Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4433 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso N. 7217/2019 R.G. proposto da:

S.S.D., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

U.M., C.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di MILANO depositata il

19.12.2018 nel procedimento iscritto al N. 3377/2018 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23.11.2021 dal Consigliere relatore Dott. Salvatore Saija.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 19.12.2018, la Corte d’appello di Milano – apparentemente in relazione ad un procedimento esecutivo mobiliare presso terzi avviato dagli avv.ti U.M. e C.S. dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio in danno di S.S.D., in forza di ordinanza ex art. 553 c.p.c. del 24.10.2017, per crediti di mantenimento a seguito di separazione tra coniugi – ha dichiarato inammissibile “qualunque domanda contenuta nell’atto depositato da S.S.D. presso la Cancelleria della Corte d’appello di Milano il 27.7.2018”, in quanto proposta da soggetto non abilitato e comunque privo di procura ad litem, donde l’inidoneità dell’atto stesso ad instaurare la valida instaurazione di qualsivoglia rapporto processuale.

Avverso tale ordinanza, con atto notificato agli avv.ti U.M. e C.S., nonché a plurimi soggetti istituzionali – nazionali e sovranazionali – non contraddittori, S.S.D. si è rivolto a questa Corte, affidandosi a formali quindici motivi di doglianza. Gli avv.ti U.M. e C.S. non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – S.S.D., quale preteso “difensore Procuratore del Trust denominato S.S.D., nonché trustee, si è rivolto a questa Corte avverso l’ordinanza in epigrafe, mediante un atto – avente ad oggetto: “RICORSO – IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA, ex art. 360 c.p.c., N. R.G. 3377/2018 del 19.12.2018…” – con cui lamenta le più svariate violazioni di trattati internazionali, norme costituzionali, leggi e quant’altro, in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello meneghina nell’adozione del ripetuto provvedimento.

Ebbene, non mette conto analizzare specificamente le assai stravaganti doglianze, giacché l’atto in discorso è quanto di più distante sia possibile ipotizzare rispetto allo schema legale dettato dall’art. 366 c.p.c. circa i requisiti di contenuto-forma del ricorso per cassazione, stante anche l’assoluta mancanza di specificità e pertinenza dei motivi di ricorso, nonché il difetto di jus postulandi in capo allo stesso S., che pretende di difendersi da sé, benché non risulti iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori, come emerge dalla certificazione rilasciata dal C.N. F. in data 8.10.2021, presente nel fascicolo, donde anche la carenza dei presupposti di cui all’art. 86 c.p.c. Basti solo aggiungere che il S. non ha neanche censurato l’affermazione dalla Corte d’appello circa la carenza di procura speciale da parte del firmatario dell’atto al vaglio di quel giudice, così mostrando di non aver nemmeno colto la ratio decidendi del provvedimento che qui si impugna.

2.1 – Il ricorso, come proposto, è dunque inammissibile. Nulla va disposto sulle spese, non avendo resistito in giudizio gli unici legittimi contraddittori, avv.ti U.M. e C.S..

In relazione alla data di proposizione del ricorso principale (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), giacché la dichiarazione resa dal S. e datata 6.3.2019, in calce al ricorso, con cui si autocertifica l’esenzione dal CU, è chiaramente un fuor d’opera, donde la necessità che la Cancelleria si attivi anche per il relativo recupero.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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