Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 23/02/2018
Civile Ord. Sez. L Num. 4432 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: RIVERSO ROBERTO
ORDINANZA
sul ricorso 15989-2012 proposto da:
SANTONI
DAC
S.R.L.,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 211, presso lo studio
dell’avvocato RICCARDO ANDRIANI, rappresentata e
difesa dagli avvocati GIUSEPPE PETROCCHI, PAOLO
FANFANI, giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2017
4067
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE
C.F.
80078750587
in
persona
del
suo
Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Data pubblicazione: 23/02/2018
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO
– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI,
LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono,
giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro
SESTRI S.P.A., GET S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 182/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 16/02/2012 R.G.N. 240/2010.
MARITATO, giusta delega in atti;
R.G. 15989/2012
RITENUTO
che con sentenza numero 182/2012 la Corte d’appello di Firenze rigettava l’appello
proposto dalla Soc. Santoni DAC Sri avverso la sentenza del tribunale di Pistoia che
creditoria dell’Inps (per euro 616.461,12) e dell’Inali (per euro 19.780,51 + 5.407,34)
per premi, contributi e somme aggiuntive relative ad omissioni del periodo 1999-2001
accertate con verbale ispettivo del 28 gennaio 2002;
che a fondamento della sentenza la Corte riteneva accertato l’appalto di mera
manodopera intervenuto con la Cooperativa Verde 2000 che aveva operato nel
periodo in questione per lavorazione d’imballaggio e confezionamento di piante e fiori
recisi all’interno dello stabilimento della Soc. Santoni Dac srl fruendo dei capannoni
dati in comodato dall’appaltante ed utilizzando grande quantità di beni strumentali ed
essenziali forniti dalla committente; rilevava inoltre la Corte che la vicenda ricadeva
per intero in epoca anteriore all’abrogazione della legge 23/10/1960 n. 1369 da parte
del decreto legislativo 276/2003; che la cooperativa era stata costituita su richiesta
della stessa Soc. Santoni DAC già datrice di lavoro per consentire ai lavoratori di
continuare a lavorare negli stessi locali con la medesima dotazione di mezzi e con i
medesimi capisquadra; che ai fini del quantum non poteva detrarsi quanto la
cooperativa Verde 2000 aveva versato agli istituti di previdenza;
che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Soc. Santoni Dac S.r.l.
con sette motivi di censura; l’Inps e l’Inali hanno resistito con controricorso, mentre
sono rimaste intimate Soc. Sestri Spa e Soc. Get Spa;
che con atto depositato prima dell’adunanza camerale la Soc. Santoni DAC srl ha
dichiarato di rinunciare al ricorso nei confronti di tutte le controparti a seguito della
definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione, di cui all’art.6
d.l. n.193 del 2016 conv. in legge n.225 del 2016;
aveva respinto le opposizioni ai ruoli esattoriali giudicando fondata la pretesa
R.G. 15989/2012
CONSIDERATO
che deve essere pronunciata l’estinzione del ricorso per rinuncia, siccome attestata
dall’atto depositato in giudizio e notificato alle controparti, con la quale la ricorrente
dichiara di rinunciare al ricorso a seguito della definizione agevolata di cui all’art.6 d.l.
n.193 del 2016 conv. in legge n.225 del 2016 con accettazione da parte di Equitalia e
pagamento del relativo importo (pari ad C 186.696,03);
giudizio a seguito della definizione agevolata, la complessità del quadro normativo ed
il contenuto dei motivi del ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo e dispone la compensazione delle spese.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 18.10.2017
Il Presidente
onzionarlo Giudizielo
tt. Giovanni R
2iDott.ssa nrica D’Antonio
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CORTE SUPREMA Di Cms4104′.:.,
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che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti considerati l’esito del