Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4435 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6281/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 24, presso l’avv.

Ceci Paolo, rappresentata e difesa dall’avv. Bavasso Francesco,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Calabria (Catanzaro), Sez. 2, n. 1556/02/14 del 17 luglio 2014,

depositata il 17 gettà brà 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la

parte ricorrente non ha prodotto memoria.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria cui il contribuente opponeva diversi motivi tra i quali la nullità della notifica delle cartelle. Il ricorso era accolto in primo grado, nella contumacia dell’esattore, per la presunta mancata prova della regolare notifica delle cartelle. Proponeva appello Equitalia Sud producendo la documentazione attestante l’avvenuta regolare notifica delle cartelle: l’appello era rigettato con la sentenza in epigrafe che riteneva l’impugnazione proposta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57. Avverso tale sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

2. Con i due motivi di ricorso, Equitalia Sud denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 57 in quanto l’essere rimasta contumace in primo grado, da un lato, non può certo costituire ostacolo al proprio diritto di proporre appello e, dall’altro, la specificità dell’appello stesso deve essere valutato con riferimento all’intero atto di impugnazione (Cass. n. 20379 del 2017), tenendo conto che nel caso di specie si è trattato della proposizione di mere difese – per cui nemmeno potrebbe esserci stata una violazione da parte dell’appellante del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (Cass. n. 29568 del 2018; Cass. n. 14020 del 2007) mediante la produzione della documentazione comprovante la regolarità dell’avvenuta notifica delle cartelle che era stata messa in dubbio dal giudice di primo grado e che della decisione di quest’ultimo, come emerge dalla sentenza qui impugnata, costituiva la ratio decidendi dell’accoglimento del ricorso originario del contribuente;

3. Le critiche, per quanto già argomentato sono fondate sulla base degli orientamenti espressi da questa Corte, sicchè il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Calabria in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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