Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4435 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROMANA CACCIA SPORT s.n.c. di P.A.,

G.M.C. e G.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Luigi Mannucci, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in Roma, largo Trionfale, n. 7;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Carlo Tardella, con domicilio eletto nel

suo studio in Roma, via Pasubio, n. 15;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore,

rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Carlo Tardella, con domicilio eletto nel

suo studio in Roma, via Pasubio, n. 15;

– ricorrente in via incidentale –

contro

ROMANA CACCIA SPORT s.n.c. di P.A.,

G.M.C. e G.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Luigi Mannucci, con domicilio eletto

nello studio di quest’ultimo in Roma, largo Trionfale, n. 7;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3259/2011

depositata il 19 luglio 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 24

gennaio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

udito l’Avvocato Luigi Mannucci;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 1996, la società Romana Caccia Sport convenne innanzi al Tribunale di Roma il condominio dell’edificio sito in (OMISSIS), con accesso dal civico 4 di via Mazzini, e chiese l’annullamento della Delib. assembleare con cui il 20 novembre 1996 era stata ad essa negata l’autorizzazione ad installare sul muro comune una canna fumaria a servizio dei locali di sua proprietà, ed il risarcimento dei danni che aveva subito, segnatamente quelli conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare di locazione che aveva stipulato con un terzo, condizionandone l’efficacia per l’appunto all’installazione della detta canna fumaria.

Il condominio si costituì e chiese il rigetto della domanda.

Il Tribunale pronunziò il 27 gennaio 2000 sentenza con cui annullò la Delib. assembleare impugnata, mentre rigettò la domanda risarcitoria della società Romana Caccia Sport.

2. – La Corte d’appello di Roma confermò, con sentenza in data 11 luglio 2001, tale decisione. A tal fine affermò che la società Romana Caccia Sport non era tenuta a chiedere l’autorizzazione al condominio per esercitare il suo diritto di installare la canna fumaria sul muro comune, che non aveva quindi interesse ad ottenerla; inoltre che era stato “improvvido” il condizionamento dell’efficacia del contratto preliminare, di cui innanzi si è detto; infine che la società Romana Caccia Sport aveva chiesto la detta autorizzazione “mesi dopo la data di stipulazione di tale contratto, quando era già scaduto il termine da esso indicato” per la stipulazione del contratto definitivo.

3. – La Corte di cassazione, Seconda Sezione civile, con sentenza 23 giugno 2005, n. 13493, ha accolto i primi tre motivi del ricorso della società Romana Caccia Sport e ha dichiarato assorbito il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

3.1. – Con i primi tre motivi del suo ricorso, la società Romana Caccia Sport aveva censurato la sentenza impugnata per aver rigettato la sua domanda risarcitoria, denunziando violazione di legge (art. 2043 c.c. e art. 116 codice di rito) e vizi di motivazione, a suo dire inadeguata e contraddittoria.

3.2. – La Corte di cassazione ha giudicato fondata la censura, sotto quest’ultimo profilo.

Si legge nella sentenza di questa Corte: “La obiettiva esistenza di un diritto non esclude affatto l’interesse ad ottenerne un espresso riconoscimento, finalizzato alla certezza del rapporto intercorrente tra il suo titolare e colui nei cui confronti tali diritto può essere esercitato, in particolare quando il titolare intende cedere a terzi a titolo oneroso facoltà che sono espressione del suo diritto, e intenda nella circostanza precisarne la dimensione e la consistenza, per conseguire maggior profitto da tale cessione. E’ dunque errata, sotto il profilo logico e giuridico, sia la affermata inesistenza dell’interesse della società Romana Caccia Sport a chiedere al condominio l’assenso alla installazione della canna fumaria sul muro condominiale, sia l’affermata inopportunità di condizionare nel termine innanzi indicato il contratto preliminare di locazione. Parimenti incongruente, sotto il profilo logico-giuridico, è la terza considerazione svolta dalla Corte d’appello di Roma,… relativa al tempo in cui la società Romana Caccia Sport chiese la denegata autorizzazione. Il fatto che tale autorizzazione fu chiesta dopo la stipulazione del contratto preliminare di locazione è circostanza del tutto irrilevante, attesa la natura per l’appunto preliminare del contratto; e parimenti irrilevante è la circostanza che tale richiesta fu formulata dalla società Romana Caccia Sport dopo la scadenza del termine stabilito per stipulare il contratto definitivo, perchè tale scadenza, che attiene comunque al rapporto instaurato con il contratto, e che ben può essere dagli stipulanti di quest’ultimo prorogato, non esclude comunque l’obbligo di adempiere, anche tardivamente”.

4. – Riassunto il giudizio, pronunciando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 19 luglio 2011, ha condannato il Condominio a pagare in favore di Romana Caccia Sport la somma di Euro 54.893, oltre interessi legali dalla data della sentenza, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e del grado di rinvio.

4.1. – La Corte territoriale ha rilevato che l’illegittimità della Delib. assembleare integra nella fattispecie una condotta inquadrabile nell’art. 2043 c.c., con conseguente diritto dell’appellante a conseguire il risarcimento dei danni, e ha ritenuto che il diniego del condominio all’installazione della canna fumaria ha determinato la risoluzione del contratto preliminare di locazione.

Esclusa la risarcibilità del danno emergente derivante dall’acquisto della canna fumaria, in quanto evitabile con l’ordinaria diligenza, la Corte di Roma ha invece ritenuto che compete alla società il danno da lucro cessante per i mesi successivi alla Delib. assembleare del 20 novembre 1996 alla data del 28 febbraio 1997, periodo in cui l’immobile rimase del tutto sfitto, mentre ha negato la risarcibilità della minore convenienza del contratto successivo.

5. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la società Romana Caccia Sport ha proposto ricorso, con atto notificato il 18 ottobre 2012, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il condominio, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi.

La società ha depositato atto di controricorso al ricorso incidentale del condominio.

In prossimità dell’udienza la ricorrente principale ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la società Romana Caccia Sport denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo all’efficacia probatoria del contratto preliminare di locazione stipulato con il D.S.. In particolare, la ricorrente si duole che la Corte di Roma, pur avendo accertato che il diniego del condominio all’installazione ha determinato la risoluzione del contratto preliminare di locazione, tuttavia non abbia ritenuto risarcibile l’effettiva perdita economica subita dalla Romana Caccia Sport sotto il profilo del lucro cessante, come invece documentalmente provato, ed abbia escluso che la minore convenienza economica del contratto successivo non costituisca un danno risarcibile parametrabile all’intera durata del contratto. La Corte d’appello avrebbe dovuto liquidare il danno per lucro cessante subito dalla Romana Caccia Sport e consistente nel mancato incasso del corrispettivo della locazione, dall’inizio del rapporto al termine naturale del contratto medesimo, o almeno per due anni, giacchè, in base al preliminare di locazione, non vi sarebbe stata possibilità alcuna per il conduttore di recedere prima di due anni almeno.

Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1126 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo alla mancata liquidazione del danno effettivo), la società ricorrente in via principale si duole che il giudice del rinvio, da un lato, abbia riconosciuto che il diniego del condominio all’installazione della canna fumaria aveva determinato la risoluzione del contratto di locazione, atteso che il promissario conduttore, disposto a corrispondere un canone di L. 20.000.000 al mese, riteneva ovviamente necessaria l’installazione della canna fumaria per l’attività di ristorazione che lo stesso avrebbe voluto intraprendere nei locali, ma, dal’altro, abbia affermato che se la Romana Caccia Sport non si fosse affrettata a locare, ben avrebbe potuto concedere in locazione l’immobile allo stesso canone. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe considerato che il canone più alto dipendeva dalla sussistenza della canna fumaria, sicchè fino a quando la stessa non fosse stata installata mai la Romana Caccia Sport avrebbe potuto ottenere da nessun altro il canone offerto dal D.S., promissario conduttore.

Con i primi due motivi del ricorso incidentale (violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., artt. 383 e 394 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), il condominio si duole che la Corte d’appello abbia fatto discendere automaticamente dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione la asserita sussistenza di un fatto illecito ascrivibile al condominio, senza considerare che la precedente pronuncia era stata cassata esclusivamente per vizio di motivazione.

2. – In ordine logico, è preliminare l’esame del ricorso incidentale. I due motivi, congiuntamente scrutinabili per l’evidente connessione, sono infondati.

Occorre premettere che con la sentenza rescindente n. 13493 del 2005 questa Corte ha accolto i motivi di censura rivolti contro il capo della sentenza di merito che aveva rigettato la domanda risarcitoria della società Romana Caccia Sport e, ritenendo viziate da incongruenza sotto il profilo logico giuridico le ragioni ostative che erano state espresse al riguardo dalla Corte d’appello, ha chiaramente preso le mosse, indirizzando in questo senso il giudice del rinvio, dal riconoscimento della potenzialità lesiva della Delib. condominiale illegittima, con cui era stato negato il diritto della società Romana Caccia Sport alla richiesta installazione della canna fumaria, quando questa costituiva mera utilizzazione della cosa comune, consentita ai sensi dell’art. 1102 c.c..

Tale premessa della sentenza rescindente, costituendo la cornice dell’accertato vizio motivazionale, non può più essere messa in discussione in questa sede.

Il giudice del rinvio ha compiuto un apprezzamento complessivo dei fatti in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, applicando le disposizioni di legge pertinenti.

Senza fare discendere automaticamente – come assume il condominio ricorrente in via incidentale – dalla precedente sentenza di cassazione il riconoscimento del diritto dell’appellante Romana Caccia e Sport a conseguire il risarcimento del danno, la Corte d’appello di Roma ha riscontrato la sussistenza in concreto degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria ai sensi dell’art. 2043 c.c., in particolare il nesso di causalità tra il rifiuto del condominio di rilasciare l’autorizzazione e l’evento lesivo, costituito dalla mancata esecuzione del contratto di locazione stipulato con il terzo.

Dal testo della sentenza impugnata emerge infatti che il giudice del merito ha accertato, in base alle risultanze probatorie, che il contratto con il promissario conduttore non ebbe seguito proprio a causa della mancata installazione della canna fumaria, installazione della quale la società Romana Caccia Sport aveva chiesto invano l’autorizzazione.

E’ pertanto da escludere che la sentenza impugnata, resa in sede di rinvio, sia incorsa nei vizi denunciati.

3. – Passando all’esame del ricorso principale, è infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dal condominio controricorrente sotto il profilo delle carenze quanto all’indicazione della stessa parte ricorrente. Ed infatti, parte del giudizio di merito è la s.n.c. Romana Caccia e Sport ed il ricorso è proposto, correttamente, come si legge nella sua stessa epigrafe, dalla Romana Caccia e Sport s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore G.M.C., che ha rilasciato la procura speciale al difensore Avv. Luigi Mannucci. L’individuazione della società ricorrente risulta assolutamente inequivoca, costituendo mero refuso, non determinante incertezze, l’indicazione, nel corpo del ricorso, a pag. 20, della ricorrente come società in accomandita semplice, anzichè come società in nome collettivo.

4. – I motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente, attesa la loro stretta connessione – sono, tuttavia, infondati nel merito.

Sono risarcibili (soltanto) i danni che sono conseguenza immediata e diretta del fatto lesivo.

Di questa regola – discendente dall’art. 2056 c.c. e dalla disposizione dell’art. 1223 c.c. in esso richiamata – la Corte dei rinvio ha fatto corretta applicazione.

La Corte d’appello ha infatti liquidato il danno da lucro cessante per i mesi successivi alla Delib. assembleare del 20 novembre 1996, costituente il fatto produttivo del danno, considerando le mensilità dal 15 dicembre 1996, alla quale era stata differita la vigenza del contratto di locazione stipulato con il D.S., fino alla data del 28 febbraio 1997, periodo in cui l’immobile rimase del tutto sfitto, per un importo mensile di Lire 18.000.000, tale essendo la misura del canone fissata per il primo anno.

La Corte di merito ha invece escluso che possa costituire danno risarcibile, parametrabile alla intera durata del rapporto, la minore convenienza del contratto successivamente stipulato (a partire dal 1 marzo 1997) con altro conduttore (con un canone inferiore di Lire 3.000.000 al mese per il primo anno e di Lire 4.000.000 al mese per gli anni successivi). A tal fine la Corte territoriale ha considerato: che la società attrice ben avrebbe potuto porre in locazione l’immobile allo stesso canone, attendendo semmai qualche tempo e il presentarsi di occasioni più favorevoli; che il nuovo contratto è stato stipulato per un utilizzo diverso da quello previsto nel precedente contratto stipulato con il D.S.; che la Romana Caccia e Sport ha anche provveduto ad alienare l’immobile; che non è possibile formulare un giudizio prognostico circa la effettiva vigenza del precedente contratto di locazione per tutta la durata del rapporto.

Si tratta di valutazioni di merito affidate ad una congrua e circostanziata motivazione; e lo stabilire quali minori introiti siano o non da considerarsi come conseguenza immediata e diretta della colpa dell’autore del danno, costituisce giudizio di fatto, che si sottrae al sindacato di legittimità.

Pur denunciando violazione e falsa applicazione di norme di legge e decisivi difetti di motivazione, la società ricorrente in via principale censura il risultato non condiviso di un motivato apprezzamento di merito.

5. – Il ricorso principale e il ricorso incidentale sono rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra le parti, dato l’esito delle contrapposte impugnazioni.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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