Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4433 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 12570-2012 proposto da:
BERGAMIN LUCA BRGLCU67H06C111V, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso
lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIZZIGATI MAURO giusta procura in calce
al ricorso;
– ricorrente contro
BERGAMIN MASSIMO, FALLIMENTO BERGAMIN LUCA,
FALLIMENTO della BERGAMIN INTERNI sas di BERGAMIN
C
MASSIMO( E DEL SOCIO ACCOMANDATARIO MASSIMO
BERGAMIN, in persona del curatore,elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA TEODOSIO MACROBIO 3, presso lo studio
dell’avvocato NICCOLINI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 25/02/2014

unitamente all’avvocato BORSETTO GIOVANNI giusta procura in
calce al controricorso;

control-icor tenti

avverso la sentenza n. 21/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Federica, Manzi (delega avvocato Luigi Manzi)
difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Ric. 2012 n. 12570 sez. M1 – ud. 14-01-2014
-2-

VENEZIA del 19/01/2012, depositata il 10/04/2012;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 12570/12 proposto da
Bergamin Luca nei confronti del Fallimento Bergamin interni sas
di Bergamin Massimo & C e del socio accomandatario il

relazione che segue.

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che Bergamin Luca ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di due motivi avverso la sentenza n. 21/12 della Corte
d’appello di Venezia con cui, veniva rigettato l’appello dal
medesimo proposto avverso la sentenza n. 85/09 del Tribunale di
Padova che aveva rigettato l’opposizione proposta avverso la
sentenza dichiarativa del proprio fallimento in estensione ex art
147 ,quale socio accomandante che si era ingerito nella gestione
della fallita Bergamin interni sas.

consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art 380 bis cpc, la

che i Fallimenti della società , del socio accomandatario e di
quello accomandante ,odierno ricorrente, hanno resistito con
controricorso

Con i due motivi di ricorso il Bergamin contesta ,rispettivamente
sotto il profilo della violazione dell ‘art 116 cpc e del vizio
motivazionale, la ritenuta propria ingerenza nella gestione della
società fallita asserendo di avere sempre operato sulla base delle
disposizioni del socio accomandatario e riportando a sostegno
della propria tesi brani delle deposizioni di alcuni testi.
Entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente
in quanto tra loro connessi ,sono inammissibili.
La Corte d’appello ha accertato l’ingerenza nella gestione della
società da parte del ricorrente per avere intrattenuto rapporti
con la banca ove era stato acceso il conto corrente;per avere
prelevato su detto conto denaro con assegno intestato alla
società ,per avere intrattenuto trattenuto rapporti con clienti con
cui aveva sottoscritto contratti; per avere sottoscritto due polizze

Osserva

assicurative per conto dela società ;per avere richiesto un
bonifico presso un istituto di credito.
Trattasi di motivazione in fatto congruamente argomentata sulla

logicamente coordinati.
Le censure che il ricorrente muove a siffatta motivazione tendono
in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle
emergenze processuali, ed in particolare della prova per testi,
investendo in tal modo inammissibilmente il merito della
decisione.
Quanto alla violazione dell’art 116 cpc, basta rammentare che la
giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che il
giudice di merito non è tenuto ad una esplicita confutazione delle
tesi non accolte o alla particolareggiata disamina degli elementi
di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti
significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di
un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti
da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni
delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso,

base di elementi acquisiti in sede probatoria e tra loro

che siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a
giustificarlo, in modo da evidenziare l’iter” seguito per pervenire
alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle

ex plurimis Cass 8294/11).
A tale principio deve ritenersi essersi attenuta la Corte d’appello
che ha evidenziato le circostanze di fatto emerse dall’istruttoria
idonee a fondare il proprio convincimento.
Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art
375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione
in Camera di Consiglio
Roma 5.9.13
Il Cons.relatore”

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni dk quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che

logicamente incompatibili con la decisione adottata.( da ultimo

pertanto il ricorso va

dichiarato inammissibile con condanna del

ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da
dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese di giudizio in favore del fallimento liquidate in euro 3000,00
oltre euro 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge.
Roma 14.1.14
Il Pr sidente

PQM

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