Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4429 del 20/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2020, (ud. 22/11/2019, dep. 20/02/2020), n.4429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24750-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ATERNO 9, presso

lo studio dell’avvocato ACCATTATIS ANTONIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAPRIO MARCELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2014 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/11/2019 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza n. 313/02/14 pubblicata il 13 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale dell’Umbria ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia n. 119/1/12 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da S.L. avverso il rifiuto di rimborso della somma relativa alla cartella di pagamento notificata a Sciri Oliviero suo dante causa e relativa alla liquidazione D.P.R. n. 600 del 197, ex art. 36-bis dei redditi per l’anno d’imposta 1988. La Commissione tributaria regionale ha considerato che Sciri Oliviero aveva proposto ricorso avverso detta cartella di pagamento e, nelle more del giudizio, aveva aderito alla definizione della lite fiscale prevista dal D.L. 564 del 1994, art. 2, e la Corte di Cassazione aveva ritenuto definibile la controversia riferendosi la liquidazione dell’imposta in questione, dietro l’etichetta del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ad una rettifica della dichiarazione;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che S.L. resiste con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 564 del 1994, art. 2-quinques, comma 6 convertito in L. 656 del 1994, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendosi che l’adesione al condono non comporta il mancato pagamento delle somme dovute in pendenza di giudizio nè la restituzione delle somme versate, trattandosi di rettifica della dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-ter e non ex art. 36-bis della medesima diposizione legislativa, come affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza pronunciata nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento avente ad oggetto l’imposizione in questione;

che il motivo è fondato. La pronuncia della Corte di cassazione intervenuta tra le parti e richiamata nella sentenza impugnata costituisce giudicato esterno laddove, nel ritenere condonabile la lite, si afferma che “dietro l’etichetta della liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, la cartella conteneva un vero e proprio atto di rettifica della dichiarazione, che implicava valutazioni di inerenza degli interessi e di deducibilità di taluni oneri” (Sez. 5, Sentenza n. 8631 del 2007). Vale, dunque, il principio generale enunciato, in relazione a più recenti sanatorie, dalle sentenze di questa Corte e n. 4573/2019 e n. 16339/2014 secondo cui “In tema di condono fiscale … il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito… stante il principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti, senza che venga in rilievo l’esatto accertamento dell’imponibile”. Si tratta di principio di diritto sicuramente estensibile alla fattispecie laddove il D.L. 564 del 1994, art. 2-quinquies, comma 6, stabilisce: “La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente”;

che la sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso di primo grado;

che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre le spese dei gradi di merito possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sul punto contestato.

P.Q.M..

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.000,00 e delle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020

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