Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4430 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Locat S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via della Scrofa 57, presso l’avv.

Giuseppe Pizzonia che, unitamente all’avv. ROMAGNOLI Dario, che la

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia di Nuoro, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

Ufficio ACI – PRA Provincia di Nuoro, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sardegna (Cagliari – Sez. staccata di Sassari), Sez. 8, n. 11/08/06

del 27 gennaio 2006, depositata il 3 marzo 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Russo Corvace per delega per la società ricorrente.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli;

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa ad istanza di rimborso per addizionale provinciale alla imposta erariale di trascrizione (APIET) corrisposta a fronte del trasferimento dei contratti di leasing di autoveicoli in corso e dei beni oggetto di tali contratti, con contestuale modificazione della intestazione al PRA a seguito di fusione per incorporazione tra le società LOCAT ed ISEFI;

Visto che il ricorso poggia su un motivo articolato in due censure:

1) difetto di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 2501 c.c., e segg., L. n. 952 del 1977, art. 2, u.c., D.Lgs. n. 398 del 1990, artt. 1 e 8; L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 48, e norme ad esso collegate, art. 4, lett. b), parte 1^, tariffa, D.P.R. n. 131 del 1986. Illegittimità del diniego di rimborso;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato sulla base di quanto già deciso da questa Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15860 del 2004 pronunciata in causa analoga che opponeva la soc. LOCAT alla Provincia di Genova. In questa sentenza è stata affermata, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza, l’efficacia traslativa della fusione – che è stata confermata per il regime previgente la riforma del diritto societario (Cass. SU n. 27183 del 2007) – e su questa base è stata condivisa la decisione del giudice di merito, del tutto analoga a quella assunta nella sentenza impugnata con il ricorso in esame, “avuto riguardo, per un verso, alla circostanza della effettività del trasferimento dei contratti di leasing degli autoveicoli e dei beni mobili oggetto dei contratti stessi;e, per altro verso, alla circostanza che il principio della neutralità fiscale delle operazioni di fusione e scissione – introdotto dalla L. n. 724 del 1994, art. 27 – rileva, per espressa previsione normativa, soltanto ai fini delle imposte sui redditi”. La Corte ha anche escluso il contrasto con la direttiva comunitaria 69/335/CEE: tale direttiva, infatti, osta “alla previsione di imposte proporzionali sui conferimenti di beni in società; laddove, nel caso in esame il tributo afferisce ad una diversa situazione giuridica, e cioè all’ipotesi del trasferimento della proprietà di singoli beni mobili iscritti nel pubblico registro automobilistico ed alla connessa necessità del rilascio al proprietario del veicolo di un certificato che ne consenta la circolazione a suo nome”;

Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto rigettato e che non debba provvedersi sulle spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

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