Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 4432 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

ORDINANZA

sul ricorso 6616-2013 proposto da:
COMUNE DI SPERLONCA,

in persona del Sindaco pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ANTONIO

MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato CARTA ROBERTA,
2014

rappresentato e difeso dall’avvocato DE SIMONE CORRADO,

81

per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

DEL VECCHIO ALESSANDRA, DEL VECCHIO ALBERTO, GRINGERI

Data pubblicazione: 25/02/2014

FRANCESCO,

DEL

VECCHIO

ANTONINO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio
dell’avvocato PANICI PIER LUIGI, rappresentati e difesi
dall’avvocato DI CIOLLO FRANCESCO, per delega in calce
alla copia del ricorso pendente innanzi al Tribunale;

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 1046/2012 del Tribunale di Latina Sezione distaccata di TERRACINA;
udito l’Avvocato Francesco DI CIOLLO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Rosario Giovanni RUSSO, il quale chiede
che le Sezioni Unite della Corte, accogliendo con
ordinanza il ricorso in epigrafe indicato, statuiscano
la giurisdizione del Giudice Amministrativo, condannando
i resistenti alle spese.

– controricorrenti

n.6616.13

FATTO
Con ricorso al Tribunale di Latina,sezione distaccata di Terracina,depositato nell’agosto del
2012 Alberto,Alessandra e Antonio Del Vecchio,nonché Francesco Gringeri, proposero
azione per reintegrazione e manutenzione nel possesso e per risarcimento dei danni, nei
confronti del Comune di Sperlonga,lamentando che lo stesso aveva eseguito un proprio

territorio,nonostante un ordine di sospensione emesso dal Consiglio di Stato nel
procedimento giurisdizionale amministrativo da loro promosso,occupando anche aree non
contemplate nel provvedimento ablativo.
Costituitosi il Comune,eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiese la
reiezione del ricorso per inammissibilità o per manifesta infondatezza,con condanna degli
attori ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
In pendenza del giudizio il Comune ha proposto,con ricorso notificato il 21.2.2013,
regolamento di giurisdizione,chiedendo a questa Corte dichiararsi la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Si sono costituiti in questa sede i suddetti attori con tempestivo controricorso,nel quale
hanno dedotto di avere,fin dall’udienza del 22.3.2013,all’esito della quale il giudice di merito
aveva disposto la sospensione del giudizio per effetto del proposto regolamento,dichiarato di
aderire all’eccezione di difetto di giurisdizione, pertanto concludendo per la dichiarazione di
improcedibilità del regolamento di giurisdízione,in assenza di contestazione al riguardo.
Con requisitoria depositata il 22.10.2013 il Procuratore Generale presso questa Corte ha
concluso per la reiezione dell’eccezione sollevata dai controricorrenti e per la declaratoria
della giurisdizione del giudice amministrativo.
In prossimità della fissata udienza camerale di queste Sezioni Unite le parti hanno depositato
rispettive memorie illustrative.
DIRITTO
1

decreto di espropriazione,ad oggetto di un fondo di proprietà degli istanti sito in quel

Va anzitutto disattesa la preliminare eccezione di “improcedibilità” (rectius: inammissibilità)
sollevata dagli odierni resistenti,consìderato che la loro adesione all’eccezione di difetto di
giurisdizione,sollevata dal Comune di Sperlonga davanti al giudice ordinario,è stata
successiva alla proposizione del regolamento di giurisdizione.

giurisdizione in tutti i casi nei quali gli elementi di fatto e di diritto non consentano di poter
dubitare della giurisdizione e tra le parti non sia sorto contrasto al riguardo (v ord. nn.
17778/2008,24155/2013,27990/2013),ma tale principio si riferisce alle ipotesi in cui sia
incontestata ed incontestabile la giurisdizione del giudice adito e non anche il relativo
difetto. In tali casi,come in quello di specie,la proposizione del regolamento di giurisdizione
comporta,quale necessaria conseguenza,ai sensi dell’art. 367 c.p.c,cui rinvia l’art. 41 c.p.c., la
sospensione del processo,dalla quale il giudice di merito può esimersi soltanto se la
contestazione della giurisdizione sia manifestamente infondata.
Non è invece consentito al giudice di merito alcuna pronunzia,anche declinatoría,nella
inversa ipotesi di evidenza del suo difetto di giurisdizione,quand’anche sia sopravvenuto un
accordo al riguardo tra le parti,dopo che una delle stesse abbia proposto il regolamento ex art.
41 c.p.c.,che spiega effetto paralizzante sul processo in atto ed il cui ulteriore corso non può
essere arrestato.
Tanto premesso, ritiene la Corte che nella specie debba dichiararsi,sulla scorta di principi
costantemente affermati da queste Sezioni Unite (v,tra le tante,nn. 13397/2007,23561/2008,
10285/2012), la giurisdizione del giudice amministrativo,considerato che non vertesi in tema
di compimento di meri atti materiali da parte della Pubblica Amministrazione,essendo stati,
quelli denunciati dai Del Vecchio-Gringeri quali lesivi del possesso, emessi in esecuzione se legittima o meno dovrà stabilirlo il competente G.A. — di provvedimenti adottati
nell’ambito di un procedimento espropriativo, il controllo della cui legittimità non compete,

2

E’ vero che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ritiene inammissibile il regolamento di

neppure in via incidentale,a1 giudice ordinario,costituendo materia di giurisdizione esclusiva
riservata a quello amministrativo,ai sensi degli artt. 53 D.P.R.. n. 327 del 2001 e art.
133,co.1 lett. O Dlgs. n. 104 del 2010,.
Tale giurisdizione va ritenuta anche con riferimento alla lamentata occupazione di superfici
eccedenti il provvedimento ablatorio,costituendo anche tale apprensione espressione di un

denunciato quale lesivo di diritti soggettivi,compete in via esclusiva al giudice
amministrativo (v.,tra le altre e più recenti.S.U. nn. 7938 e 8349 del 2013).
Si ritiene infine equo compensare le spese del presente giudizio, tenuto conto dgF1Ii? della
tormentata complessità delle vicende amministrative che hanno dato luogo alla controversia,
dei relativi sviluppi in sede giurisdizionale amministrativa, nella quale vi era stato un
provvedimento,sia pur temporaneo,favorevole ai privati ricorrenti,nonché della sopravvenuta
adesione di questi ultimi,nel successivo giudizio ordinario,all’eccezione di difetto di
giurisdizione sollevata dalla controparte pubblica.
P.Q.M
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa interamente le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma,a sezioni unite,l’ll febbraio 2014.

potere autoritativo preordinato o comunque connesso all’esproprio,i1 cui sindacato,ancorchè

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