Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4434 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30197/2014 R.G. proposto da;

G.J.J., elettivamente domiciliato in Roma, via Tommaso

Campanella 41/G, presso l’avv. Perciballi Laila, che lo rappresenta

e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso

l’avv. Vari Pasquale, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– intimata –

Camera di Commercio di Roma,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 1, n. 6138/01/14 del 7 luglio 2014, depositata il 16

ottobre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di due iscrizioni ipotecari per debiti di diversa natura rispetto alle quali il contribuente lamentava di non aver ricevuto alcun avviso prodromico e la mancata notifica delle cartelle sottese.

2. Il giudice adito in prime cure non si pronunciava sull’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’agente per la riscossione in relazione alle cartelle per debiti extratributari, dichiarava cessata la materia del contendere in relazione alla cancellazione dell’iscrizione del 2007 e accoglieva il ricorso del contribuente riferito alla seconda iscrizione per l’insufficienza della documentazione prodotta dall’esattore a comprovare la notifica delle cartelle;

3. Il giudice d’appello, ancora una volta non si pronunciava sull’eccezione di difetto di giurisdizione rinnovata dall’agente per la riscossione, e riformava la sentenza impugnata riconoscendo la regolare notifica di tutte le cartelle prodotte e relative ai debiti di natura tributaria. Avverso la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria. Resiste Equitalia Sud con controricorso, illustrato anche con memoria. Non si è costituita l’Agenzia delle Entrate, nè la Camera di Commercio;

3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la mancata pronuncia sull’eccezione di mancata notifica dell’avviso prodromico all’iscrizione d’ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77;

5. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui «In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. S.U. n. 19667 del 2014; conf. Cass. n. 23875 del 2015; Cass. n. 5577 del 2019);

6. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “Nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dall’art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087 del 2018) E ancora: “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568 del 2018);

7. Nell’accoglimento di tale motivo resta assorbito il secondo (violazione di legge sulla prescrizione e sulla decadenza), mentre in accoglimento della reiterata eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Equitalia Sud va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estraneo al debito tributario;

8. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle estranee al debito tributario, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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