Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 21/02/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 4433 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 16330-2010 proposto da:
IZZO MARIA PIA ZZIMRP56H57A110G, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato BARILE ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROMANO
FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AV-

Data pubblicazione: 21/02/2013

VOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;

controricorrente

avverso il decreto nel procedimento R.G. 3232/08 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli rigettava la domanda di equa riparazione proposta da Izzo Maria Pia in
relazione alla durata non ragionevole di un giudizio instaurato davanti
al TAR della Campania.
La decisione si fondava, per un verso, sull’accoglimento dellistanza di )
prescrizione sollevata dall’Amministrazione convenuta (per il periodo
anteriore al decennio compreso fra il maggio del 1998 e la data della
domand,a proposta il 22 maggio 2008), e, sotto altro profilo,
sull’esclusione della sussistenza di un pregiudizio, in quanto la ricorrenti non aveva provato l’assunzione di alcuna iniziativa da parte propria
al fine di ottenere la definizione del procedimento. Si osservava, in
proposito, che l’inerzia delle parti era significativa dell’insussistenza di
disagi o turbamenti determinati dall’irragionevole durata del giudizio.
Per la cassazione di tale decreto la Izzo propone ricorso, affidato a due
motivi, illustrati da memoria, cui l’amministrazione resiste con controricorso.
Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.
Ric. 2010 n. 16330 sez. MI – ud. 05-10-2012
-2-

D’APPELLO di NAPOLI dell’8.7.09, depositato il 17/11/2009;

Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art.
2 e 4 della 1. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 Cedu, nonché contraddittorietà
della motivazione, non potendosi escludere la sussistenza del danno
non patrimoniale in virtù dell’inerzia della parte nel corso del giudizio

delle parti, ragion per cui la presunzione in concreto di un disinteresse
alla definizione del giudizio appariva assolutamente ingiustificata.
Con il secondo motivo si svolgono rilievi sull’eccezione di prescrizione, contestandosi la ricorrenza di quella quinquennale ed affermandosi,
al contrario, la configurabilità della decennale.
Il ricorso è fondato nei termini seguenti..
Deve in primo luogo rilevarsi l’inammissibilità, per come formulata,
della secondo censura (in realtà sembra che il testo sia concepito per
controbattere l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata nel
corso del giudizio di merito dalla controparte), in quanto viene invocata la prescrizione decennale, che, per l’appunto, è stata applicata nel
decreto impugnato, senza per altro svolgere alcuna argomentazione
critica in ordine alla statuizione in esame.
Quanto al primo motivo, non vi è ragione per discostarsi dal principio
per cui, in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, la
lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, è riscontrabile davanti al giudice amministrativo con riferimento
al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che la decorrenza del termine di. ragionevole durata possa subire ostacoli o slittarnenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo o
alla ritardata presentazione di essa, atteso che tale evenienza può incidere esclusivamente sulla determinazione dell’indennità spettante, ai
sensi dell’art. 2056 cod. civ., all’avente diritto, come ribadito dai più reRic. 2010 n. 16330 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-3-

presupposto, in quanto, non era prescritto alcun adempimento a carico

centi orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Decisione
Volta et autres c. Italia del 16 marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del
6 aprile 2010), secondo i quali è possibile al giudice nazionale modulare

la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità
del caso e scendere al di sotto dell’importo di mille/00 Euro normal-

vero, con riferimento alla disciplina anteriore all’entrata in vigore del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art.. 54, comma 2, convertito in L. 6 agosto 2008, n. 133, che ha subordinato la proponibilità della relativa domanda all’avvenuta proposizione dell’istanza di cui al R.D. 17 agosto
1907, n. 642, art. 51 la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo che
la decorrenza del predetto termine possa subire ostacoli o slittamenti
in relazione alla mancata presentazione dell’istanza di prelievo, dal
momento che nessuna disposizione ne prevedeva l’obbligo, ha ritenuto che l’ inerzia della parte possa incidere unicamente sulla liquidazione
dell’indennizzo, nella misura in cui appaia sintomatica di uno scarso interesse alla decisione della controversia, tale da giustificare un ridimensionamento del paterna d’animo connesso alla perdurante incertezza in
ordine all’esito del giudizio (cfr. Ca,ss., Sez. 1,20 gennaio 2011, n. 1359;
18 giugno 2010, n. 14753; 16 novembre 2006, n. 24438).
Non essendosi la Corte territoriale conformata a tale principio, il decreto impugnato, in conseguenza dell’accoglimento —nn parte qua.””del ricorso, deve essere cassato.
Ricorrono, per altro, i presupposti per decidere la causa nel merito,
non essendo necessarie ulteriori acquisizioni.
Il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva – escluso il
periodo considerato, sulla base del giudicato interno formatosi in proposito, interessato da prescrizione – di dieci anni.

Ric. 2010 n. 16330 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-4-

mente liquidate (Cass. n. 14753 del 2010; Cass. n. 24338 del 2006). In-

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa
riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del
processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittorio-

rata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in
ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il
soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente
resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una
condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste
situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la
deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, Cass. nn. 9938 e
18780 del 2010; n. 10500 del 2011).
Appare pertanto equo per il ristoro del pregiudizio non patrimoniale in
esame, alla tregua dei criteri normalmente applicati da questa Corte in
relazione ad analoghi giudizi di lunga durata, determinare un indennizzo di Euro 6.250,00, oltre agli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo.
Le spese processuali del giudizio di merito, liquidate – sulla base delle
tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n.
127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro
1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro
490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per
legge; nonché le spese del presente giudizio di legittimità (liquidate

Pbc. 2010 n. 16330 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-5-

se o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva du-

come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 140 del 2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’e-

somma di Euro 6..250,00, oltre agli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese
del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi
EU170 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed

Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi 1 -. ‘,uro
510,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2012.

conomia e delle finanze al pagamento, in favore della ricorrente, della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA