Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4433 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: MANNA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 5692-2013 proposto da:
LAURENZI MARCO C.F. LRNMRC73C19H501A, LATINI MARCO
C.F. LTNMRC66P02H501K, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI PORTA PERTUSA, 4, presso lo studio
dell’avvocato SEBASTIANO ZIMMITTI, che li rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

2017
4142

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI A.N.C.R.
C.F. 80078250588, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
SANTIELENA 29, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA
CUSMAI, che la rappresenta e difende unitamente agli

Data pubblicazione: 23/02/2018

avvocati EZIO SPAZIANI TESTA, DAVIDE GALLOTTI, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8351/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 17/02/2012 R.G.N. 10068/09;

R.G. n. 5692/13

RILEVATO
che con sentenza pubblicata il 17.2.12 la Corte d’appello
di Roma rigettava (perché inammissibile in quanto
proposto da soggetto non legittimato all’impugnazione) il

Reduci contro la pronuncia n. 5576/09 con cui il
Tribunale di Roma, nella contumacia della convenuta
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Federazione Provinciale di Roma – Istituto di Vigilanza
dell’Urbe, l’aveva condannata a pagare a Marco Latini e
Marco Laurenzi le differenze retributive spettanti per
effetto del riconoscimento in loro favore del superiore
inquadramento nel 4 0 livello super di cui al c.c.n.l.
dipendenti di istituti di vigilanza;
che per la cassazione della sentenza ricorrono con unico
atto Marco Latini e Marco Laurenzi affidandosi a tre
motivi;
che ANCR-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
resiste con controricorso e deposita memoria ex art.
380-bis 1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO
che il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112,
115 e 116 cod. proc. civ. nella parte in cui ha esaminato
per prima – accogliendola – l’eccezione di difetto di
legittimazione ad impugnare di ANCR-Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, eccezione che gli
appellati Latini e Laurenzi avevano sollevato solo in via
subordinata e condizionata rispetto all’eventuale
mancato accoglimento dell’eccepita carenza di autonoma

gravame di ANCR-Associazione Nazionale Combattenti e

R.G. n. 5692/13

soggettività dell’appellante; così facendo – proseguono i
ricorrenti – la Corte territoriale non ha rispettato l’ordine
delle eccezioni ed ha esaminato una questione (quale
fosse il soggetto effettivamente evocato in giudizio in

del giudizio) a lei sottratta;

che

con il secondo motivo si lamenta vizio di

motivazione riguardo all’errata individuazione del
soggetto evocato in giudizio in prime cure, non avendo
colto i giudici di merito la sostanziale identità o unicità di
centro di imputazione dei rapporti giuridici fra ANCRAssociazione Nazionale Combattenti e Reduci e
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Federazione Provinciale di Roma – Istituto di Vigilanza
dell’Urbe (quest’ultima mero strumento giuridico della
prima);

che con il terzo motivo i ricorrenti non svolgono censure
alla sentenza d’appello, ma si limitano ad argomentare a
favore del proprio interesse a che si accerti
l’intercorrenza del rapporto di lavoro con ANCR, ente
morale nei cui confronti opera il regime di stabilità di
impiego;

che il ricorso è inammissibile sotto più profili perché:
a) proviene dalla parte totalmente vittoriosa in primo e
in secondo grado e perché tende unicamente ad una
modifica della motivazione della sentenza impugnata, il
che ne rivela la carenza di interesse di cui all’art. 100
cod. proc. civ. (cfr.,
658/15);

ex aliis e da ultimo, Cass. n.

primo grado e la determinazione dell’ambito soggettivo

R.G. n. 5692/13

b) erroneamente nega che il giudice d’appello possa
decidere il gravame in base a quella che ritiene essere la
ragione più liquida, a prescindere dall’ordine in cui essa
sia stata proposta (sulla correttezza d’una decisione in

l’ordine delle questioni da trattare, in adesione alle
esigenze di celerità del giudizio e di economia
processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., v. – per tutte
– Cass. n. 23531/16) e trascura che il thema decidendum
nel giudizio d’appello è dato pur sempre dai motivi di
gravame, non dalle difese o dalle eccezioni in rito
formulate dell’appellato;
c) afferma che la sentenza impugnata avrebbe accertato
l’autonoma e distinta soggettività giuridica di ANCRAssociazione Nazionale Combattenti e Reduci e di
Associazione

Nazionale

e

Combattenti

Reduci

Federazione Provinciale di Roma – Istituto di Vigilanza
dell’Urbe:

in

realtà

la

sentenza,

nel

dichiarare

inammissibile l’appello, si è limitata a rilevare che, se la
stessa

appellante

affermava

tale

autonomia,

evidentemente non poteva, nel contempo, essere
legittimata ad impugnare la sentenza emessa all’esito
d’un giudizio di primo grado di cui non era stata parte,
ma non ha statuito – né, d’altronde, avrebbe potuto farlo
– che ANCR-Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
e di Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Federazione Provinciale di Roma – Istituto di Vigilanza
dell’Urbe siano effettivamente due autonomi e separati
soggetti giuridici; una sentenza d’appello che avesse

base alla ragione più liquida, che consente di modificare

R.G. n. 5692/13

inteso statuire in via principale tale distinzione in
accoglimento della domanda proposta da soggetto che,
per sua stessa affermazione, non era stato parte del
giudizio in primo grado avrebbe costituito atto abnorme

giudicata;
d) implicitamente suppone che tali argomentazioni spese
dalla Corte territoriale siano idonee a modificare il senso
e l’interpretazione della pronuncia di primo grado,
nonostante che la sentenza impugnata – ad onta della
formulazione di rigetto che si legge in dispositivo – sia
chiaramente

una

pronuncia

di

inammissibilità

dell’appello, sicché vale in proposito l’insegnamento di
questa S.C. secondo cui la sentenza d’appello sostituisce
la sentenza di primo grado in caso di riforma o di
conferma nel merito della stessa, ma non anche in caso
di inammissibilità, improponibilità od improcedibilità del
gravame (cfr. Cass. n. 2955/13);
e) trascura, quindi, che nella vicenda in esame il titolo
esecutivo in favore di Marco Latini e Marco Laurenzi è
dato unicamente dalla sentenza di primo grado (la
sentenza oggi impugnata è titolo esecutivo solo riguardo
alle spese del giudizio d’appello), sicché l’interpretazione
di essa si sarebbe potuta demandare soltanto al giudice
dell’esecuzione (ove mai opposizione all’esecuzione fosse
stata proposta);
che,

in conclusione,

inammissibile;

il ricorso è da dichiararsi

e, come tale, non suscettibile di passare in cosa

R.G. n. 5692/13

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza;
che sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002;

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a
pagare in favore della controricorrente le spese del
giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15
per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002,
come modificato dall’art.

1 co. 17 legge 24.12.2012 n.

228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del co. 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso nella Adunanza camerale del 25.10.2017.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Bronzin

Anzionsio Giazicio
t. Giovazi
Le -1

CORTE SUPREMA
Szzionc

P.Q.M.

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