Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4430 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 4430 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

ORDINANZA

sul ricorso 12347-2013 proposto da:
RUSSO

GIOVANNI

RSSGNN74L20D390V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO RUSSILLO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
3646

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 23/02/2018

avverso la

sentenza n.

8458/2012

della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/03/2013 r.g.n.

4649/2010y

RG 12347/2013
RILEVATO

che con sentenza in data 12 marzo 2013, la Corte d’appello di Roma rigettava
l’appello proposto da Giovanni Russo avverso la sentenza di primo grado, che ne
aveva respinto le domande di nullità del termine apposto al contratto di lavoro

per il periodo dal 23 agosto al 29 settembre 2004, per esigenze di carattere sostitutivo
di personale assente con diritto alla conservazione del posto addetto al servizio
recapito presso la filiale di Sala Consilina (in particolare alle dipendenze dell’ufficio di
Cerrelli di Altavilla Silentina), di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e di conseguenti condanne ripristinatoria e
risarcitoria;

che avverso tale sentenza Giovanni Russo proponeva, con atto notificato il 9 maggio
2013, ricorso per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art.
380 bis 1 c.p.c., cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

CONSIDERATO

che il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.1g. 368/2001 ed
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della
controversia di erronea assunzione di specificità della ragione sostitutiva, in difetto in
particolare dell’indicazione nominativa del lavoratore sostituito per assenza e della
relativa causale, nell’inidoneità pure delle deduzioni probatorie datoriali alla
dimostrazione dell’effettivo collegamento dell’assunzione del lavoratore con esigenze
concrete aziendali (unico motivo);

che ritiene il collegio che il motivo sia infondato;
che, infatti, questa Corte reputa, per indirizzo consolidato meritevole di continuità, la
sufficiente specificazione dell’esigenza sostitutiva, nelle situazioni aziendali complesse
in cui la sostituzione non sia riferita ad una singola persona, ma ad una funzione
produttiva specifica occasionalmente scoperta, dell’indicazione di elementi ulteriori
(quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le
mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto

stipulato con Poste Italiane s.p.a. il 12 agosto 2004, ai sensi dell’art. 1 d.Ig. 368/2001

RG 12347/2013
di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire,
ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la
verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (Cass.
7 gennaio 2016, n. 113; Cass. 26 novembre 2015, n. 24196; Cass. 12 gennaio 2015,

che ciò comporta la conseguente legittimità dell’apposizione del termine nel caso in
cui risultino i suddetti elementi individuanti, in base alle indicazioni contenute nel
contratto individuale di lavoro (come illustrato all’ultimo capoverso di pg.

4 della

sentenza), alla luce dei suenunciati principi di diritto, correttamente applicati dalla
Corte territoriale in base ad accertamento in fatto congruamente e adeguatamente
motivato (per le ragioni esposte in particolare dall’ultimo capoverso di pg. 5 al primo di
pg. 7 della sentenza);
che nessuna confutazione, tanto meno puntuale, è stata poi formulata dal lavoratore
ricorrente in merito al rilievo di sua omessa specifica contestazione nel giudizio di
primo grado dei dati documentali ritenuti probanti dalla Corte territoriale (così al primo
capoverso di pg. 7 della sentenza): sicchè, per tutte le ragioni esposte, detto
accertamento rimane insindacabile in sede di legittimità (Cass. 26 gennaio 2010, n.
1577; Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; Cass. 11 febbraio 2015, n. 2680);
che il ricorso deve allora essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio
secondo il regime di soccombenza;

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Giovanni Russo alla rifusione, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C
4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del

15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma

lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis, dello stesso art. 13.

2

n. 208; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25384; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1577);

RG 12347/2013

Così deciso nella Adunanza camerale del 26 settembre 2017
Il Presidente

eAm”.3

7

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(dott. Vincenzo Di Cerbo)

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