Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 443 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 11/01/2017, (ud. 15/09/2016, dep.11/01/2017),  n. 443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARZIALE Ippolisto – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22592/2012 proposto da:

D.P.M.E., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA MELUCCO, che la rappresenta difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE ARMANDO ATTOLINI;

– ricorrente –

contro

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BORGHESE

3, che presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE, lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2012 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

sezione distaccata di TARANTO, depositata il 16/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Andrea MELUCCO, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PESCE Giovanni, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto preliminare del 14.10.1998, prorogato il 29.1.1999, D.P.M.E. si obbligava a vendere un immobile a L.D., il quale depositava presso il notaio che avrebbe dovuto stipulare il definitivo la somma di Lire 1.000.000; la promittente venditrice si obbligava, altresì, ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sull’immobile ed ogni altro peso; le parti concordavano che, qualora l’istituto di credito (indicato come “Caripuglia”) o altri creditori non avessero accettato contestualmente alla stipula il pagamento del debito, avrebbero bonariamente sciolto la promessa o fissato una nuova scadenza, come nei fatti era avvenuto con una postilla del 29.3.1999. Pertanto, il contratto conteneva una condizione che subordinava l’efficacia dell’accordo alla cancellazione degli oneri reali pendenti sul bene.

Il L., data la inottemperanza della promittente venditrice, la citava in giudizio, proponendo nei suoi confronti una domanda ex art. 2932 c.c., di trasferimento coattivo del cespite.

Con sentenza depositata il 15.12.2006, il giudice onorario della sezione distaccata di Manduria presso il Tribunale di Taranto rigettava la domanda, compensando le spese tra le parti.

Avverso detta sentenza proponeva appello il L., con citazione notificata il 14.12.2007. Si costituiva in giudizio, resistendo, la D.P..

La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 257/2012 del 16.4.2012, ha, in accoglimento dell’appello, trasferito in favore del L. il fabbricato, sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni: a) la condizione concordata dalle parti doveva essere qualificata come potestativa mista, poichè la sua realizzazione era rimessa in parte alla volontà di uno dei contraenti (la promittente venditrice, che era tenuta ad attivarsi per ottenere il risultato) ed in parte ad un apporto causale esterno, rappresentato dalle valutazioni dell’istituto di credito in ordine alla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per la liberazione dell’immobile; b) la D.P. non si era attivata in modo idoneo al fine di ottenere dalla Caripuglia la liberazione del bene gravato da ipoteca a seguito dell’estinzione di un mutuo concessole, atteso che, sulla base del carteggio allegato, aveva intessuto trattative con altro istituto di credito (la Carisal) e per definire la complessa esposizione debitoria a carico suo e del di lei marito; c) l’appellata aveva, dunque, violato l’obbligo di comportarsi in buona fede che gravava, ai sensi dell’art. 1358 c.c., su di lei in pendenza della condizione; d) il promissario acquirente non inadempiente ben poteva chiedere giudizialmente, oltre all’adozione di una pronuncia che tenesse luogo del contratto non concluso, la fissazione di condizioni e modalità di versamento idonee ad assicurare l’acquisto del bene libero da vincoli (da identificarsi, nel caso di specie, nell’utilizzare le somme ancora dovute per il trasferimento dell’immobile al fine di estinguere il mutuo e cancellare l’ipoteca).

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso D.P.M.E., sulla base di tre motivi. L.D. ha resistito depositando controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1353, 1358 e 1362 c.c. e segg. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte d’appello qualificato come sospensiva e potestativa mista, anzichè come risolutiva, la condizione apposta dai contraenti alla scrittura del 14.10.1998, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione l’art. 1358 c.c..

1.1. Il motivo è infondato.

Durante il periodo di pendenza della condizione, sospensiva o risolutiva, nei negozi obbligatori o traslativi, è imposto dall’art. 1358 c.c., a colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione risolutiva, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte, mentre la parte controinteressata all’avveramento della condizione non deve ostacolare il libero svolgimento del fatto, da cui dipende la efficacia o la risoluzione del contratto, con la conseguenza che la condizione stessa si considera avverata quando alla stessa parte controinteressata sia addebitabile il mancato verificarsi dello evento. Pertanto, costituendo la fictio di avveramento una sanzione, l’imputabilità del fatto impeditivo deve trovare la sua base in una condotta dolosa o colposa, in una maliziosa preordinazione del fatto impeditivo o almeno in un’azione od omissione cosciente e volontaria, anch’essa contrastante col principio della correttezza e della buona fede (Sez. 2, Sentenza n. 4118 del 13/07/1984). Orbene, così come rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 1359 c.c., malgrado la formulazione letterale della norma, sia le condizioni sospensive che le risolutive, e sia le condizioni positive che le negative (Sez. 2, Sentenza n. 2747 del 06/06/1989), alla stessa stregua la norma dell’art. 1358 c.c., non si riferisce alle sole ipotesi del venditore sotto condizione sospensiva e del compratore sotto condizione risolutiva, ma sanziona, in maniera generica e senza esclusioni, la responsabilità della parte che, in pendenza della condizione, non siasi comportata in buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte. Detta norma, in realtà, vuole evitare, attraverso una sanzione di responsabilità, che la parte la quale possa influire nel proprio esclusivo interesse al verificarsi dell’evento condizionato, agisca in tali sensi, con un comportamento che non può qualificarsi se non di mala fede per lo scopo che lo determina. E, per meglio impedire siffatto comportamento senza esclusioni di sorta, non distingue tra condizione risolutiva e condizione sospensiva, nè tra negozio obbligatorio e traslativo, e parifica del tutto, quanto al comportamento di colui che si è condizionatamente obbligato e si trovi in pendenza della condizione, le due situazioni (Sez. 1, Sentenza n. 698 del 04/04/1962). Pertanto, la parte che si sia obbligata sotto condizione sospensiva o risolutiva deve comportarsi, durante la pendenza della condizione, secondo buona fede, per conservare integre le ragioni dell’altra parte. Ciò importa, non solo l’obbligo di astenersi da quanto possa pregiudicare le ragioni dell’altra parte, ma anche di compiere quanto eventualmente occorra per conservare integre le ragioni stesse. Da ciò deriva che il comportamento dovuto dalla parte, pendendo la condizione, può essere sia positivo, sia negativo (Sez. 1, Sentenza n. 926 del 22/03/1969).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, anche a voler qualificare (come effettivamente sembra più corretto; cfr. pag. 7 del ricorso) la condizione come risolutiva, ugualmente troverebbe applicazione l’art. 1358 c.c. e, quindi, l’obbligo per il promettente venditore di comportarsi in buona nel corso della sua pendenza.

D’altra parte, non è a tralasciarsi che: correttamente la corte territoriale ha ritenuto che la condizione fosse potestativa mista (anzichè potestativa semplice), atteso che l’avveramento della stessa dipendeva, come è ovvio, dalla volontà, non solo dell’istituto di credito, ma anche della D.P., che avrebbe dovuto attivarsi (nel senso di avviare trattative) al fine di estinguere il mutuo concessole e cancellare l’ipoteca iscritta sull’immobile promesso in vendita; in nessun passaggio logico della sentenza, la corte locale ha fatto riferimento all’art. 1359 c.c., con la conseguenza che la censura sollevata dalla ricorrente a pagina 10 del ricorso risulta priva di fondamento; pertanto, essendo stato ritenuto il mancato accadimento della condizione casualmente ricollegabile ad un comportamento imputabile, a titolo almeno di colpa, alla D.P. (quale contraente che aveva interesse alla risoluzione) il contratto non poteva considerarsi risolto.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c. (con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la corte di merito ritenuto che l’accordo raggiunto dalle parti fosse nel senso di far conseguire al compratore la liberazione dell’immobile dal gravame ipotecario, laddove fossero irrilevanti tutte le ulteriori posizioni debitorie esistenti a carico suo e del di lei marito.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Non avendo la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, trascritto il contratto preliminare, è precluso a questa Corte valutare se il rilievo formulato fosse o meno fondato.

In ogni caso, il richiamo operato a pagina 14 del ricorso ad uno stralcio del contratto depone nel senso che, da un lato, il corrispettivo dovuto per l’acquisto dovesse essere versato alla promittente venditrice (e non direttamente ai creditori della stessa), e, dall’altro, i creditori con i quali instaurare le trattative dovessero essere solo quelli intestatari di gravami sull’immobile (“… la banca creditrice o altri creditori… dovranno rilasciare quietanze liberatorie per i gravami esistenti sull’appartamento compravenduto”).

In proposito, è opportuno ricordare, quanto alla interpretazione data dal giudice ad un contratto, che è sufficiente che la stessa sia una delle possibili interpretazioni (Cass. 7500/07; 24539/09); non è, quindi, necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile (Cass. 4178/07; 10131/06). In particolare, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604).

L’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata (ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione). Sicchè, per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre, non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione (mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti), ma, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi, come nel caso di specie, sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536).

Ne consegue che non può trovare ingresso in sede di legittimità la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass. 7500/2007; 24539/2009).

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per non aver la corte locale adeguatamente valutato le prove da lei offerte in ordine all’attività che comunque aveva profuso per giungere ad un accordo transattivo con il ceto bancario, senza considerare che la Carisal, all’epoca dei fatti, era un’avente causa della Caripuglia (in quanto cessionaria di tutti i rapporti giuridici facenti capo a quest’ultima).

3.1. Il motivo è inammissibile.

In violazione del principio di autosufficienza, la ricorrente ha, infatti, omesso di trascrivere la documentazione (ivi compreso l’atto di precetto del 22.4.1999; cfr. pag. 17 del ricorso) dalla quale si evincerebbe quanto dedotto.

4. In definitiva, il ricorso non è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del resistente, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Si da atto che la presente sentenza è stata redatta sulla base di una relazione predisposta dall’assistente di studio Dott. P.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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