Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27300/2014 R.G. proposto da:

Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita

294, presso l’avv. prof. Fronticelli Baldelli Enrico, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale Medaglie d’Oro

86/88, presso l’avv. Soprano Pietrina, rappresentato e difeso

dall’avv. Fiorentino Michelangelo giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma – Sezione staccata di Latina), Sez. 39, n. 3173/39/14 del 22

aprile 2014, depositata il 15 maggio 2014, non notificata. Udita la

relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2019 dal

Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria per Euro 58.016,84 cui erano sottese cartelle per crediti diversi, anche non tributari, cui il contribuente opponeva la nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo posta e prive della relata di notifica, la mancanza del previo avviso bonario e la carenza di motivazione.

2. Il ricorso era accolto in primo grado, nella contumacia dell’esattore, per la presunta mancata prova della regolare notifica delle cartelle eseguita a mezzo posta e senza relata di notifica attestante il rispetto delle incombenze previste dagli artt. 137 c.p.c. e ss.. Proponeva appello l’Agenzia delle entrate lamentando l’omessa pronuncia sul suo difetto di legittimazione passiva, mentre Equitalia Sud si costituiva in giudizio producendo la documentazione attestante l’avvenuta regolare notifica delle cartelle: l’appello era rigettato con la sentenza in epigrafe che confermava quanto affermato dal giudice di prime cure in ordine alla mancata della relata di notifica e alla conseguente nullità delle cartelle. Avverso tale sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso e l’Agenzia delle entrate propone ricorso incidentale con unico motivo;

3. Con il primo motivo di ricorso, Equitalia Sud denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in quanto, diversamente da quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, l’esattore può provvedere direttamente alla notifica della cartella mediante la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso non è richiesta alcuna “relata di notifica”;

4. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. n. 16949 del 2014). E ancora: “In tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. n. 15795 del 2016; Cass. n. 33563 del 2018);

5. Con il secondo motivo di ricorso, Equitalia Sud lamenta l’errata pronuncia in ordine alla produzione di documenti in appello, in quanto essa legittimamente, pur essendo rimasta contumace in prime cure, aveva depositato in grado d’appello, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, la documentazione comprovante la regolare notifica delle cartelle di pagamento;

6. Il motivo è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “Nell’ambito del processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata – stante il richiamo operato dal citato D.Lgs., art. 61 alle norme relative al giudizio di primo grado – entro il termine previsto dallo stesso decreto, art. 32, comma 1, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva” (Cass. n. 29087 del 2018) E ancora: “Nel processo tributario, poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento, la stessa può essere effettuata anche dalla parte rimasta contumace in primo grado, poichè il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto” (Cass. n. 29568 del 2018);

7. Per quanto riguarda il ricorso incidentale, l’Agenzia delle entrate lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto irrilevante o comunque non fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva stante la presenza di “doglianze che riguardano anche il merito della controversia”. Il motivo non è fondato sulla base dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, qualora il contribuente abbia impugnato una cartella esattoriale, emessa dal concessionario per la riscossione, per motivi che non attengono a vizi della cartella medesima, il ricorso deve essere notificato all’ente impositore (nella specie l’Agenzia delle Entrate) quale titolare del credito oggetto di contestazione nel giudizio, essendo il concessionario un mero destinatario del pagamento, o più precisamente, mutuando lo schema civilistico dell’art. 1188 c.c., il soggetto incaricato dal creditore ed autorizzato a ricevere il pagamento” (Cass. n. 8613 del 2011);

8. Pertanto deve esser accolto il ricorso principale, rigettato il ricorso incidentale, e la sentenza impugnata deve essere accolta con rinvio della causa alla CTR Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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