Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 4432 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 12955-2010 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FiNAN ZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE Dirl.L0 STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
MIRANDA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. ATT \NASI() VITTORIO, giusta procura a margine del controricorso;

01_

Data pubblicazione: 21/02/2013

- controricorrente –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 838/09 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI del 9.12.09, depositato il 16/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PILRFEIJ-

CE

che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. — Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Napoli,
in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta

da Miranda Raffaele nei confronti del Ministero dell’Economia e delle
Finanze in relazione alla violazione del termine di ragionevole durata
del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi ai Tribunale amministrativo regionale per la Campania, condannava l’amministrazione al
pagamento in favore del predetto, a titolo di indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale subito, della somma di 5.250,00..
Premesso che il giudizio presupposto, iniziato con ricorso depositato il
7 marzo 2000, si era concluso con sentenza del 9 giugno 2008, la Corte ne ha determinato la ragionevole durata in tre anni, avuto riguardo
alla non particolare complessità della controversia, e, sulla base dei parametri elaborati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale, per il periodo residui,
nell’indicata somma di Euro 5.250,00, oltre interessi e spese.
2. – Avverso il predetto decreto l’Amministrazione propone ricorso
per cassazione, articolato in due motivi, cui il Miranda resiste con controricorso..

Ric. 2010 n. 12955 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-2-

05/10/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPAN11.,K

MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Con i due motivi d’impugnazione, il Ministero ricorrente denuncia
la violazione e la falsa applicazione degli ara. 51 del R.1). n. 642 del
1907 e dell’art. 54 del D.L. n. 112 del 2008, affermando che, in assenza
della proposizione di istanza di prelievo, il ricorso per equa riparazione

Corte distrettuale incorsa in vizio motivazionale.
4. – Le censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto attinenti alla comune tematica della liquidazione dell’indennizzo, sono infondate.
Il ricorso non contiene alcuna censura in merito ai criteri di liquidazione, limitandosi ad invocare, in contrasto con l’orientamento di questa Corte, l’efficacia retroattiva dell’improponibilità della domanda introdotta con il menzionato art. 54 del D.L. n. 112 del 2008.
Questa Corte ha già affermato (cfr. Sez. 6 n. 5914/12; n. 5317/11), in
relazione a domande di equa riparazione , proposte dopo l’entrata in
vigore – il 25 giugno 2008 – del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 per irragionevole durata di giudizi amministrativi introdotti prima di tale data
ed ancora pendenti al momento della domanda, come l’innovazione introdotta dalla suddetta norma – che ha attribuito alla presentazione dell’
istanza di prelievo gli effetti, costantemente esclusi dalla giurisprudenza
in base all’ordinamento anteriormente vigente, di un “presupposto
processuale” della domanda di equa riparazione – non possa incidere
sugli atti anteriormente compiuti, e quindi non determini la vanificazione del diritto ali’ equa riparazione per la durata irragionevole del
processo presupposto con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008; mentre con riferimento al periodo successivo a tale data la
domanda di equa riparazione debba ritenersi, alla stregua della nuova
fonte normativa, improcedibile, in caso di omessa presentazione dell’
Ric. 2010 n. 12955 sez. M1 – ud. 05-10-2012
-3-

avrebbe dovuto essere dichiarato improponibile, essendo sul punto ila

istanza sollecitatoria; che, infatti, posto che di innovazione legislativa si
tratta, il fondamentale principio “tempus regit actum” non consente
che sulla base di essa si regolino gli effetti di atti processuali già compiuti al momento della sua entrata in vigore; e, d’altra parte, il medesimo principio (in coerenza con il testo e la “ratio” giustificatrice della

zione proposte, come nella specie, dopo la sua entrata in vigore, limitatamente alla durata del processo presupposto successiva a tale data,
che, dando continuità a tali orientamenti, che il Collegio condivide, il
rigetto del ricorso segue di necessità, avendo la Corte correttamente
escluso ogni rilevanza, ai fini del calcolo della durata ragionevole e
quindi dell’accertamento sulla sussistenza del diritto ali’ equa riparazione, alla durata del segmento processuale anteriore alla entrata in vigore
dell’art. 54 più volte richiamato, dovendo invece limitare la improcedibilità alla parte della domanda di equa riparazione riferita al periodo
successivo all’entrata in vigore della nuova normativa.
5. – Il ricorso va conseguentemente rigettato, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio
di legittimità, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 140 del 2012..

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna l’Amministrazione al pagamento
delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in C 510,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell’Avv.
Vittorio Attanasio, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 5 ottobre 2011. \

nuova norma) ne impone l’applicazione alle domande di equa ripara-

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