricorso, comunque, sarebbe stato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione denunciata (art. 366 bis c.p.c., in relazione alla L. n. 69 del 2009, artt. 47 e 58) per contrasto con l’art. 3 Cost., poichè rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali, e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella (v. anche Cass. 16.12.2009 n. 26364).

Da ultimo, deve rilevarsi che non può in alcun modo coincidere il quesito con il motivo, nè desumersi il quesito dal contenuto del motivo, od ancora integrarsi il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis c.p.c. (v. per tutte S.U. 11.3.2008 n. 6420).

Conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile; quello incidentale condizionato dichiarato assorbito.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del ricorrente principale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale; assorbito l’incidentale condizionato. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2011

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