Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 25/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 4431 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

Data pubblicazione: 25/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 27035-2012 proposto da:
COMUNE DI PALO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro2014

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

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COSSERIA

2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO

PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato PACCIONE
LUIGI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

contro

PONZIANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato
COSTANTINI ALBERTO, rappresentato e difeso
dall’avvocato TOSCHES LUIGI, per delega a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 898/2012 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 07/08/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
uditi gli avvocati Luigi PACCIONE, Luigi TOSCHES;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– controricorrente –

n. 27035.12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 14.1.2004 Antonio Ponziano,dopo avere con esito negativo adito il
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia,dichiaratosi carente di giurisdizione con
sentenza n. 3256/2002,cui aveva fatto seguito la dichiarazione di inammissibilità dell’appello

di Bitonto,i1 Comune di Palo del Colle,a1 fine di sentirlo condannare al risarcimento dei
danni,da liquidarsi in separata sede,che lamentava aver subito in conseguenza del
comportamento omissivo ed inadempiente,dell’ente convenuto,per essersi lo stesso
inopinatamente sottratto alla stipula di un contratto traslativo, sulla cui conclusione l’attore
aveva fatto affidamento,a seguito di: a) delibera consiliare n. 25 del 6.7.2000 di assegnazione
in suo favore di un suolo di mq 1.000, compreso in area destinata a servizi dallo strumento
urbanistico e da frazionarsi successivamente,su cui avrebbe dovuto essere realizzata una
rimessa per veicoli sottosti a sequestro;b) individuazione del suolo nell’atto di frazionamento
del 7.5.2001,eseguito da un professionista a tal fine incaricato con delibera di giunta n. 152
del 25.11.2000;c) parere favorevole espresso del competente ufficio tecnico- urbanistico
comunale,che aveva subordinato il rilascio della concessione edilizia al trasferimento della
proprietà all’interessato.
Costituitosi il comune convenuto,eccepl il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e,
gyadatamente,l’inammissibilità per indeterminatezza e,comunque,l’infondatezza della
domanda, segnatamente in considerazione della nullità del procedimento amministrativo per
indeterminatezza e impossibilità dell’oggetto.
Con sentenza n. 103 del 6.9.2007 l’adito tribunale,disattese le preliminari eccezioni,accolse
la domanda ,condannando l’ente territoriale al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata
sede,oltre al pagamento delle spese del giudizio.

1

da parte del Consiglio di Stato, citò al giudizio del Tribunale di Bari, nella sezione distaccata

All’esito dell’appello dell’amministrazione soccombente,cui aveva resistito l’appellato,con
sentenza in data 11/7,pubblicata il successivo 7/8/2012,1a Corte d’Appello di Bari rigettava il
gravame,condannando l’appellante alle spese del grado.
Tale decisione – per quanto ancora interessa nella presente sede, in relazione ai motivi di

duplice ordine di ragioni: a) ravvisando un giudicato al riguardo,circa l’appartenenza al g.o.
della controversia,nella sentenza del T.A.R. in precedenza citata,che,recependo la stessa
impostazione difensiva seguita dal comune resistente,aveva escluso l’appartenenza del suolo
al demanio o al patrimonio indisponibile dell’ente,ritenendo il rapporto,non connotato da
posizione autoritativa della P.A.,riconducibile ad “attività paritetica” espletata dal Comune
di Palo del Colle,non involgente il governo urbanistico — edilizio del territorio,bensì afferente
alla più generale gestione del patrimonio comunale; b) considerando che,comunque,
vertendosi in un caso di responsabilità precontrattuale,non correlata a materie (appalto o
concessione di beni pubblici) di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art.
6,co.1 L.n. 205/2000,poi riprodotto nell’art. 244 del Dlgs. n. 163 /2006,1a controversia ,ad
oggetto del danno da lesione dell’affidamento,per violazione dei doveri di correttezza e
buona fede,spettava alla cognizione del giudice ordinario.
Contro la suddetta sentenza il Comune di Palo del Cole ha proposto ricorso per cassazione
affidato a due motivi,illustrati con successiva memoria..
Ha resistito il Ponziano con rituale controricorso.
Il giudizio è stato assegnato a queste Sezioni Unite in considerazione della dedotta questione
di giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con il primo motivo di ricorso si censura,ai sensi dell’art. 360 co.I n.1 c.p.c.,la prima
delle suesposte rationes decidendi,sostenendosi l’insussistenza della preclusione da

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ricorso — confermava la reiezione dell’eccezione di difetto di giurisdizione, sulla scorta di un

giudicato, in considerazione della diversità della domanda proposta dall’attore nel presente
giudizio,rispetto a quella a suo tempo formulata davanti al T.A.R. ed,in appello,a1 Consiglio
di Stato,che aveva poi dichiarato inammissibile il gravame con sentenza del 29.4.2003.
Al riguardo si evidenzia: a) che in quella sede il Ponziano aveva chiesto accertarsi e

15.2.2002 e conseguentemente “dichiarare il buon diritto del ricorrente a vedersi
formalmente assegnare il suolo in proprietà …” con conseguente risarcimento dei danni da
liquidarsi in separata sede,nonché “disporre,eventualmente anche ai sensi dell’art. 2932
c.c.,i1 trasferimento della proprietà dell’area….”, oppure, “in subordine,ordinare al Sindaco
del Comune di Palo di sottoscrivere il formale atto di trasferimento”,domande correttamente
ritenute dai giudici amministrativi di natura civilistica,”secondo lo schema di cui all’art. 2932
c.c.”; b) che nel successivo processo,invece,i1 Ponziano aveva chiesto al Tribunale di Bari di
“accertare e dichiarare che il comportamento omissivo e inadempiente del convenuto Ente è
illegittimo,irregolare,contrario alla buona fede,ingiustificato” e pertanto di “condannare il
convenuto a risarcire all’attore tutti i danni subiti e subendi,da liquidarsi in separata sede “.
Dal raffronto tra le riportate domande formulate nelle due diverse sedi giurisdizionali si
desumerebbe,secondo il ricorrente,l’avvenuto abbandono,da parte del Ponziano nella seconda
causa,della originaria richiesta diretta al trasferimento in proprietà del suolo,”non
qualificando il titolo giuridico del preteso ampliamento della sua posizione giuridica
soggettiva”:donde l’inapplicabilità della preclusione da giudicato,erroneamente ravvisata
dalla corte territoriale,in difetto d’identità tra le due domande.
§2. Con il secondo motivo si deduce “in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. difetto di
giurisdizione del Giudice Ordinario avuto riguardo all’art. 826 u.c.,cod. civ.,e all’art. 2697
stesso testo”,così censurandosi la seconda e subordinata ratio decidendi in narrativa
menzionata,che male applicando – secondo il ricorrente – la citata sentenza n. 1225/09 di

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dichiarare l’illegittimità del silenzio — rifiuto del Comune di Palo alla diffida notificatagli il

queste S.U.,non avrebbe considerato come nella specie,nella delibera consiliare n. 25 del
25.6.2000,prevedente l’assegnazione dell’area,la stessa fosse “tipizzata a servizi in zona Cl”
secondo il vigente strumento urbanistico,né tenuta presente la certificata destinazione “a
servizio di pubbliche autorità” dell’attività (“rimessa di autoveicoli e veicoli posti sotto

a ritenere il bene in questione rientrante nel novero di quelli patrimoniali indisponibili,di cui
all’art. 826 u.c. cod. civ.,con conseguente difetto della sua giurisdizione,per essere la
controversia devoluta a quella del giudice amministrativo.
§3. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento, essendo stato correttamente ravvisato
dalla corte di merito un giudicato estemo,preclusivo alla riproposizione della questione,sulla
quale il giudice di amministrativo,qualificando in termini privatistici il rapporto controverso,
si era dichiarato carente di giurisdizione.
L’obiezione del ricorrente,secondo cui la diversità del petitum dedotto nel successivo
giudizio davanti al tribunale ordinario,di responsabilità precontrattuale,in relazione ad una
materia,quella concessoria,riservata alla cognizione esclusiva del G.A.,comporterebbe,
questa volta (diversamente da quanto avvenuto nel precedente giudizio ex art. 2932 c.c.)
l’attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa,non coglie nel segno.
Benvero,premesso che il giudicato copre non solo le questioni oggetto della pronunzia,ma
anche quelle che se ne pongano quali necessari antecedenti logico — giuridici,allorquando le
stesse costituiscano necessaria premessa ovvero presupposto indefettibile della decisione non
impugnata (sul “giudicato implicito” v.,tra le tante,Cass. nn. 16824/13,22416/11,S.U. n.
6632/03),è agevole rilevare come,nella specie,a1 di là dell’incerto nomen iuris conferito
dall’attore alla domanda proposta al g.o.,deducente sia il comportamento inadempiente
dell’ente territoriale,sottrattosi alla stipulazione di un contratto definitivo che si assumeva
ormai dovuta,sia,in alternativa,una colpa precontrattuale, sia rimasto comunque immutato

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sequestro”)svolta dal richiedente. Tali elementi avrebbero dovuto indurre il giudice ordinario

quello stesso rapporto,posto a base della causa petendi,che era stato dedotto a fondamento
della domanda di esecuzione in forma specifica,ex art. 2932 c.c.,precedetemente proposta
innanzi al G.A. L’avere, nella successiva sede giurisdizionale ordinaria,l’attore abbandonato
1′ originaria richiesta di adempimento in forma specifica del ritenuto obbligo comunale di

risarcitoria,non vale a sottrarre la cognizione di quel medesimo rapporto al giudice
ordinario,in favore del quale quello amministrativo aveva emesso la pronunzia
declinatoria,posto che sia la domanda ex art. 2932 c.c.,sia quella di risarcimento dei danni per
inadempimento dell’obbligo di contrarre,sono riconducibili,quali alternative opzioni
concesse all’insoddisfatto promissario acquirente,ad un’unica matrice,costituita da
un’obbligazione, avente ad oggetto un facere,costituito dall’assunto obbligo di stipulare il
contratto non concluso.
Non travalicando,dunque,i1 successivo

petitum sostanziale dai limiti del rapporto già

dedotto nel pregresso giudizio amministrativo, conclusosi con la irrevocabile pronunzia
declinatoria, costituendo soltanto un’alternativa richiesta,rispetto a quella originaria, correlata
alla medesima causa petendi,la qualificazione conferita dal g.a. a quel rapporto,in funzione
della dichiarazione di difetto di giurisdizione,spiega in suoi effetti preclusivi anche in
relazione alla domanda di risarcimento dei danni,motivata dalla denunciata condotta
omissiva ed inadempiente (al ritenuto obbligo di trasferimento del terreno) del Comune di
Palo del Colle.
§ 4. Il secondo motívo,attinente ad una ratio decidendi subordinata,va pertanto dichiarato
assorbito,essendo sufficiente al rigetto del ricorso la rilevata infondatezza del primo.
§5. Le spese,infine,seguono la soccombenza.
P.Q.M.

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stipulare il contratto traslativo del suolo promesso in vendita e ripiegato sulla sola domanda

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in
favore del controricorrente,liquidandole in complessivi € 3.200,00,di cui 200 per esborsi,oltre
accessori di legge.

Così deciso in Roma,a sezioni unite,!’ 11 febbraio 2014.

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