Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 21/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 4431 Anno 2013
Presidente: FELICETTI FRANCESCO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3449-2007 proposto da:
PIGNATELLI NICOLA PGNNLC57C09F220N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 27, presso
lo studio dell’avvocato VARANO ANDREA, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
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contro

MORELLI ALESSANDRO MRLLSN6OPO6H501Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ACHILLE PAPA 21, presso lo
studio dell’avvocato PAGANO MARIA TERESA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MELARDI

Data pubblicazione: 21/02/2013

SILVANA;
– controrícorrente nonchè contro

IPPOLITI MASSIMILIANO, BENOUSKI BRUNO;
– intimati –

D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato VARANO Andrea,

difensore del

ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PAGANO Maria Teresa, difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 5329/2005 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 1-6-2000 Nicola Pignatelli, premesso che il 24-4-1999 aveva
acquistato una imbarcazione a vela al prezzo di lire 80.000.000 in seguito a trattative svolte con il
venditore Alessandro Morelli, che lo aveva accompagnato in due uscite di prova dal porto di

della prima uscita in mare aveva rilevato grandi difficoltà nell’inserimento della marcia e velocità
ridotta nella navigazione a motore, difetti che i tecnici consultati avevano attribuito a rottura
dell’invertitore e ad un difetto di funzionamento dell’elica a pale richiudibili.

L’attore, rilevato che gli addebiti rivolti al Morelli non avevano avuto alcun esito, mentre gli era
stato comunicato che quest’ultimo era comproprietario dell’imbarcazione poi venduta
all’esponente insieme ad altri due soci, ed aggiunto di aver fatto effettuare sulla barca le
necessarie riparazioni, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Morelli, nonché detti
soci nelle persone di Massimiliano Ippoliti e di Bruno Benouski, chiedendone la condanna in solido
al risarcimento dei danni ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c. nella misura di lire 10.218.000 oltre
interessi legali.

Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda, deducendo in particolare
che il Pignatelli dal 21-2 al 20-4-1999 aveva avuto la piena disponibilità della barca, effettuando
diverse uscite in mare senza aver mai sollevato lamentele, e che la prova dell’accuratezza
dell’esame delle condizioni dell’imbarcazione effettuato dall’acquirente risiedeva nel fatto che,
rilevato un vizio iniziale di osmosi, il prezzo proposto era stato diminuito di lire 10.000.000.

Il Tribunale adito con sentenza del 7-8-2002 in accoglimento della domanda attrice condannava i
convenuti in solido al pagamento di euro 6.000,00.

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Fiumicino, assumeva che, dopo aver acquisito la patente nautica, nel giugno 1999 in occasione

Proposta impugnazione da parte del Morelli, del Benouski e dell’Ippoliti cui resisteva il Pignatelli la
Corte di Appello di Roma con sentenza del 20-5-2005 ha rigettato la domanda introdotta da
quest’ultimo, non avendo l’acquirente provato la preesistenza alla vendita dei vizi denunciati
relativamente alla imbarcazione per cui è causa.

resistito con controricorso; gli altri soggetti intimati non hanno svolto attività difensiva in questa
sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1490-1491
e 1494 c.c., censura la sentenza impugnata anzitutto per non aver considerato che la consegna del
bene in questione era awenuta dopo circa un mese dalla sua vendita (ovvero il 24-4-1999 rispetto
al 21-3-1999), con la conseguenza che l’esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta
prevista dall’art. 1491 c.c. non trovava applicazione.

Il Pignatelli inoltre afferma che il fatto che l’esponente avesse provato ripetutamente
l’imbarcazione prima di acquistarla era irrilevante ai fini di escludere l’operatività della garanzia
per i vizi, come invece ritenuto dal giudice di appello, considerato che l’attuale ricorrente, medico
dentista sfornito di patente nautica all’atto dell’acquisto della barca e digiuno di conoscenze
tecniche di motori marini, non avrebbe mai potuto accorgersi, senza guidare personalmente
l’imbarcazione, dei difetti dell’invertitore e dell’elica a pale richiudibili durante le prove in mare
effettuate prima della vendita.

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, assume che la Corte
territoriale ha completamento trascurato di esaminare i documenti prodotti nel giudizio di primo

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Avverso tale sentenza il Pignatelli ha proposto un ricorso affidato a due motivi cui il Morelli ha

grado dall’esponente dall’esame dei quali avrebbe potuto facilmente acquisire la certezza,
quantomeno presuntiva, della preesistenza dei vizi di cui si discute; invero dalla lettera del 25-71999 del cantiere nautico CBS e dalla lettera inviata via fax in data 4-2-2000 dalla Max Prop,
società produttrice dell’elica difettosa, emergeva che i tecnici incaricati di verificare i difetti

difetti, in particolare quelli dell’elica, erano dovuti ad una cattiva manutenzione concretatasi nella
mancanza di grasso negli ingranaggi e ad una conseguente consumazione degli stessi per effetto
dell’eccesiva usura a causa di ciò; era quindi incontestabile che tali difetti, per la loro stessa
natura, preesistevano alla vendita e soprattutto non potevano derivare da un uso improprio del
natante, in quanto discendevano da una carenza di manutenzione protrattasi nel tempo.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

Il giudice di appello, nel dissentire dal convincimento del giudice di primo grado, ha attribuito
rilievo a due elementi ritenuti decisivi al fine di escludere l’operatività della garanzia per vizi; in tal
senso ha evidenziato che il Pignatelli aveva provato ripetutamente l’imbarcazione prima di
procedere al suo acquisto anche a mezzo di un tecnico da lui incaricato di controllare lo stato dello
scafo (vedi pag. 7 della sentenza impugnata), ottenendo anche una riduzione di prezzo rispetto a
quello richiesto dai venditori; inoltre i vizi denunciati erano facilmente percepibili, posto che la
scarsa velocità nella navigazione a motore e la difficoltà nell’inserimento delle marce erano
entrambi agevolmente riscontrabili quantomeno alla prova di navigazione, che il Pignatelli aveva
effettuato, per sua ammissione, almeno due volte.

La Corte territoriale inoltre, premesso che la presunzione di colpa gravante sul venditore opera
soltanto per i vizi preesistenti e non già per quelli insorti successivamente alla vendita, e quindi al
trasferimento del rischio del funzionamento, ha affermato che la preesistenza dei difetti deve
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riscontrati nell’imbarcazione alla prima uscita in mare del Pignatelli avevano accertato che detti

essere provata dall’acquirente, tale essendo il presupposto che rende operativa la garanzia, e che
tale onere è ancor più evidente in presenza di vizi apparenti o facilmente riconoscibili con
l’ordinaria diligenza, come quelli incidenti sul funzionamento delle parti meccaniche; nella
fattispecie quindi sarebbe stato onere del Pignatelli provare che i guasti si erano rivelati fin dalla

effettuata con lettera r.a.r. del 28-7-1999 ben tre mesi dopo l’acquisto, lasciando così un ampio
margine di dubbio che i difetti potessero essersi verificati anche a causa di un improprio uso della
cosa o per naturale deperimento di alcune parti della barca, dato che al compratore era noto che il
natante era usato da ben 15 anni.

Orbene tale convincimento, frutto di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica
motivazione, deve essere condiviso in quanto immune dai profili di censura sollevati dal
ricorrente.

Il Pignatelli, invero, che non contesta in linea di diritto le affermazioni della sentenza impugnata in
ordine agli oneri probatori a carico dell’acquirente circa la preesistenza dei vizi denunciati rispetto
all’epoca di acquisto dell’imbarcazione per cui è causa, si limita sostanzialmente a ribadire di aver
provato tale assunto in evidente contrapposizione con la valutazione degli elementi probatori
effettuata esaurientemente da parte del giudice di appello; in particolare poi il fatto, asserito ma
non provato, che il natante fosse stato consegnato un mese dopo la vendita non elide il rilievo
della Corte territoriale in ordine alla mancata prova delle preesistenza dei vizi denunciati rispetto
alla vendita stessa; inoltre è agevole osservare che la natura dei vizi denunciati e sopra richiamati
(ovvero la ridotta velocità di navigazione e la difficoltà nell’inserimento delle marce) erano
facilmente percepibili con l’ordinaria diligenza, e ciò a maggior ragione quando, come nella
fattispecie, l’acquirente prima della vendita aveva esaminato l’imbarcazione anche a mezzo di un
tecnico di sua fiducia.
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prima uscita in navigazione dopo l’acquisto, laddove la prima denuncia dei difetti era stata

D’altra parte la possibile insorgenza dei suddetti vizi in epoca successiva alla data di acquisto del
natante nella fattispecie è awalorata dal fatto che detta imbarcazione era usata da 15 anni, e che
pertanto tale suo stato di notevole usura, incidendo sulle sue qualità inevitabilmente deteriorate,
rendeva non improbabile la circostanza che i vizi in questione fossero sopravvenuti alla sua

Né maggior fondamento può essere attribuito al riferimento alla documentazione indicata nel
secondo motivo di ricorso onde provare la preesistenza alla vendita dei suddetti vizi, atteso che la
mancata trascrizione nel ricorso stesso del loro contenuto preclude a questa Corte di valutarne la
decisività; d’altra parte il fatto che in tali documenti si sarebbe ricondotta la causa degli
inconvenienti riscontrati ad una cattiva manutenzione del natante non esclude con certezza che
quest’ultima non si fosse verificata almeno in parte in epoca successiva alla vendita, e quindi fosse
riconducibile a responsabilità dello stesso acquirente.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro
2.000,00 per compensi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 17-1-2013

Il Presidente

vendita.

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