Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 443 del 13/01/2010

Cassazione civile sez. II, 13/01/2010, (ud. 15/10/2009, dep. 13/01/2010), n.443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26076-2006 proposto da:

CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI

TARANTO (CODITA) in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio

dell’avvocato GARGANI GUIDO, rappresentato e difeso dall’avvocato

CELLAMARE ANGELO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.A.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3585/2005 del GIUDICE DI PACE di TARANTO del

17.6.05, depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. D’ASCOLA PASQUALE.

E” presente il P.G. in persona del Dott. PIVETTI MARCO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che T.A.C. convenne dinanzi al Giudice di pace di Taranto il Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Taranto (Co.Di.Ta), opponendosi alla cartel 1 a esattoriale n. (OMISSIS) emessa dalla Soget s.p.a. di Taranto su incarico della Co.Di.Ta. con la quale veniva richiesto il pagamento di Euro 157,26 a titolo di quote associative non versate e funzionamento per i pregressi anni 1992-2002, chiedendo, previa sospensione della cartella, la declaratoria di non debenza della detta somma;

che si costituì il Co.Di.Ta., il quale chiese il rigetto della domanda attrice;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 21 giugno 2005, ha accolto l’opposizione, dichiarando non dovuta la somma richiesta dalla Co.Di.Ta tramite cartella esattoriale e ponendo a carico del convenuto le spese processuali;

che il Giudice di pace ha affermato assorbiti gli altri motivi dell’opposizione – che i concessionari possono esercitare l’attività di recupero crediti del Co.Di.Ta. solo “secondo le ordinarie procedure civilistiche e non mediante iscrizione a ruolo delle somme richieste”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace ha proposto ricorso il Co.Di.Ta., con atto notificato il 18 settembre 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimata non ha resistito con controricorso.

Considerato non può essere accolta la preliminare eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sollevata dal pubblico ministero in ragione della originaria mancata costituzione del contraddittorio, non essendo stata evocata in giudizio la società concessionaria – la Soget s.p.a. – che aveva, emesso la cartella esattoriale oggetto di opposizione;

che, infatti, non essendo oggetto di controversia vizi formali della cartella esattoriale impugnata ed essendo in discussione esclusivamente la pretesa azionata nei suoi confronti da parte del Consorzio, con la possibilità da parte del creditore di eseguire la riscossi one mediante ruolo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al predetto Consorzio, essendo lo stesso il titolare del diritto di credilo oggetto di contestazione nel giudizio, mentre la società concessionaria, emittente la cartella esattoriale, è un mero destinatario del pagamento, ossìa, con riferimento allo schema di cui all’art. 1188 c.c., comma 1, il soggetto incaricalo dal creditore ed autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento (cfr.

sia pure in diversi ambiti, Cass., Sez. Un., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., Sez. 2^, 16 gennaio 2008, n. 709; Cass., Sez. lav., 12 maggio 2008, n. 11687);

che – ancora in via preliminare – il rilievo d’ufficio da parte di questa Corte del difetto di giurisdizione del giudice adito in favore di quello tributario è precluso dal fatto che il giudice di primo grado ha deciso la causa nel merito, affermando, sia pure implicitamente, la propria giurisdizione, e che le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo (cfr. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008, n. 27531);

che, con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 12 preleggi, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, art. 12, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 127, comma 6, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 17 e del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, artt. 2, 3 e 21), il Consorzio ricorrente censura che il primo giudice abbia ritenuto assente una specifica normativa in materia di riscossione dei contributi consortili mediante ruolo, laddove il D.Lgs. n. 102 del 2004, art. 12, in particolare, attribuisce espressamente ai Consorzi di difesa il diritto di riscuotere tramite ruolo i contributi consortili;

che il motivo è manifestamente fondato;

che la L. 23 dicembre 2000, n. 300, art. 127, comma 6, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2001) – ponendosi in continuità con quanto previsto dalla L. 25 maggio 1970, n. 364, art. 19 – dispone che la riscossione dei contributi consortili può essere eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali;

che questa disposizione, al pari di quella contenuta nella L. n. 364 del 1970, è stata abrogata dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, art. 16 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma della L. 7 marzo 2003, n. 38, art. 1, comma 2, lett. i), ma il cit.

D.Lgs., art. 12, dispone che lo statuto dei consorzi di difesa, nel contenere le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione dell’ente, deve prevedere “la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali”;

che, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il cit. D.Lgs. n. 102 del 2004, art. 12 non stabilisce semplicemente dei principi programmatici per i quali sarebbe necessaria un’altra specifica legge di attuazione, ma attribuisce espressamente ai consorzi di difesa il diritto di riscuotere tramite ruolo i contributi consortili, estendendo in loro favore le disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali, disciplinandone in tal modo l’attività di riscossione;

che, pertanto, il primo giudice avrebbe dovuto considerare il fondamento legislativo dell’art. 33 dello statuto del Co.Di.Ta. (ai cui sensi “il servizio di riscossione dei contributi dei soci può essere effettuato in base a quanto previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 127, comma 6 e dai concessionari in base a quanto previsto dai D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 e D.Lgs. 12 aprile 1999, n. 112), e, con esso, la legittimità dell’azione esecutiva iniziata tramite la cartella esattoriale impugnata;

che manifestamente fondato è altresì il secondo motivo, con il quale il Consorzio ricorrente denuncia omessa motivazione violazione e falsa applicazione di legge e nullità della sentenza per contrasto tra i suoi motivi ed il dispositivo;

che infatti il Giudice di pace ha esaminato esclusivamente la questione dell’esistenza o meno del potere del Consorzio di precettare il pagamento dei contributi consortili tramite cartella, lasciando impregiudicata la questione di merito sulla fondatezza della pretesa sostanziale, che – ha aggiunto il primo giudice – può essere fatta valere secondo le ordinarie forme civilistiche;

che, tuttavia, la sentenza reca nel dispositivo la declaratoria di non debenza della somma richiesta dal Co.Di.Ta., e quindi contiene una pronunci a che è in contrasto insanabile con l’assorbimento dell’esame dei motivi di merito sollevati dall’opponente;

che questa Corte ha già avuto modo di decidere identiche controversie e reputa di tener fermo il proprio orientamento, attendendosi al medesimo tessuto espositivo;

che, pertanto, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata, per un nuovo esame, al giudice di pace di Taranto, che la deciderà in persona di diverso giudicante;

che il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ai Giudice di pace di Taranto, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 15 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010

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