Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4429 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28084-2013 proposto da:

G.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO 25, presso lo studio dell’avvocato OLIVIA POLIMANTI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO CANESTRINI, NICOLA

CANESTRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI l2, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROVERETO, n.r. 821/13,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.N. chiedeva la revoca del decreto emesso in data 24.5.2013 con il quale il Tribunale di Rovereto aveva revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in suo favore dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Rovereto in data 26.1.2011 con riferimento al procedimento iscritto al R.G. 24 del 2011 (per promuovere una nuova controversia civile nei confronti della Aspiag s.r.l.).

A sostegno della sua pretesa evidenziava come ella avesse inteso fare riferimento al reddito dichiarato – e non già prodotto – nell’anno 2010 e sottolineava al riguardo come alla data di presentazione della domanda (21.1.2011) non disponesse neppure dei dati reddituali relativi all’anno 2010, posto che il termine per il deposito della relativa dichiarazione scadeva il successivo 30.6.2011.

L’Agenzia delle Entrate chiedeva il rigetto della pretesa, evidenziando come il reddito da tenere in considerazione fosse quello prodotto nell’anno anteriore alla presentazione della domanda e come questo pacificamente superasse la soglia massima consentita (in presenza di un figlio a carico) pari ad Euro 11.660.

Il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 22.10.2013, ha rigettato il ricorso sulla base, per quanto nella presente sede ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

a) premesso che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 il giudice revoca l’ammissione al patrocinio se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 medesimo testo unico, nel caso di specie l’anno da prendere in considerazione era il 2010, avendo la ricorrente richiesto l’ammissione al patrocinio in data 21.1.2011;

b) la circostanza che a quella data ella non fosse in grado di conoscere l’importo del reddito prodotto nell’anno 2010, se poteva valere ai fini dell’elemento soggettivo al fine di escludere una sua volontà dolosa, non assumeva alcun rilievo nella presente sede, considerato che l’art. 112 citato prevede, per l’appunto, la revoca dell’ammissione anche in presenza di un sopravvenuto venir meno delle condizioni reddituali;

c) non essendo contestato che nel caso di specie, avendo la ricorrente prodotto un reddito pari ad Euro 12.878, la soglia massima consentita pari ad Euro 11.660 era stata superata, doveva ritenersi pienamente legittima la revoca del beneficio disposta dal tribunale in data 24.5.2013.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, G.N., sulla base di un unico motivo.

Il Ministero della Giustizia si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, mentre l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76 e 136 (con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), per aver il tribunale erroneamente posto a fondamento della propria valutazione di revoca dell’ammissione la disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 115 relativo al processo penale. Deduce inoltre che la valutazione sui limiti di reddito non poteva che essere effettuata sulla base dell’ultima dichiarazione inoltrata al momento della presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio (vale a dire, quella per l’anno 2009), dalla quale risultava un reddito imponibile inferiore al limite di legge, e che l’art. 136 citato consente la revoca del provvedimento di ammissione, soltanto qualora “nel corso del processo” sopravvengano modifiche delle condizioni reddituali rilevanti. Nel caso di specie, al contrario, la controversia si era conclusa ancor prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno 2010 e dunque non sussistevano, ad avviso della ricorrente, i presupposti per la revoca.

Il motivo appare destituito di fondamento, seppure occorre correggere la motivazione della statuizione, che è peraltro conforme a diritto.

Si rileva infatti che ai fini della revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, occorre fare riferimento non gà alla disposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112 relativo al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, ma all’art. 136 stesso decreto, relativo al gratuito patrocinio nel processo civile, atteso che la richiesta di ammissione per cui è causa è stata presentata al fine di promuovere una controversia civile.

Ciò posto si osserva che in base all’art. 76, comma 1 D.P.R. menzionato, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, “risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore a Euro 11.528,41. Questa Corte già in passato ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione (Cassazione penale, sez. 4, 14/10/2014, n. 46382; in senso conforme, Cass. Pen., sez. 04, del 05/02/2010, n. 7710).

Orbene, nel caso di specie poichè la G. aveva depositato istanza per l’ammissione al beneficio in data 21.1.2011, ed essendo stato ammessa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rovereto in data 28.1.2011, la dichiarazione dei redditi sulla cui base la valutazione di ammissione doveva essere espressa era quella concernente l’anno 2009.

Si osserva peraltro che la previsione dell’art. 76, comma 1, che, come detto, individua il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va interpretata in correlazione con le disposizioni di cui all’art. 76, comma 3 secondo cui, “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’art. 79, lett. d), D.P.R. citato, che grava il beneficiario dell’obbligo di rendere note, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio.

Da tali disposizioni si ricava, come affermato dalla Corte costituzionale, che va esclusa una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini dell’integrazione del presupposto per il beneficio a spese dello Statò e reddito dichiarato od accertato a fini fiscali (sentenza n. 14 del 1992 e di recente Corte cost. ord. 153 del 2016).

Tali disposizioni evidenziano dunque come il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito (come determinato ai sensi dell’art. 76 D.P.R. citato, commi 2, 3 e 4) effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchè esenti o perchè non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonchè delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione.

Da ciò discende che se la variazione di reddito si verifica prima della presentazione dell’istanza e dell’ instaurazione del procedimento, per argomento a fortiori, viene meno il presupposto per l’ammissione e, conseguentemente, una volta che il superamento della soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza sia stato accertato, deve disporsi la revoca dell’ammissione.

Orbene, nella fattispecie in esame, il reddito relativo all’anno 2010, rilevante ai fini della sussistenza del presupposto di ammissione cui agli artt. 76 e 79 D.P.R. citato, come risulta dal non contestato accertamento dell’Agenzia delle Entrate, variò in modo rilevante rispetto all’anno 2009 apparendo ininfluente il fatto che il procedimento sia stato definito (con verbale di conciliazione sindacale ex art. 411 c.p.c.) in data 3.3.2011 e, quindi, in un’epoca in cui non risultava ancora depositata la dichiarazione dei redditi per l’anno 2010.

Il ricorso va dunque respinto.

Considerato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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