Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 443 del 11/01/2011

Cassazione civile sez. III, 11/01/2011, (ud. 01/12/2010, dep. 11/01/2011), n.443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29740-2006 proposto da:

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MANTOVANI BRUNO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato MANCINI MARCO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARDILLO ORESTE

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 626/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Quarta Sezione Civile, emessa il 24/10/2005, depositata il

01/03/2006; R.G.N. 4658/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato BRUNO MANTOVANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 22 aprile 2002 il tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta da F.G. nei confronti di C. S., volta ad ottenere il risarcimento danni, a suo avviso, subiti alla sua reputazione a seguito di denunce inoltrate dal C. alla Autorità giudiziaria e di dichiarazioni da quest’ultimo fatte tra il (OMISSIS): condotta del convenuto che avrebbe offeso il suo diritto all’esercizio della funzione pubblica di Commissario Straordinario dell’Istituto “Fondazione Senatore Pascale di (OMISSIS)”, e, perchè inducendo le autorità politiche a non attribuirgli più incarichi, simile condotta gli avrebbe cagionato una sofferenza psicologica.

Contro simile decisione proponeva appello il C. e la Corte di appello di Napoli con sentenza del 1 marzo 200 riformava la decisione di primo grado.

Avverso siffatta sentenza propone ricorso per cassazione il F., affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va posto in rilievo che il ricorso presenta un primo motivo di natura processuale, con evidenti ricadute sul piano sostanziale e poi censure sulla decisione del giudice del gravame di natura sostanziale, sotto i profili sia dell’errore di diritto che del difetto di motivazione.

Con il primo motivo, formulato come violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in sintesi, il ricorrente assume che nei due motivi di appello il C. avrebbe censurato la sentenza di primo grado per carenza di legittimazione passiva e per difetto di motivazione per non aver il giudice di prime cure ritenuto che l’attività del P. potesse configurarsi come diritto di critica.

Essendo questi i motivi di censura, di cui il primo respinto e sul quale non vi è censura alcuna, la Corte territoriale avrebbe dovuto limitare la sua cognizione ai soli capi impugnati e non già procedere, come ha fatto, al riesame dell’intera fattispecie sottoposta all’esame del primo giudice.

La censura va disattesa.

Osserva il Collegio che, come è giurisprudenza costante, se risponde al vero che l’art. 342 c.p.c. prevede la devoluzione al giudice dell’appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, è, altresì, indubbio che l’appello si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, ma necessariamente connessi ai punti censurati, per cui è possibile riesaminare l’intero rapporto controverso e tutte le questioni dibattute nella precedente fase qualora, i motivi di appello facciano puntuale riferimento all’impianto logico – letterale complessivo della decisione impugnata, sottoponendola ad una critica radicale e completa, non essendo, al contrario, sufficiente la richiesta generica di riforma integrale della stessa decisione (Cass. n. 10681/02 richiamata dal resistente).

Ne consegue che non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatur il giudice che fondi la sua decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte, ma che appaiono, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone un necessario antecedente logico e giuridico (Cass. n. 397/02).

Ciò detto in linea di diritto, va posto in rilievo, come si legge dalle conclusioni dell’allora appellante, riportate e precisate nell’epigrafe della impugnata sentenza, che il C. chiese, per primo, la riforma della sentenza del Tribunale e” quindi, caducare la stessa, accertando la inesistenza di. una” sua condotta diffamatoria nei confronti del F. ed, in via subordinata, la rideterminazione dell’importo risarcitorio, e, come riporta la parte motiva della stessa, che l’attuale resistente censurò la sentenza di primo grado per insufficiente motivazione, perchè ” con diffuse argomentazioni in diritto e in fatto” il C. sosteneva di non aver travalicato il diritto di critica nei confronti del F. (p. 6 e 7 sentenza impugnata).

Appare, dunque, evidente che il giudice dell’appello non solo non ha violato l’art. 112 c.p.c. ma nemmeno l’art. 342 c.p.c..

Infatti, dopo aver precisato che in grado di appello l’insufficienza della motivazione non autorizza di per sè sola la riforma della pronuncia, essendo comunque necessario verificare se la statuizione sia intrinsecamente corretta (p. 7 sentenza impugnata), il giudice a quo ha proceduto al riesame completo della vertenza, onde verificare se la motivazione del giudice di prime cure fosse sufficientemente e coerentemente motivata sotto il profilo dell’affermata responsabilità diffamatoria della condotta del diffamante.

Seguendo la impostazione data alla vertenza dal F., alla luce della produzione da lui depositata, ha poi concluso che l’attore- appellato non aveva in alcun nodo provato che il C. fosse stato lui a fornire notizie al riguardo agli organi di stampa, per cui seppure dalla diffusione delle notizie è potuto derivare danno alla reputazione del F., nessuna responsabilità è addossabile al P..

Non solo, ma il giudice dell’appello ha pure ritenuto che, in mancanza di qualsivoglia elemento probatorio al riguardo, nemmeno nelle denunce sporte e nelle dichiarazioni rese al PM. il C. avrebbe accusato il F. di fatti qualificabili come reati, pur conoscendone l’innocenza, ovvero in modo calunnioso, tanto è che sia nella richiesta di archiviazione che nel successivo decreto i fatti sono stati ritenuti penalmente irrilevanti e non che sono risultati insussistenti.

Pertanto, poichè le denunce del C. di reati perseguibili di ufficio a carico del F. non sono risultate calunniose, le stesse non costituivano fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante ai sensi dell’art. 2043 c.c. (da ultimo Cass. n. 1542/10).

Ne consegue l’assorbimento del secondo motivo, circa la violazione dell’art. 2059 c.c. in relazione all’art. 185 c.p.c., e del profilo del terzo motivo circa il non riconoscimento di alcun risarcimento per fatto illecito, mentre nel restante profilo del terzo motivo (formulato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione) il ricorrente più che denunciare i vizi indicati sembra richiedere solo una diversa valutazione del materiale probatorio e dell’intera vicenda processuale, opponendo all’argomentare del giudice dell’appello, una diversa prospettazione difensiva, ritenuta inattendibile e comunque sfornita di prova.

Del resto, il giudice dell’appello, contrariamente a quanto deduce il ricorrente nel quarto motivo (omesso vizio di motivazione sia in relazione alla consecutio temporale della vicenda per cui è causa sia in merito alla “assoluta infondatezza delle gravissime affermazioni contenute nella nota del giorno 11 novembre 1996”, che ritiene circostanze idonee a dare prova dell’elemento soggettivo della condotta del P., non solo al fine di configurare almeno la colpa per la rimozione del F. dall’incarico di Commissario, ma anche il dolo per la configurabilità del reato di calunnia, così, in estrema sintesi, la doglianza) ha argomentato in modo appagante sotto il profilo logico e giuridico.

La Corte territoriale ha, infatti, posto in rilievo che:

1) il decreto emesso il 5 febbraio 1997 dal Ministero della Sanità reiterava la rimozione dall’incarico del F.;

2) in quel decreto si evidenziava che contro il F. erano state prodotte numerose denunce in sede penale (per la precisione 56) e che erano state presentate sette interrogazioni parlamentari;

3) sempre nel decreto si dava particolare importanza sia al conflitto insorto tra il Commissario straordinario e il Segretario generale sia all’atteggiamento di non curanza assunto dal primo verso i revisori dei conti.

Il fatto, poi, che il giudice abbia ritenuto davvero minima se non trascurabile la incidenza delle tre denunce firmate dal C. sulla decisione di allontanare il F. dall’incarico e di non affidargli altri compiti, sembra una corretta deduzione a fronte della complessa e tormentata vicenda, in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto che quelle denunce, valutato tutto il complesso dell’allontanamento del F. dal suo ufficio di Commissario straordinario, non erano obbiettivamente e concretamente idonee ad offenderne la reputazione.

Ed infatti, ed è questo l’argomento dirimente a parere del Collegio, il convincimento del giudice dell’appello è nel senso che, una volta esclusa la calunnia, per le ragioni di cui sopra, nessun elemento di prova, che in ordine a tali eventi il C. abbia agito con colpa, sia stato fornito dalla difesa dell’appellato, mentre è pacifico che varie delibere censurate dal C., tra cui quelle relative a compensi liquidati a due professionisti, a corrispettivo del servizio di pulizia, all’affidamento di un incarico professionale ad un avvocato esterno furono poi revocate dal nuovo Commissario straordinario (p. 10 sentenza impugnata).

Conclusivamente il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2011

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