Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 24/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Locat S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa 57, presso l’avv.
PIZZONIA Giuseppe, che, unitamente all’avv. Giancarlo Zoppini, la
rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente
contro
Provincia di Pordenone, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Confalonieri 5, presso l’avv.
MANZI Andrea che la rappresenta e difende, giusta delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli
Venezia Giulia (Trieste), Sez. 10, n. 58/10/06 del 23 febbraio 2006,
depositata l’il maggio 2006, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Russo Corvace per delega per la società ricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;
Letto il ricorso che concerne una controversia relativa ad istanza di rimborso per addizionale provinciale alla imposta erariale di trascrizione (APIET) corrisposta a fronte del trasferimento dei contratti di leasing di autoveicoli in corso e dei beni oggetto di tali contratti, con contestuale modificazione della intestazione al PRA a seguito di fusione per incorporazione tra le società LOCAI ed ISEFI;
Letto il controricorso;
Visto che il ricorso poggia su due motivi: 1) difetto di motivazione;
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, artt. 21 e 22, art. 27, comma 1, art. 32, comma 1.
Inoltre vengono riproposte tutte le argomentazioni sviluppate nei precedenti gradi nel merito della controversia;
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio espresso da questa Sezione della Corte di Cassazione secondo cui “in tema di contenzioso tributario, la sanzione processuale della inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ne consegue che l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato può essere prodotto anche in un momento successivo ovvero su impulso del giudice tributario, che si avvalga dei poteri previsti dal quinto comma dell’articolo citato” (Cass. n. 18872 del 2007);
Ritenuto che, pertanto il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia per l’esame del merito, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010