Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Reggio

Calabria 6, presso l’avv. Nicola Bultrini, rappresentato e difeso

dall’avv. CAIANIELLO Sergio, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

Gest Line S.p.A., Concessionario per la riscossione della Provincia

di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 31, n. 160/31/06 dell’11 dicembre 2006,

depositata il 15 gennaio 2007, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa al trattamento fiscale applicato dall’ISVEIMER agli importi del fondo integrativo corrisposti ai dipendenti;

Letto il controricorso;

Visto che il ricorso poggia su un motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), art. 17, comma 2, art. 18, comma 1, art. 42 e art. 48 bis, lett. d);

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di IRPEF, le quote del Fondo di previdenza aziendale dell’Isveimer corrisposte agli iscritti, ai sensi del D.L. 24 settembre 1996, n. 497, art. 4, convertito in L. 19 novembre 1996, n. 588, a seguito della messa in liquidazione del predetto ente, non sono assimilabili a prestazioni corrisposte in dipendenza di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, e non sono quindi qualificabili, neppure in via analogica, come redditi di capitale; esse non hanno nemmeno natura risarcitoria, non essendo volte a compensare gli aventi diritto del sacrificio loro imposto o della perdita del trattamento integrativo (il cui ristoro, peraltro, sarebbe risultato comunque assoggettabile a tassazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2), ma ad estinguere immediatamente i loro crediti a costi ridotti; esse, in quanto destinate, secondo le intenzioni, ad essere corrisposte dopo la cessazione del rapporto di lavoro, trovano in quest’ultimo la loro fonte giustificatrice, ed essendo volte a compensare la perdita di redditi futuri hanno natura di retribuzione differita e funzione previdenziale, tale da giustificare l’applicazione in via analogica del regime fiscale previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16, 18 e 48, per il trattamento di fine rapporto e le altre indennità ad esso equiparabili” (Cass. n. 8200 del 2007);

Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata e che ricorrendone le condizioni la causa possa essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente;

Ritenuto che la formazione del principio enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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