Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4430 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 20/02/2020), n.4430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3563-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato FIERTLER MARCO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

G.A., domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FILIPPELLI MARIA ALINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1838/2013 dei TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/12/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA.

Fatto

RILEVATO

Che:

G.A. ha proposto opposizione avverso la iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia su beni di sua proprietà, fondata cartelle esattoriali relative al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del C.d.s. e mancato pagamento del canone di erogazione dell’acqua potabile.

Il giudice di pace di Cosenza ha annullato le cartelle esattoriali. Equitalia propone appello e il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 14.10.2013, dopo aver affermato la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che si tratta di crediti che non hanno natura tributaria, ha accolto l’appello sotto il profilo della incompetenza del giudice di pace, annullando la sentenza impugnata, ed ha dichiarato la nullità della iscrizione ipotecaria eseguita da Equitalia sui beni di G.A..

Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso G.A..

Diritto

RITENUTO

Che:

La materia del contendere riguarda, come ha rilevato il Tribunale di Cosenza ad una iscrizione ipotecaria per crediti che non hanno natura tributaria. Le cartelle esattoriali sono state emesse per mancato pagamento del canone idrico e di sanzioni per violazione del C.d.s..

Di conseguenza gli atti vanno rimessi al Primo Presi dee, affinchè possa valutare l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente.

P.Q.M.

Rimette gli atti al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alla sezione di questa Corte tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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