Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017,  n. 4432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11209/2013 proposto da:

M.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

CONDOMINIO CORSO EMILIA 5/2 TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2044/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’avvocato M.G. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2044/2012 del 19 dicembre 2012, che ha rigettato l’impugnazione formulata dallo stesso M.G. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 5 maggio 2009. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione del M. al decreto ingiuntivo n. 9334/2007 richiesto dal Condominio di (OMISSIS) per il pagamento di contributi condominiali, pari all’importo di Euro 5.879,55, contabilizzati nel rendiconto 2006 e nel preventivo 2007, relativi alla manutenzione del tetto di copertura dell’edificio ed al compenso da elargire ad un avvocato incaricato dal condominio di fornire una consulenza. L’opponente M.G. sosteneva di non dovere nulla per le causali indicate nel provvedimento monitorio, in quanto proprietario di un basso fabbricato, sito in (OMISSIS), posto in aderenza all’edificio costituente il condominio di (OMISSIS), ed avente con questo in comune soltanto un’area cortilizia.

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno invece fatto riferimento all’art. 1 del regolamento di condominio, il quale afferma che lo stabile è composto di un fabbricato a tre piani fuori terra e dal basso fabbricato con terrazzo ad uso dell’unità immobiliare posta al secondo piano, oltre che dal cortile comune.

La Corte d’Appello aggiungeva che la dichiarazione di nullità degli artt. 1 e 2 del regolamento condominiale fosse stata richiesta da M.G. solo nel giudizio di appello, così come non risultava proposta tempestivamente in primo grado la domanda di annullamento della deliberazione assembleare del 18 aprile 2007, che approvava il consuntivo 2006 ed il preventivo 2007.

L’intimato Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., in data 10 gennaio 2017.

2. Va disattesa l’istanza del ricorrente di riunione del presente procedimento di cassazione con quello contraddistinto dal numero di RG 8765/2013, non rispondendo l’invocata trattazione congiunta alle esigenze di economia, ragionevole durata e minor costo dei giudizi, nonchè di certezza del diritto, sottese all’art. 274 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso di M.G. denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., giacchè contesta la ritenuta novità delle domande di nullità del regolamento e di annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e del preventivo, trattandosi di indagini comunque dovute dal giudice nel verificare la pretesa creditoria azionata dal Condominio.

Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 1104, 1117, 1123 e 1138 c.c., avendo la Corte d’Appello errato nell’attribuire al regolamento di condominio rilevanza per individuare la sussistenza della condominialità.

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., avendo la sentenza impugnata attribuito al regolamento condominiale il “potere di costituire parti comuni”, mentre erano rilevanti le prove orali e la CTU sullo stato dei luoghi inutilmente sollecitate dal M. “con specifica memoria istruttoria del 5/4/2008 depositata in data 18/4/2008”.

3. I tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto fra loro connessi, e si rivelano del tutto infondati.

Si ha riguardo a giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali (nella specie, compresi nel rendiconto 2006 e nel preventivo 2007 approvati con deliberazione assembleare del 18 aprile 2007), giudizio il cui ambito, per costante orientamento di questa Corte, è limitato alla verifica dell’esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa e non si estende, neppure in via incidentale, alle questioni concernenti la validità della stessa, che vanno invece esaminate dal giudice davanti al quale detta delibera sia stata impugnata a norma dell’art. 1137 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3354 del 19/02/2016; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26629 del 18/12/2009).

Peraltro, un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente cioè pluralità di parti e scopo comune; ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile non nei confronti del condominio (e quindi dell’amministratore), carente di legittimazione in ordine ad una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio necessario (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12850 del 21/05/2008).

Sicchè, quanto al primo motivo, a parte la sua impropria formulazione come violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia da parte della Corte d’Appello (vizio che integra un difetto di attività, laddove le domande di nullità del regolamento e di annullamento della delibera sono state espressamente prese in esame nella sentenza impugnata, che le ha ritenute inammissibili perchè tardive), in ogni caso l’error in procedendo denunciato andrebbe disatteso, in quanto le domande di cui si lamenta il mancato esame erano pacificamente infondate nel merito.

Il secondo ed il terzo motivo sono parimenti infondati, giacchè la costituzione di un condominio, che comprenda eventualmente anche soggetti i quali non fossero già comproprietari dei beni che lo stesso art. 1117 c.c., attribuisce automaticamente per la loro accessorietà alle proprietà esclusive, è comunque possibile per effetto del consenso unanime di quelli, ovvero quale conseguenza dell’espressione di autonomia privata, che determini ex contractu l’insorgenza del diritto di comproprietà, e quindi anche la proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlate. Perciò, con il regolamento di condominio di fonte e contenuto contrattuale ben può essere attribuita la comproprietà delle cose, incluse tra quelle elencate nell’art. 1117 cod. civ., a coloro cui appartengono alcune determinate unità immobiliari, indipendentemente dalla sussistenza di fatto del rapporto di strumentalità che determina la costituzione ex lege del condominio edilizio (arg. da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 10/02/1994; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15794 del 11/11/2002). La sentenza impugnata ha fatto dunque correttamente derivare la ricomprensione del basso fabbricato di (OMISSIS), appartenente a M.G., nel condominio di (OMISSIS), in forza della volontà negoziale verificata sulla base dell’accettazione del regolamento condominiale contrattuale (che indica il tetto fra le parti comuni a tutti i condomini), sulla base di interpretazione che è prerogativa del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità, quando non riveli violazione dei canoni di ermeneutica oppure vizi logici di omesso esame di fatti storici ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Trattandosi di regolamento condominiale che, per quanto accertato dai giudici del merito, aveva costituito diritti di natura reale su beni immobili, soggetto pertanto all’onere della forma scritta “ad substantiam”, sono altresì prive di decisività le deduzioni istruttorie sull’assenza del rapporto di strumentalità tra parti comuni e basso fabbricato di proprietà M., deduzioni di cui il ricorrente lamenta col terzo motivo la mancata ammissione, senza peraltro indicare specificamente in ricorso le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla loro trascrizione, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Consegue il rigetto del ricorso. Non occorre procedere alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Condominio di (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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