Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4434 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4434 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso 7582-2008 proposto da:
PASSERI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato
ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RIZZI RENATO, SCOZZARELLA
ANTONIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A.

ASSITALIA ASSICURAZIONI SPA,

in persona

dell’Avv. MAURIZIO FUGGITI, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 25/02/2014

dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO, rappresentata e
difesa dall’avvocato FERRI ANTONIO giusta delega in
atti;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

sul ricorso 11161-2008 proposto da:
ALLIANZ S.P.A. (GIA’ RAS SPA) 05032630963, in persona
dei legali rappresentanti dott. FABIO CAMESASCA e
dott.ssa ANNA GENOVESE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato
SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.A. ASSITALIA ASSICURAZIONI S.P.A., in persona
dell’Avv.

MAURIZIO FUGGITI procuratore speciale

dell’Amministratore Delegato p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo
studio dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO, rappresentata
e difesa dall’avvocato FERRI ANTONIO giusta delega in
atti;
PASSERI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.PACUVIO

34,

presso

lo

studio

dell’avvocato

ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende

2

ALLIANZ SPA ;

unitamente agli avvocati SCOZZARELLA ANTONIO, RIZZI
RENATO giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

BACHETTI MARIA NOVELLA, SALVATORE LAURA, MOSCA ANNA,

INAIL , INPS , AUTOLINEE FLLI MOSCA SNC , BRINI
SALVATORE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 47/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 28/02/2007 R.G.N.
237/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;
udito l’Avvocato PROVVIDENZA ORNELLA PISA per delega;
udito l’Avvocato ANTONIO MANGANIELLO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per la
rimessione della questione alle Sezioni Unite.

3

BUONO GESUALDA, EREDITA’ GIACENTE MOSCA PASQUALE ,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28/2/2007 la Corte d’Appello di
Campobasso, in accoglimento dei gravami interposti dalla
società Assitalia Assicurazioni s.p.a. ( già Le Assicurazioni
d’Italia s.p.a., poi Assitalia Assicurazioni s.p.a. ), in via

R.A.S. Assicurazioni s.p.a., in via incidentale, e in
conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Campobasso
7/4/2004 in particolare: a) dichiarava i sigg. Pasquale Mosca e
Michele SALVATORE corresponsabili -nella rispettiva misura
dell’85% e del 15%- del sinistro stradale avvenuto il
16/10/1973 in agro di Sepino e lungo la SS Fondovalle del
Tammaro in cui rimanevano coinvolte l’autovettura Fiat 128 tg.
TO F14896 condotta dal sig. Roberto Passeri, l’autovettura
Simca tg. CB 59219 condotta dal sig. Michele Salvatore e
l’autobus tg. CB 43230 condotto dal sig. Pasquale Mosca,
all’esito del quale Passeri riportava danni materiali e lesioni
personali; b) dichiarava improponibile la domanda risarcitoria
dal Passeri formulata nei confronti dei sigg. Maria Novella
Bachetti e Laura Salvatore, eredi del defunto Michele
Salvatore, del sig. Dino Brini, proprietario dell’autovettura
Simca, e della compagnia assicuratrice per la r.c.a. della
medesima società Assitalia Assicurazioni s.p.a.; c) rigettava
la domanda in via surrogatoria nei confronti di questi ultimi
proposta dall’INAIL; d) dichiarava la cessazione della materia
del contendere tra la R.A.S. Assicurazioni s.p.a. e il

4

principale, e dal sig. Roberto Passeri nonché dalla società

surrogante INAIL; e) rideterminava l’ammontare del risarcimento
al Passeri dovuto in via solidale dalla società R.A.S. s.p.a.,
compagnia assicuratrice dell’autobus, dall’eredità giacente del
Mosca e dalla società Autolinee F.11i Mosca s.n.c.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il

motivi, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi la società I.N.A.
Assitalia Assicurazioni s.p.a. (incorporante la società
Assitalia Assicurazioni s.p.a.) e la società Allianz s.p.a.
(già R.A.S. s.p.a.), la quale ultima spiega altresì ricorso
incidentale sulla base di 12 motivi, illustrati da memoria, cui
resiste con controricorso la società I.N.A. Assitalia
Assicurazioni s.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 0 motivo il ricorrente in via principale denunzia
<> di motivi d’appello, in riferimento all’art.
360, l ° co. n. 4, c.p.c.; nonché <> motivazione su punti decisivi della
controversia, in riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1176, 1218, 1223, 1225, 1375, 1882, 1917, 2043,
2054, 2697 c.c., 18, 22, 24 L. n. 990 del 1969; nonché <>.
Con il 3 ° motivo il ricorrente in via principale denunzia
violazione e falsa applicazione degli artt. 22 L. n. 990 del
1969, 106, 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n.
3, c.p.c.; nonché << omessa e insufficiente>> motivazione su
punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360,
1 ° co. n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <> motivazione su punto decisivo della

formulare domanda integrale di risarcimento dei danni in via
surrogatoria anche se eccedente il limite del massimale di
polizza>>.
Con il 1 0 motivo la ricorrente in via incidentale denunzia
violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360,

333 c.p.c., in riferimento all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 2 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 106 c.p.c., 2043, 2055 c.c., in relazione all’art.
360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.

7

10 co. n. 4, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art.

Con il 3 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1224, 2043 c.c., 18, 19, 21, 28 L. n. 990 del
1969, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 4 ° motivo denunzia omessa motivazione su punto
decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, 1 ° co.
n. 5, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente momento di sintesi: <>.
Con il 5 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1224, 2043 c.c., 18, 19, 21, 28 L. n. 990 del
1969, in relazione all’art. 360, 1 ° co. n. 3, c.p.c.

8

del sistema normativo all’epoca vigente, che non prevedeva il

Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con il 7 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1224, 2043 c.c., 18, 19, 21, 28 L. n. 990 del
1969, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula
l’obbligazione

al

riguardo
di

il

seguente
degli

pagamento

quesito:

interessi

e

<>.

positivamente al quesito, cassi l’impugnata sentenza della
Corte di Appello di Campobasso>>.
Con 1’8 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1224, 2043 c.c., 18, 19, 21, 28 L. n. 990 del
1969, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

pagamento di parte del massimale avvenuto in data antecedente
alla liquidazione del risarcimento operata in sede giudiziale,
l’impresa assicuratrice, in caso di sua responsabilità per mala
gesti°,

non possa essere condannata al pagamento della

rivalutazione sulla somma parziale corrisposta per il periodo
successivo al pagamento stesso e, rispondendo positivamente al
quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di
Campobasso>>.

Formula al riguardo il seguente quesito: <>.

10

Con il 10 0 motivo denunzia <>, in relazione all’art. 360, l ° co. n. 4, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: <>.
Con 1’11 0 motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 324 c.p.c., 1218, 1223, 1282, 1224, 2056 c.c., in
relazione all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.; nonché <>, in relazione all’art. 360,
10 co. n. 4, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito:

<>.
Con il 12 ° motivo denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1218, 1223, 1282, 1224, 2056 c.c., in relazione
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.
Formula al riguardo il seguente quesito: «se, nella
obbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non
possono essere calcolati dalla data dell’illecito sula somma
liquidata per capitale e rivalutata sino al momento della
decisione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento
ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al
bene perduto si incrementa nominalmente per effetto dei
prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche
in base ad un indice medio, e, rispondendo affermativamente al
quesito, cassi l’impugnata sentenza della Corte di Appello di
Campobasso>>.
I ricorsi sono inammissibili in applicazione degli artt.
366, l ° co. n. 4, 366-bis e 375, l ° co. n. 5, c.p.c.

12

relazione agli interessi già conseguiti e/o alla misura e/o

I motivi di entrambi i ricorsi recano quesiti di diritto
formulati in termini invero difformi dallo schema al riguardo
delineato da questa Corte, non recando la riassuntiva ma
puntuale indicazione degli aspetti di fatto rilevanti, del
modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente

avrebbe condotto a diversa decisione, a tale stregua
appalesandosi astratti e generici, privi di riferibilità al
caso concreto in esame e di decisività, tale cioè da non
consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di
individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di
precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un.,
19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650;
Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), nonché di poter
circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento
o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), senza
che debba richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione
in più parti prive di connessione tra loro ( cfr. Cass.,
23/6/2008, n. 17064 ), risolvendosi in buona sostanza in una
richiesta a questa Corte di vaglio della fondatezza delle
rispettive tesi difensive.
Tanto più che nel caso i motivi di entrambi i ricorsi
risultano formulati in violazione dell’art. 366, l ° co. n. 6,
c.p.c., atteso che i ricorrenti -sia in via principale che in

13

decisi, delle diverse regole di diritto la cui applicazione

via incidentale- fanno richiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito E es., all’atto di citazione in primo grado,
alla comparsa di costituzione del Mosca, alla chiamata in
garanzia del Salvatori e dell’Assitalia, alla comparsa di
<> di quest’ultima,

di <>, al
<> mantenuto «per
l’intero arco del giudizio>> dalla <>, alla dichiarazione della Ras <>, alla
<>, alla «maliziosa affermazione
della Ras ( pag. 10 appello Ras )>>, alla <>,
alla <>, al «motivo
d’appello riguardante la decorrenza degli interessi che
l’appellante incidentale Passeri chiedeva a partire dalla data
del fatto illecito>>, alla <>, all’estensione da parte del
Passeri <> all’Assitalia>>,
il ricorrente in via principale; alla sentenza del giudice di

prime cure, agli atti di appello, al suo atto di <>, alla <>, alla corresponsione <> dei <<3/5 del favore dell'INAIL>>, all’<>,
via incidentale

]

la ricorrente in

limitandosi a meramente richiamarli, senza

invero debitamente -per la parte d’interesse in questa sederiprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale
sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino
prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda
anche alla relativa individuazione con riferimento alla
sequenza dello svolgimento del processo inerente alla
documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione,
al fine di renderne possibile l’esame ( v., da ultimo, Cass.,
16/3/2012, n. 4220 ), con precisazione ( anche ) dell’esatta
collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte,
rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di
legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass.,
19/9/2011, n. 19069; Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass.,
3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279. E da ultimo,
Cass., 3/11/2011, n. 22726; Cass., 6/11/2012, n. 19157 ).

15

massimale>>, al «pagamento successivamente effettuato in

A tale stregua i ricorrenti non deducono le formulate
censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base
alla lettura del solo rispettivo ricorso, non ponendo questa
Corte nella condizione di adempiere al proprio compito

18/4/2006,

n.

8932;

Cass.,

20/1/2006,

n.

1108;

Cass.,

8/11/2005,

n.

21659;

Cass.,

2/81/2005,

n.

16132;

Cass.,

25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass.,
12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle sole deduzioni contenute
nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con
indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità
accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003,
n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1 ° /2/1995, n.
1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel casoapodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo
essere questa Corte viceversa posta in grado di orientarsi fra
le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la
pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, i motivi
non recano la prescritta “chiara indicazione” -secondo lo
schema e nei termini delineati da questa Corte- delle relative
“ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione
all’attività esegetica della medesima ( cfr. Cass. Sez. Un.,
5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 ),

a

fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella

16

istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass.,

specie altresì violativa del requisito richiesto ex art. 366,
1 0 co. n. 6, c.p.c.
La norma di cui all’art. 366

bis c.p.c. è d’altro canto

insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito
di diritto e il momento di sintesi possano, e

a

fortiori

motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe
nell’abrogazione tacita della norma in questione ( v. Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n.
7258 ).
I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena
di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli,
nella specie applicantisi nel testo modificato dal d.lgs. n. 40
del 2006, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata
successivamente alla data ( 2 marzo 2006 ) di entrata in vigore
del medesimo.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per
la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili.
Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di
cassazione.
Roma, 20/11/2013

debbano, desumersi implicitamente dalla formulazione del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA