Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4432 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 6496 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

A.M.N., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa,

giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Giovanni

Pagliarulo, (C.F.: PGL GNN 65R19 B936M);

– ricorrente –

nei confronti di:

G.G., (C.F.: (OMISSIS));

AR.Ma., (C.F.: (OMISSIS));

AR.Gi., (C.F.: (OMISSIS));

C.M., (C.F.: (OMISSIS));

Fallimento (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) nonché del socio

illimitatamente responsabile G.G. (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del Curatore fallimentare P.G. (C.F.:

(OMISSIS));

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore;

VALCO S.r.l. in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Lecce n.

1047/2018, pubblicata in data 26 ottobre 2018 (e che si assume

notificata in data 12 dicembre 2018);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23

novembre 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso da V.G. nei confronti di G.G., nel quale erano intervenuti altri creditori, A.M.N., acquirente di parte degli immobili pignorati con atto trascritto in data successiva a quella di trascrizione del pignoramento, ha proposto opposizione deducendo che si erano verificate diverse fattispecie estintive della procedura esecutiva e che l’ordinanza di vendita era stata illegittimamente emessa dopo l’estinzione (a suo dire erroneamente non dichiarata) del processo esecutivo. Ha chiesto quindi la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva limitatamente ai beni da lei acquistati, la dichiarazione della inefficacia e della non opponibilità del pignoramento nei propri confronti e la cancellazione della relativa trascrizione. Nelle more del giudizio, è stato dichiarato il fallimento della debitrice esecutata G.G., il giudice dell’esecuzione ha di conseguenza dichiarato improseguibile l’esecuzione individuale ed è stata disposta la chiamata nel presente giudizio della curatela fallimentare.

All’esito, l’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Lecce. La Corte di Appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la A., sulla base di due motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che la stessa ricorrente dichiara esserle stata notificata in data 12 dicembre 2018) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Risulta infatti prodotta esclusivamente la copia del suddetto provvedimento, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico, ma priva della relazione di notificazione, che risulterebbe effettuata in data 12 dicembre 2018, secondo quanto dichiara la stessa ricorrente.

E’ appena il caso di ribadire che “in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità” (Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv. 645764 – 01; conf., ex multis: Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19695 del 22/07/2019, Rv. 654987 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3466 del 12/02/2020, Rv. 656775 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021, Rv. 661397 – 01).

Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione, non risulta prodotta neanche da altre parti, essendo tutti gli intimati rimasti tali; b) il ricorso non risulta notificato nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata (pubblicazione della sentenza in data 26 ottobre 2018; notificazione del ricorso in data 6 febbraio 2019).

Non ricorrono quindi le ipotesi nelle quali, secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, non vi sarebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il che esime dall’esame del merito di esso e rende superflua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche.

2. Il ricorso è dichiarato improcedibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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