Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4429 del 23/02/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 23/02/2018, (ud. 09/05/2017, dep.23/02/2018),  n. 4429

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1433/2014, depositata il 13 gennaio 2015, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame di F.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che ne aveva rigettato la domanda volta all’accertamento della illegittimità del licenziamento senza preavviso disposto nei suoi confronti, con provvedimento in data 15 ottobre 2010, dall’Agenzia Interregionale per il Fiume Po – AIPO e altresì rigettato, insieme con essa, le ulteriori e diverse domande proposte di contenuto patrimoniale e risarcitorio.

2. La Corte, esaminati i profili formali del procedimento disciplinare, escludeva in primo luogo che la sanzione fosse stata applicata da soggetto non legittimato; escludeva inoltre: (a) che vi fosse stata violazione del termine intercorrente fra la riassunzione del procedimento successivamente alla pronuncia della sentenza penale dichiarativa della prescrizione e l’adozione della sanzione, dovendo trovare applicazione nella specie il termine di 180 giorni e non già quello di 120 giorni stabilito dall’art. 24 CCNL 6 luglio 1995, il rinvio ai termini della contrattazione collettiva dovendo ritenersi soppresso a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009; (b) che il procedimento fosse stato tardivamente riassunto, in data 16/6/2010, rispetto al passaggio in giudicato della sentenza penale, in data 13/3/2010, dovendo applicarsi il termine di 60 giorni D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 55 ter, comma 4, decorrente dalla comunicazione della stessa sentenza, avvenuta nella specie il 3/6/2010, e senza che potesse rilevare in senso diverso la costituzione di parte civile della P.A.; (c) la Corte escludeva infine che la contestazione disciplinare dovesse reputarsi tardiva, in quanto, pur avendo avuto l’Agenzia comunicazione dell’arresto e dello stato di custodia cautelare del F. nel luglio 2003, la contestazione era stata formulata con riferimento agli esiti delle indagini penali e queste si erano concluse, con il rinvio a giudizio, nell’ottobre 2005.

3. La Corte territoriale riteneva, quindi, provati gli addebiti e proporzionata la sanzione inflitta, avuto riguardo alla natura di illecito penale e alla gravità della condotta contestata; insussistente il diritto all’integrale retribuzione, anche nel periodo di sospensione facoltativa; insussistente il demansionamento e il mobbing, che il F. lamentava di avere sofferto nelle more della lunga vicenda giudiziaria e disciplinare, anche per essere stato trasferito dall’originaria sede di lavoro a (OMISSIS); insussistente il diritto a percepire gli incentivi previsti dalla Legge Merloni, stante la legittimità della sospensione e del trasferimento.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore, affidandosi a dodici motivi, assistiti da memoria, cui l’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 109 del 1994, art. 18 e D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 18 vizio di motivazione e nullità della sentenza per omessa pronuncia iuxta alligata et probata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso che il giudice di primo grado avesse trascurato di pronunciare sulla domanda di riconoscimento dei cc.dd. incentivi Legge Merloni, sul rilievo che le osservazioni dallo stesso svolte riguardo alla legittimità della sospensione e del trasferimento, nonchè riguardo all’insussistenza del demansionamento e del mobbing, comportassero l’assorbimento di tale domanda, senza considerare che essa si riferiva ad un periodo (compreso fra il luglio 1998 e l’aprile 2003) anteriore all’inizio della vicenda penale e ai suoi sviluppi.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, dell’art. 97 Cost. in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto che l’Agenzia avesse individuato l’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nell’Ufficio legale, che aveva avviato il procedimento e lo aveva riassunto all’esito della sospensione, nonostante che – come da documentazione in atti – risultasse che la riassunzione era stata effettuata da soggetto (responsabile del personale) diverso da quello che aveva provveduto alla contestazione dell’addebito.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55, dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza di secondo grado per avere considerato irrilevante, alla luce del principio di immedesimazione organica, il mutamento delle persone dei componenti dell’organo disciplinare, senza, tuttavia, valutare che – come specificamente dedotto con il ricorso in appello – al procedimento avevano partecipato soggetti estranei allo stesso e all’Ufficio preposto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 11 preleggi, dell’art. 24 CCNL 6 luglio 1995 comparto enti locali, del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 72 e della L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, nonchè violazione della Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 9/2009, per avere la sentenza erroneamente ritenuto applicabile, ai fini della conclusione del procedimento disciplinare, il termine di 180 giorni previsto dalla L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, (decorrente dalla riassunzione del procedimento, avvenuta il 16 giugno 2010) e ciò per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che all’art. 72, comma 2, modificando la norma precedente, aveva soppresso il rinvio ai termini (120 giorni) stabiliti dalla contrattazione collettiva: peraltro senza considerare che tale maggior termine avrebbe potuto trovare applicazione esclusivamente ai procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2009 (se non a quelli iniziati a seguito di notizie di comportamenti disciplinarmente rilevanti acquisite successivamente a tale momento), con la conseguenza che il procedimento oggetto di causa, siccome promosso con lettera di contestazione del 27 ottobre 2005, era da ritenersi ancora soggetto al termine più breve.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter e D.P.R. n. 3 del 1957, art. 120 nonchè la nullità della sentenza per erronea pronuncia iuxta alligata et probata, per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 120 D.P.R. cit., trattandosi di norma abrogata a seguito degli interventi legislativi succedutisi nella materia del pubblico impiego, e per avere ritenuto invece applicabile, con riferimento alla riassunzione del procedimento disciplinare all’esito di processo penale, il termine di 60 giorni – decorrente dalla comunicazione della sentenza penale (avvenuta, nella specie, in data 3 giugno 2010) e non dalla mera conoscenza del contenuto di essa – fissato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 ter, comma 4: conclusioni entrambe censurate dal ricorrente, per la sopravvivenza, da un lato, della disposizione di cui all’art. 120 nel comparto degli enti locali, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 165 del 2001; dall’altro, per l’erroneità della decisione di far decorrere il termine di 60 giorni da un atto formale di comunicazione, posto che la sentenza penale era consistita nella specie in una mera pronuncia dichiarativa della prescrizione (come tale, priva di contenuti rilevanti ai fini della prosecuzione del procedimento disciplinare) e l’Amministrazione, che si era costituita parte civile nel processo a mezzo di un proprio legale di fiducia, era stata, o doveva ritenersi, a conoscenza di essa già dalla pubblicazione mediante lettura in udienza del dispositivo e della motivazione o comunque dai primi giorni del mese di marzo 2010 (la sentenza era divenuta irrevocabile il 13 di quel mese).

6. Con il sesto motivo, deducendo violazione dell’art. 24 CCNL 6 luglio 2005 Comparto Regioni e Autonomie Locali, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 degli artt. 97 e 27 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente censura la sentenza per avere escluso la tardività della contestazione disciplinare (intervenuta in data 27 ottobre 2005, a fronte di provvedimento restrittivo della libertà personale comunicato all’Agenzia nel luglio 2003), nonostante l’obbligo legale e contrattuale per l’Amministrazione di avviare il procedimento entro 20 giorni dal momento in cui essa viene a conoscenza dei fatti che ne determinano la necessità.

7. Con il settimo motivo, deducendo violazione degli artt. 97 e 111 Cost., degli artt. 190 e 192 c.p.p. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., nonchè vizio di motivazione, il ricorrente censura la sentenza di appello per avere ritenuto provati gli addebiti mossi nei suoi confronti, peraltro sulla scorta di una valutazione di attendibilità di coimputati e testimoni che non aveva tenuto conto di circostanze di segno del tutto contrario.

8. Con l’ottavo motivo, deducendo violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto insussistente una disparità di trattamento, da parte dell’Amministrazione, nel valutare la sua posizione e quella di altri dipendenti coinvolti nella vicenda.

9. Con il nono motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 24 CCNL 6 luglio 1995, dell’art. 97 della Costituzione, nonchè degli artt. 1175,1375 e 2106 c.c. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 si duole che la Corte abbia escluso la sussistenza di un difetto di istruzione nel procedimento disciplinare, ritenendone superate le carenze attraverso gli elementi di prova acquisiti in sede penale e nel giudizio civile.

10. Con il decimo motivo, deducendo violazione degli artt. 24 e 25 CCNL 6 luglio 1995, nonchè violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c., il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento senza preavviso, senza valutare il diverso trattamento riservato dall’Agenzia agli altri dipendenti coinvolti nella vicenda.

11. Con l’undicesimo motivo, deducendo la violazione dell’art. 27 CCNL 6 luglio 1995, dell’art. 27 CCNL 22 gennaio 2004, nonchè degli artt. 1175 e 1375 c.c. e degli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente censura la sentenza di appello per avere ritenuto legittima la sospensione facoltativa, applicata dall’Amministrazione di seguito a quella obbligatoria per intervenuta sottoposizione a misura restrittiva della libertà, di conseguenza escludendo che egli avesse diritto all’integrale retribuzione nel relativo periodo, nonostante che le indicate disposizioni collettive collegassero tale sospensione al rinvio a giudizio del dipendente per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro: rinvio che, tuttavia, era stato disposto solo con decreto dell’11 ottobre 2005, mentre il provvedimento di sospensione facoltativa era stato assunto già nell’ottobre 2003.

12. Con il dodicesimo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., di varie norme del Codice civile (artt. 1175, 1375, 2087, 2049, 2059, 2043), della Costituzione (artt. 3, 32 e 97) e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 nonchè vizio di motivazione e nullità della sentenza per omessa pronuncia iuxta alligata et probata, avendo la Corte di merito escluso la sussistenza degli allegati fatti di demansionamento e di mobbing, peraltro sulla base di un esame parziale delle risultanze istruttorie, sia orali che documentali.

13. E’ fondato, e deve essere accolto, il quarto motivo di ricorso.

14. Al riguardo, si deve anzitutto richiamare il principio di diritto, per il quale “in tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo – nella specie del comparto Regioni e Autonomie locali – preveda termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare e un termine per la conclusione di tale procedimento, solo quest’ultimo è perentorio, con conseguente nullità della sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa” (Cass. n. 6091/2010; conforme, fra le più recenti, Cass. n. 24577/2013).

15. Con riguardo poi al termine (perentorio) applicabile nella specie per la conclusione del procedimento, si osserva come esso sia da identificarsi in quello di 120 giorni, previsto dall’art. 24, comma 6, CCNL 6/7/1995 del Comparto Regioni e Autonomie Locali.

16. Si richiama, in proposito, la L. 27 marzo 2001, n. 97, che stabiliva, all’art. 5, comma 4, che “il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro 180 giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento”, in tal modo dando preminenza alle espressioni dell’autonomia collettiva in materia e introducendo, per il caso di assente regolazione ad opera delle parti sociali, un proprio termine con portata residuale e di completamento del sistema.

17. Ben vero che l’inciso salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro risulta soppresso dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 72, comma 2, la quale, pertanto, ha comportato il mantenimento del solo termine di legge.

18. Tuttavia, è stato precisato che “in tema di procedimento disciplinare nei confronti di dipendente del pubblico impiego contrattualizzato, la nuova disciplina procedurale, di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, si applica ai fatti disciplinarmente rilevanti per i quali la notizia dell’infrazione risulti acquisita dagli organi dell’azione disciplinare dopo l’entrata in vigore della riforma, ossia dal 16 novembre 2009” (Cass. n. 11985/2016).

19. Nella specie, l’informativa al datore di lavoro, circa l’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, risale al luglio 2003, mentre anche il successivo avvio del procedimento disciplinare (ottobre 2005) è pacificamente anteriore alla data suindicata.

20. A tali principi non si è attenuta la Corte territoriale, ritenendo doversi applicare, nel caso concreto, il termine di 180 giorni e ciò sul dirimente, quanto erroneo, rilievo che il licenziamento era stato notificato al F. il 22 ottobre 2010 (a fronte di riassunzione del 16 giugno 2010) e, quindi, successivamente alla soppressione, da parte del D.Lgs. n. 150 del 2009, del termine previsto dall’art. 24 CCNL 6 luglio 1995.

21. Nell’accoglimento del motivo in esame restano assorbiti il secondo, il terzo, il quinto, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono, il decimo e l’undicesimo.

22. Con riferimento ai restanti motivi si osserva ciò che segue.

23. Il primo motivo è inammissibile.

24. Si deve, infatti, e in primo luogo, osservare che esso, nei termini in cui è stato enunciato, risulta internamente contraddittorio e, come tale, privo di effettiva riferibilità alla decisione impugnata, posto che, da un lato, viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e, dall’altro, dedotta la violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3 e il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5: censure, queste ultime, che presuppongono che il giudice di merito abbia, in realtà, preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente scorretto ovvero senza giustificare o non giustificando adeguatamente la decisione resa.

25. Il motivo in esame deve, in ogni caso, ritenersi inammissibile per difetto di autosufficienza, là dove, per implicito riconoscendo che una pronuncia vi è stata da parte della Corte, in contrasto con la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., assume che “il giudice di secondo grado avrebbe equivocato le pretese del geom. F.” (cfr. ricorso, p. 11), posto che, mentre viene in tal modo dedotta un’erronea interpretazione del contenuto della domanda, non risulta trascritto, nè comunque riportato nelle sue parti rilevanti, tanto il ricorso di primo grado, in cui le pretese del lavoratore avrebbero trovato diversa formulazione, come lo specifico motivo di gravame, con il quale la questione sarebbe stata riproposta alla Corte di appello.

26. Ove, poi, il motivo fosse inteso ad una critica di ordine motivazionale (così il ricorso, in rubrica e a p. 12), allora è da rilevare come esso risulti anzitutto inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., in presenza di giudizio di appello (R.G. n. 891/2013) introdotto con ricorso depositato dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato “le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. n. 5528/2014; conforme, fra le altre, n. 26774/2016).

27. Resta che il motivo non si conforma neppure al modello legale del “nuovo” vizio ex art. 360, n. 5 quale risultante dalle modifiche introdotte con il decreto legge citato, in presenza di pronuncia di secondo grado depositata il 13 gennaio 2015 e, pertanto, in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma (11 settembre 2012).

28. Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014), l’art. 360 c.p.c., n. 5, così come riformulato, “introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”; con la conseguenza “che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisività, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

29. Parimenti inammissibile risulta il dodicesimo motivo.

30. Con esso, infatti, viene sollecitata una rilettura e una nuova valutazione del materiale di prova (testimoniale e documentale) difforme da quella della sentenza impugnata e cioè un accertamento che è palesemente estraneo ai compiti assegnati dall’ordinamento alla Corte di legittimità ed è, invece, prerogativa esclusiva del giudice di merito.

31. Si richiamano, in ogni caso, le considerazioni già svolte a proposito del primo motivo e i principi di diritto di cui ai precedenti punti n. 24 e n. 26, nonchè ai punti n. 27 e n. 28, in particolare osservandosi, con riferimento al dedotto vizio di cui all’art. 360, n. 5, come il ricorrente lamenti una incompleta e non corretta valutazione delle risultanze probatorie (cfr., per un momento di sintesi, ricorso, p. 117), così discostandosi, anche per questa parte delle proprie censure, dal modello del nuovo vizio “motivazionale”, quale introdotto dalla novella del 2012 e definito dalla giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite.

32. Consegue da quanto sopra che l’impugnata sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1433/2015 deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie disciplinare, avrà cura di uniformarsi ai principi di diritto e a quanto statuito ai superiori punti nn. 14-18, esaminando altresì, in caso di ritenuta nullità della sanzione disciplinare, le conseguenze di ordine economico dalla stessa derivanti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il primo e il dodicesimo, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Firenze.

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione della camera di consiglio del 9 maggio 2017, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018

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