Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2038/2014 R.G. proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Antonio

Gramsci 14, presso l’avv. Siciliano Domenico, rappresentato e difeso

dall’avv. Papa Salvatore giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Riscossione Sicilia S.p.A., già SERIT Sicilia S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Polibio 15, presso l’avv. Lepore Giuseppe, rappresentata e

difesa dall’avv. Gallo Accursio giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo – Sezione staccata di Catania), Sez. 34, n.

338/34/13 del 19 giugno 2013, depositata il 3 luglio 2013, non

notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre

2019 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le

parti non hanno prodotto memorie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia concerne l’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’agente della riscossione in forza di cartelle che il contribuente negava essergli state ritualmente notificate e delle quali disconosceva le copie fotostatiche prodotte in giudizio dalla controparte. Il ricorso era rigettato in primo grado ritenendo il giudicante valida l’autentica da parte dell’esattore delle cartelle notificate depositate in atti e quindi regolare l’iscrizione d’ipoteca. La decisione era confermata in appello con la sentenza in epigrafe avverso la quale il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste Riscossione Sicilia con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2712 e 2719 c.c., del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, e dell’art. 115 c.p.c. insistendo sull’erroneità del ritenuto potere certificante in capo all’esattore in ordine alle cartelle (suppostamente) notificate e sul disconoscimento delle fotocopie prodotte in atti;

3. Il motivo non è fondato in quanto nulla il ricorrente aggiunge o precisa circa la specificità della contestazione mossa da parte sua alla documentazione fotostatica, laddove il costante orientamento di questa Corte impone che “La contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”)” (Cass. n. 27633 del 2018; conf. Cass. n. 29993 del 2017; Cass. n. 16557 del 2019);

4. Con il secondo motivo il contribuente lamenta l’illogicità e la contraddittorietà della sentenza impugnata che da un lato riconosce che solo alcune delle cartelle in contestazione siano state effettivamente notificate (sussistendone la prova) senza trarne alcuna conseguenza in ordine all’iscrizione ipotecaria che veniva invece confermata nella sua interezza senza alcuna riduzione;

5. La censura anche se apparentemente sembra individuare un inammissibile vizio di motivazione, non più deducibile alla luce della novella relativa all’art. 360 c.p.c., n. 5, in realtà si sostanzia in una critica di malgoverno del regime della prova con riferimento ad una supposta violazione di legge e sotto questo profilo essa appare una critica fondata. Invero il giudicante se ha accertato che la prova della notifica riguardasse solo alcune delle cartelle costituenti il presupposto legittimante dell’ipoteca iscritta, avrebbe dovuto verificarne la conseguenza in relazione alla eventuale riduzione dell’ipoteca stessa.

6. Pertanto deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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