Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 20/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 662-2014 proposto da:

CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato

MARCO MACHETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.A.M., M.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

ARCIDIACONO, che li rappresenta e difende;

G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato PAOLO NAVA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISTIANO

CASTROGIOVANNI;

R.G., U.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CASSIODORO 1, presso lo studio dell’avvocato GAIA CAMPUS,

rappresentati e difesi dall’avvocato NURI VENTURELLI;

– controricorrenti –

e contro

GE.FR., ASSICURAZIONI GENERALI SPA, L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5607/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 5607/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2012, con la quale, accogliendosi l’impugnazione proposta dal CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO soltanto col disporre la compensazione delle spese processuali di primo grado, veniva per il resto confermata la sentenza resa il 28/03/2007 dal Tribunale di Roma. Quest’ultima pronuncia aveva rigettato, per quanto qui ancora rilevi, la domanda formulata dal CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO con citazione del 06.04.2004 nei confronti di R.G. e di U.G., ritenuti attuali utilisti a titolo di enfiteusi di unità immobiliari site in (OMISSIS), volta a dichiarare l’inadempimento dei convenuti nel pagamento dei canoni enfiteutici e perciò a devolvere gli immobili in favore del CAPITOLO, con condanna di R.G. e di U.G. al pagamento delle rispettive somme dovute.

R.G., nel costituirsi, chiamava in causa a titolo di garanzia i propri danti causa M.A.M. e M.M., nonchè il notaio G.D., che, a sua volta, chiamava in propria garanzia la ASSICURAZIONI GENERALI SPA. U.G., nel costituirsi, chiamava in causa a titolo di garanzia il proprio dante causa L.A. ed il notaio GE.FR..

Il Tribunale di Roma aveva ritenuto mancante la prova dell’esistenza del rapporto enfiteutico inerente gli immobili siti di vicolo (OMISSIS), e perciò rigettato le pretese del CAPITOLO. La Corte d’Appello riteneva, invece, inammissibile la produzione documentale effettuata nel corso del giudizio di gravame dal CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO in data 19.01.2009, relativa ai contratti costitutivi dell’enfiteusi, e negava pure i presupposti per la rimessione in termini, trattandosi di documenti custoditi nella Biblioteca Vaticana e perciò nella disponibilità dell’appellante. La Corte di Roma escludeva quindi pure la valenza confessoria delle dichiarazioni contenute negli atti pubblici di trasferimento del 1938 e del 1967, non potendo la confessione supplire alla necessaria forma ad substantiam.

Resistono con distinti controricorsi M.A.M. e M.M., G.D., R.G. e U.G., mentre non svolgono attività difensive gli intimati GE.FR., ASSICURAZIONI GENERALI SPA ed L.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. in data 10 gennaio 2017.

2. il primo motivo del ricorso CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 184-bis e 345 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, quanto alla produzione documentale operata il 19.01.2009, nel corso del giudizio di appello, degli atti conservati presso la Biblioteca Vaticana e reperiti solo a seguito dell’informatizzazione dell’archivio della stessa, trattandosi di prove nuove, delle quali non era stata chiesta l’ammissione in primo grado, che quindi non violavano l’art. 184 c.p.c., nonchè indispensabili per la decisione.

Il secondo motivo deduce l’insufficiente e/o contraddittoria motivazione quanto al giudizio di disponibilità di dette prove documentali da parte del CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO prima della loro allegazione nel giudizio di appello.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono trattarsi congiuntamente, giacchè connessi, e si rivelano in parte inammissibile e comunque infondati.

Innanzitutto, essendo impugnata sentenza pubblicata il 9.11.2012, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella formulazione introdotta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134. Non è perciò proprio configurabile, come invece deduce il ricorrente, il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico (e quindi non di una deduzione istruttoria) decisivo per il giudizio. Nè l’omesso esame di elementi istruttori può integrare, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Per il resto, i primi due motivi di censure sono infondati, in quanto la Corte d’Appello di Roma ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. Ai fini dell’ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, applicabile “ratione temporis”), occorre la dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero il convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Tali documenti, per poter trovare ingresso in sede di gravame, devono, peraltro, essere prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo. Sono poi qualificabili come indispensabili i soli documenti la cui necessità emerga dalla sentenza impugnata, dei quali non fosse apprezzabile neppure una mera utilità nel pregresso giudizio di primo grado, mentre non è ammissibile il nuovo documento che già apparisse indispensabile durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e prima del formarsi delle preclusioni istruttorie, sicchè la sentenza non si è potuta fondare su di esso per la negligenza della parte, che avrebbe potuto introdurlo (Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 5013 del 15/03/2016; Cass, Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). Non può esservi dubbio che, avendo il CAPITOLO SAN PIETRO IN VATICANO proposto una domanda fondata su un vantato diritto di enfiteusi, la produzione dei relativi documenti contrattuali era indispensabile già nel giudizio di primo grado al fine di dimostrare l’esistenza e il contenuto della pretesa reale. Nè, peraltro, pur essendo documenti formatisi ben prima dell’inizio del processo, essi furono indicati e prodotti al momento della citazione introduttiva del giudizio di appello. Il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dall’art. 345 c.p.c., comma 3 pur avendo carattere discrezionale, non può, invero, essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, spettando all’apprezzamento di fatto del giudice d’appello (insindacabile ove, come nella specie, compiutamente motivato) accertare altrimenti che la parte abbia dimostrato di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 957, 1376, 2735, 1350, 2700 e 2735 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, quanto al valore confessorio delle dichiarazioni dei contraenti contenute negli atti di vendita del (OMISSIS) in ordine all’esistenza del diritto di enfiteusi del Capitolo San Pietro, invece negato dalla Corte d’Appello.

Anche tale motivo, come i due precedenti, è inammissibile, per le ragioni prima esposte, nella parte in cui censura l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, mentre è infondato per il resto.

La Corte d’Appello di Roma ha poi fatto corretta applicazione del principio per cui, quando per l’esistenza di un determinato contratto la legge richiede a pena di nullità la forma scritta (nella specie, contratto costitutivo di enfiteusi), alla mancata produzione in giudizio del documento non può ovviare la produzione di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto “de quo”, nemmeno se da tale confessione risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 5148 del 07/10/1982). Nè tali dichiarazioni potrebbero valere come ricognizione dell’enfiteusi (atto previsto dall’art. 969 c.c. nonchè, ratione temporis per il primo contratto, dall’art. 1340 c.c. del 1865), la quale, se piena e completa, fa fede dell’esistenza dell’enfiteusi e si sostituisce al titolo originario, ove esso manchi, ma che suppone, comunque, che il riconoscimento del diritto da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico sia reso nei confronti del concedente. Per il resto, l’accertamento della natura confessoria di un atto ricognitivo, al di là della questione della sua astratta inidoneità a valere come prova circa l’esistenza del diritto di proprietà o (al di fuori dei casi previsti) di altri diritti reali, va rimesso all’apprezzamento di fatto del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto storico decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dei controricorrenti M.A.M. e M.M., G.D., R.G. e U.G., mentre non occorre provvedere per GE.FR., ASSICURAZIONI GENERALI SPA ed L.A., i quali non hanno svolto difese.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida sia per M.A.M. e M.M., sia per G.D., sia per R.G. e U.G., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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