Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4431 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 2807 del ruolo generale dell’anno

2019, proposto da:

DOVALUE S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del

consiglio di amministrazione, legale rappresentante pro tempore,

quale rappresentante di FINO 1 SECURITISATION S.r.l., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura generale alle

liti notarile in atti, dall’avvocato Roberto Malizia, (C.F.: MLZ RRT

71D28 H501G);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.M., (C.F.: (OMISSIS)), P.E., (C.F.: (OMISSIS))

rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al

controricorso, dall’avvocato Augusto Manni (C.F.: MNN GST 69B18

E958Z);

– controricorrenti – ricorrenti in via incidentale –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Velletri n.

2354/2018, pubblicata in data 9 novembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 23

novembre 2021 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento esecutivo di espropriazione immobiliare promosso nei loro confronti da Capitalia Service J.V. S.r.l., in rappresentanza della Banca di Roma S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è oggi subentrata Fino 1 Securitisation S.r.l.), F.M. ed P.E. hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deducendo la nullità dell’atto di pignoramento.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Velletri.

Tale decisione è stata peraltro cassata con rinvio da questa Corte (Cass., Sezione 3, Sentenza n. 12173 del 14 giugno 2016).

All’esito del giudizio di rinvio, il Tribunale di Velletri ha quindi accolto l’opposizione, dichiarando la nullità dell’atto di pignoramento, con compensazione delle spese dell’intero giudizio. Ricorre DoBank S.p.A., in rappresentanza di Fino 1 Securitisation S.r.l., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso il F. e la P., che propongono a loro volta ricorso incidentale, sulla base di un unico motivo.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Ricorso principale.

Il ricorso principale è inammissibile.

Esso risulta infatti sottoscritto dall’avvocato Roberto Malizia, in virtù di procura generale alle liti conferita dal legale rappresentante della società ricorrente con atto per notaio Pe.Ca.Ca. di Velletri, in data 23 novembre 2017 (Rep. (OMISSIS)).

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, cui va certamente data continuità, è inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato munito di procura notarile di carattere generale, priva di ogni riferimento alla sentenza impugnata e all’impugnazione da proporsi e rilasciata in data antecedente all’emanazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 10266 del 27/04/2018, Rv. 648132 – 03; in precedenza, nel medesimo senso: Sez. 2, Sentenza n. 8200 del 06/04/2010, Rv. 612287 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006, Rv. 590629 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27012 del 07/12/2005, Rv. 586026 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10235 del 04/08/2000, Rv. 539160 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7611 del 14/08/1997, Rv. 506780 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6022 del 29/05/1995, Rv. 492545 – 01; successivamente, cfr. anche: Sez. 3, Ordinanza n. 28217 del 04/11/2019, Rv. 655781 – 01).

Nella specie, la procura rilasciata all’avvocato Malizia è anteriore al presente ricorso per cassazione, ha carattere generale e non speciale e non contiene alcun riferimento né alla sentenza impugnata né all’impugnazione da proporsi: essa non può pertanto ritenersi conforme alle prescrizioni dell’art. 365 c.p.c..

2. Ricorso incidentale.

Con l’unico motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 385 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 91 e 92 c.p.c.”. I controricorrenti contestano il capo della decisione impugnata con il quale è stata disposta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Il motivo è infondato.

Nella motivazione in base alla quale il tribunale ha dichiarato compensate le spese dell’intero giudizio sono indicate in modo sufficientemente chiaro le eccezionali ragioni per cui è stata ritenuta equa tale decisione.

In particolare, il tribunale ha giustificato la compensazione “attesa la complessa e non chiarita questione in diritto” in virtù della quale il giudizio è stato definito, dopo avere peraltro ampiamente illustrato, nelle tre pagine precedenti della motivazione, le ragioni per cui la soluzione di detta questione lasciava ampi margini di dubbio.

In sostanza, secondo il giudice del merito, l’incertezza in ordine alla indicata questione, sia in fatto che in diritto, giustificava la condotta tenuta dalla banca nella notificazione del precetto (poi ritenuta in sede di legittimità non conforme alla disciplina normativa) e, comunque, gli opponenti erano e restavano debitori di un ingente importo non pagato.

Si tratta di una motivazione adeguata ai fini della compensazione, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in quanto non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Essa si fonda, in definitiva, sul riscontro di una serie di incertezze interpretative con riguardo alla normativa rilevante ai fini della decisione, innegabilmente sussistenti e ampiamente illustrate, il che è di per sé sufficiente a sostenere la decisione di compensazione (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccombenza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti; cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 21157 del 07/08/2019, Rv. 654806 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11815 del 15/05/2018, Rv. 648718 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016, Rv. 642196 – 01), nonché sulla considerazione che tali incertezze erano tali da giustificare l’errore commesso dalla banca nella scelta delle modalità di notificazione dell’atto di precetto, mentre – al tempo stesso era rimasto del tutto ingiustificato il mancato pagamento del proprio ingente debito da parte degli esecutati.

3. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

Il ricorso incidentale è rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo reciproca soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sia in relazione al ricorso principale che a quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso principale;

– rigetta il ricorso incidentale;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, sia in via principale che in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

 

 

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