Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4434 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19825/2015 proposto da:

PROCURATORE GENERALE REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO SALERNO;

– ricorrente –

contro

M.R., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il

18/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO

CAPASSO che ha chiesto disporsi la notifica del ricorso presso

l’Avvocatura Generale, ed all’esito accogliersi il ricorso.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ordinanza del 18/5/2015 la Corte d’Appello di Salerno dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno del D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, avverso il Decreto di pagamento n. 59 del 2014, in favore dell’avv. M.R., emesso nel procedimento civile n. 571/2013 RG pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno – sezione Minorenni.

Rilevava l’ordinanza che a norma dell’art. 170 del citato D.P.R., l’opposizione poteva essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato.

Nel caso di specie emergeva che il decreto era stato comunicato al PG in data 11 giugno 2014 e che viceversa l’opposizione era stata proposta mediante deposito presso la Cancelleria della Corte in data 3 luglio 2014, ben oltre il suddetto termine.

Avverso tale provvedimento propone ricorso la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Salerno sulla base di un motivo, mentre gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Ritiene il Collegio che debba preliminarmente disporsi la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, che non ha svolto attività in questa fase, essendo stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, anzichè come doveroso presso l’Avvocatura Generale, con il rinvio della causa a nuovo ruolo.

PQM

Ordina la rinotifica del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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