Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4434 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4434 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: TRIA LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso 22086-2012 proposto da:
ACANFORA SILVANA CNFSVN50A69F839F, AllINNARI MARINA,
MARTINO LINDA MRTLND54B66E206P, NUGAR1 MARIA CRISTINA
NGRMCR47T65H501H, FIORENTINO CATERINA
FRNCRN49S55B990X, IODICE FRANCESCO DCIFNC49L04Z510W,
CAPOBIANCO FERNANDA CPBENN55D48F839Y, DI DONATO ANNA
DDNNNA53D47F224Y, TUCC1 MARIA LUCIA TCCMLC53A53F839M,
TECCE ANGELA TCCNGL52M45F839C, BRUNELLI VITTORIO
2017

4174

BRNVTR48R07H501E, DE MATTEIS LUCIO DMTLCU54L09F839D,
MUZII ROSSANA MZURSN52S54F839I, ALABISO ANNA CHIARA
LBSNCH55L60F839P, DAPRA’ BRIGITTE DPRBGT52C711519F,
MAMMONE MARIA ELENA MMNMLN55M52Z510J, AMBROSIO LUISA
MBRLSU55E60H931F, GIUSTI PAOLA GSTPLA57M49F839V,

Data pubblicazione: 23/02/2018

UTILI

MARIA

TLVMRA54M68F839N,

ANZANO

LELIA

NZNLLE48R41F839F, MARTORELLI LUISA MRTLSU54A41F839G,
QUINTAVALLE CARLO QNTCRL49L19F839Q, PASTORELLI RITA
PSTRTI54M68F839A, PAGANO DENISE MARIA
PGNDSM54L531819I, AGRILLO ORNELLA GRLRLL56L43F839U,

MARIASERENA MRMMSR49H66F839Q, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE TRASTEVERE 244, presso lo
studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, che li
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI C.F.
80188210589, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA
DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5479/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2011 r.g.n.
7007/2008.

SABATINO CARMINE SBTCMN50H201469H, MORMONE

Adunanza camerale del 25 ottobre 2017 – n. 9 del ruolo
RG n. 4007/12
Presidente: Napoletano – Relatore: Tria

RILEVATO
che con sentenza in data 10 ottobre 2011 la Corte di Appello di Napoli ha respinto
l’appello di Silvana Acanfora e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe – tutti
dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (d’ora in poi MIBAC),
inquadrati nella nona qualifica funzionale poi confluita nell’Area C, posizione

rigetto delle domande da loro proposte in primo grado al fine di ottenere a decorrere
dal 1 luglio 1998, l’equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello attribuito
al personale del c.d. ruolo ad esaurimento del suindicato Ministero;
che avverso tale sentenza la maggior parte degli originari ricorrenti hanno proposto
ricorso affidato ad un unico, articolato motivo, al quale ha opposto difese il MIBAC con
controricorso;
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo di ricorso, si denunciano: a) omessa motivazione circa un
fatto decisivo per il giudizio (inserimento, da parte della nuova contrattazione
collettiva, dei funzionari ex RAE ed ex IX qualifica funzionale nella medesima area, con
medesime mansioni); b) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001,
artt. 2, 45 e 71, degli artt. 13 e 39 del CCNL Comparto Ministeri 1998/2001, in
relazione all’intervenuta abrogazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, e infine del
D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 43, sull’assunto secondo cui la Corte d’appello non avrebbe
considerato che il nuovo CCNL, emanato sulla base delD.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2,
ha inserito le due suindicate categorie in un’area unica, disapplicando il D.Lgs. n. 29
del 1993,art. 25;
che ritiene il Collegio che tutte le censure – da esaminare congiuntamente, data la
loro intima connessione – non meritino accoglimento, dandosi continuità al condiviso e
consolidato indirizzo, secondo cui (vedi, per tutte: Cass. 17 maggio 2010, n. 11982;
Cass. 8 marzo 2011, n. 5504; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22437; Cass. 13 febbraio
2013, n. 3530; Cass. 10 febbraio 2014, n. 2892; Cass. 2 agosto 2017, n. 19275) il
diverso trattamento riservato ai lavoratori appartenenti al suddetto ruolo ad
esaurimento si giustifica per molteplici ragioni, quali:

economica C3 – avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 30 agosto 2007, di

a) il riconoscimento, in sede di contrattazione collettiva, di un trattamento di maggior
favore riservato ai dipendenti già inquadrati nella nona qualifica funzionale, nel ruolo
soppresso e ad esaurimento – ruolo nel quale sono stati inseriti i dipendenti delle ex
carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali – rispetto agli altri
dipendenti appartenenti alla qualifica C3 non introduce una illegittima discriminazione
in danno di lavoratori svolgenti le medesime mansioni, trovando il trattamento
differenziato la propria legittimazione nella previsione di cui al d.lgs. n. 29 del 1993,

ad esaurimento (rinviando alla successiva contrattazione collettiva per la
determinazione del regime economico) ed essendo giustificato – oltre che dal carattere
meramente temporaneo della differenziazione dal diverso percorso professionale dei
due indicati gruppi di dipendenti;
b) la circostanza che nona qualifica funzionale è stata istituita dal D.L. n. 9 del 1986,
art. 2, convertito dalla L. n. 78 del 1986 , che ha stabilito il relativo trattamento
economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del D.L. n. 413 del
1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento,
mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura
contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983 , dal D.P.R. n. 266 del 1987 ;
c) il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, nel sopprimere i ruoli ad esaurimento,
conservando peraltro le qualifiche al personale che le rivestiva, ha descritto le funzioni
attribuite a quest’ultimo in termini analoghi a quelle relative al personale della nona
qualifica, stabilendo che “il trattamento economico è definito nel primo contratto
collettivo di comparto di cui all’art. 45″;
d) è stato così mantenuta, nonostante la sostanziale equiparazione di fatto delle
mansioni, una considerazione separata delle ex qualifiche ad esaurimento, sia con
riguardo alla descrizione delle mansioni, che con riguardo alla qualificazione delle
stesse e al trattamento economico attribuito (ancorchè nel frattempo con differenziale
ridotto), rispetto alla nona qualifica (vedi: Cass. 17 maggio 2010, n. 11982 cit. e, in
senso analogo, Cass. 29 settembre 2000 n. 12914);
e) successivamente – e in coerenza con questa direttiva di fondo – la contrattazione
collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima qualifica C3, ma
confermando la spettanza – ancora nell’ultima tornata contrattuale del quadriennio
normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999 – di un trattamento economico
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art. 25, comma 4, che ha mantenuto una separata considerazione delle ex qualifiche

differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un
incremento retributivo leggermente superiore a quello degli altri appartenenti alla
qualifica C3;
che, pertanto, il suddetto trattamento differenziato trova la propria legittimazione nel
citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e comunque risulta giustificato oltre
che dalla necessaria temporaneità della differenziazione, anche dal diverso percorso

che, d’altra parte, – come ribadito anche da Cass. 27 ottobre 2011, n. 22437 – va
ricordato che questa Corte, in applicazione dei suindicati principi, ha già avuto più
volte modo di stabilire che:
1) il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, non vieta ogni trattamento
differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli
contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del
giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva (Cass. 18 giugno 2008 n.
16504; Cass. 19 giugno 2008 n. 16676; Cass. 10 marzo 2009 n. 5726; Cass. 12
marzo 2009 n. 6027; Cass. 27 maggio 2009 n. 12336);
2) in particolare, il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 secondo il
quale le Amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto
dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo
individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in
quella sede, restando quindi vietato, non ogni trattamento differenziato per singole
categorie di lavoratori, ma solo quello contrastante con specifiche previsioni normative
(vedi, per tutte: Cass. 28 marzo 2012, n. 4917);
3) il principio di parità di trattamento, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non
esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle pregresse
vicende dei rapporti di lavoro (Cass. 28 marzo 2012, n. 4962);
che la sentenza impugnata risulta del tutto conforme ai richiamati orientamenti
giurisprudenziali, avendo la Corte territoriale escluso che la differenza di trattamento
retributivo del personale del ruolo ad esaurimento rispetto al personale dell’Area C3
comporti violazione del principio di parità di trattamento tra pubblici dipendenti,
proprio in relazione alle argomentazioni in precedenza evidenziate circa la natura
3

professionale dei due gruppi di dipendenti;

”speciale” della disciplina relativa allo stesso personale del ruolo ad esaurimento
nonchè all’ambito di applicazione del principio di parità trattamento, di cui al D.Lgs. n.
165 del 2001, art. 45;
che le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in
dispositivo – seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 14.000,00
(quattrordimila/00) per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2017.

P.Q.M.

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