Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 20/02/2020
Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3678/2014 R.G. proposto da:
Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Gioacchino Rossini
18, presso l’avv. Vaccari Gioia, che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
D.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo Emilio
34, presso l’avv. Porru Alessandro, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 9, n. 153/09/13 del 30 maggio 2013, depositata il 14
giugno 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre
2019 dal Consigliere Botta Raffaele;
Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che la
parte ricorrente ha prodotto memoria.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria per Euro 42.487,86 relativo a cartelle esattoriali, concernenti debiti tributari per Euro 3.793,38 e, per la somma residua, debiti per contributi previdenziali e contravvenzioni al C.d.S.. Il contribuente lamentava la mancata notifica delle cartelle sottese all’iscrizione ipotecaria e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76, per essere la misura del debito tributario inferiore al limite di Euro 8.000,00.
2. La CTP Roma, esclusa la giurisdizione del giudice tributario per i debiti di natura non tributaria, accoglieva il ricorso per la mancata notifica delle cartella e perchè il debito tributario era inferiore al limite di Euro 8.000,00. La decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, che tuttavia rilevava la conseguita prova della notifica delle cartelle. Avverso tale sentenza Equitalia Sud propone ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste il contribuente con controricorso;
3. Con l’unico motivo di ricorso, Equitalia Sud denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, sostenendo che il limite di Euro 8.000,00 deve essere valutato con riferimento all’intero importo iscritto a ruolo e non ai soli debiti tributari;
4. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte secondo cui “in tema d’iscrizione ipotecaria relativa a debiti tributari, ai fini del raggiungimento della soglia minima di ottomila Euro, prevista dal D.P.R. n. 602 del 1972, artt. 76 e 77 (nella formulazione ratione temporis vigente), è necessario considerare tutti i crediti iscritti a ruolo, anche quelli non tributari (nella specie, quelli previdenziali)” (Cass. n. 20055 del 2015; in senso conforme Cass. n. 2190 del 2014; nella stessa prospettiva esegetica v. Cass. n. 23050 del 2016 e Cass. n. 4596 del 2017);
5. Il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario. Il contribuente deve essere condannato alle spese della presente fase del giudizio, compensate le spese del giudizio di merito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente, che condanna alle spese della presente fase del giudizio liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge, compensate le spese della fase di merito.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020