Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4429 del 11/02/2022

Cassazione civile sez. III, 11/02/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 11/02/2022), n.4429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4809/19 proposto da:

-) L.R., elettivamente domiciliata a Roma, via della Pineta

Sacchetti n. 201, difesa dall’avvocato Gianluca Fontanella, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Roma Capitale, Agenzia delle Entrate-Riscossione;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma 6.8.2018 n. 26617;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2018 L.R. convenne dinanzi al Giudice di pace di Roma la Agenzia delle Entrate-Riscossione e Roma capitale, esponendo che:

-) in seguito ad una richiesta di informazioni presso l’Agenzia delle Entrate aveva appreso dell’esistenza a proprio carico di dodici cartelle esattoriali, emesse per la riscossione di altrettante sanzioni irrogate per violazione al C.d.S.;

-) le suddette cartelle esattoriali tuttavia non le erano mai state notificate, e comunque il credito erariale era prescritto.

Chiese pertanto che fosse accertata la inesistenza di propri debiti nei confronti di Roma Capitale per le suddette causali.

2. Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 6 agosto 2018 n. 26617 ritenne che, col suddetto atto, L.R. avesse proposto una opposizione esecutiva, e che tale opposizione andava qualificata in parte come opposizione all’esecuzione, ed in parte come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..

Così qualificata la domanda, il Giudice di pace dichiarò prescritto il credito erariale con riferimento a 10 cartelle esattoriali; per le restanti due (le cartelle contraddistinte da numeri le cui ultime sei cifre sono, rispettivamente, (OMISSIS) e (OMISSIS)) il Giudice di pace rigettò l’eccezione di prescrizione ma non esaminò i restanti motivi, ritenendo che essi si sarebbero dovuti far valere “ai sensi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.”.

2. La sentenza è stata impugnata per cassazione da L.R. con ricorso fondato su un motivo.

Le controparti non si sono difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del proprio ricorso L.R. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 121 e 617 c.p.c..

La ricorrente premette di non voler impugnare la sentenza di merito nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione relativamente ai crediti sottesi dalle cartelle nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), e dichiara di voler impugnare la sentenza suddetta nella sola parte in cui ha qualificato come “opposizione agli atti esecutivi” l’impugnazione delle suddette cartelle.

Nel merito, la ricorrente deduce che erroneamente il Giudice di pace ha rigettato l’opposizione sol perché “i motivi di opposizione andavano proposti ai sensi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.”.

A sostegno di questa censura illustra una tesi così riassumibile:

-) l’opposizione agli atti esecutivi va proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, con citazione da notificarsi entro 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto;

-) nel caso di specie l’opposizione era stata introdotta con atto di citazione; tale atto era stato notificato entro 20 giorni da quello in cui l’odierna ricorrente aveva appreso sua sponte dell’esistenza di crediti erariali iscritti a ruolo a suo carico; e la domanda era stata proposta dinanzi al giudice competente per materia e per territorio;

-) pertanto, essendo stati rispettati i requisiti richiesti dalla legge per la valida introduzione di una opposizione agli atti esecutivi, il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminare la domanda nel merito.

1.1. Il motivo è inammissibile per due indipendenti ragioni.

1.1.1. La prima ragione è il mancato rispetto dell’onere di esposizione dei fatti di causa, imposto a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3.

La ricorrente, infatti, si duole del fatto che la sua opposizione sia stata qualificata come “opposizione agli atti esecutivi” e per tale ragione rigettata: ma in nessun punto del proprio ricorso chiarisce in modo esaustivo e completo quali furono i motivi di opposizione proposti in primo grado e non esaminati dal Giudice di pace, né con quali argomenti furono sostenuti (ad eccezione di due: l’eccezione di prescrizione e l’eccezione di mancata notifica delle cartelle). Ne’ tali indicazioni sono desumibili con chiarezza dalla sentenza impugnata.

1.1.2. La seconda ragione di inammissibilità è la mancanza di decisività della censura prospettata dalla ricorrente, al fine della cassazione della sentenza impugnata.

La ricorrente, infatti, assume di avere proposto una opposizione che possedeva tutti i requisiti formali e sostanziali della opposizione agli atti esecutivi, e che pertanto il Giudice di pace avrebbe dovuto esaminarla, anziché spogliarsene.

Il Giudice di pace, tuttavia, sia pure con espressione molto laconica, ha rigettato l’opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso le cartelle esattoriali (OMISSIS) e (OMISSIS) sul presupposto che tale opposizione “avrebbe dovuto essere proposta ai sensi e nei termini di cui all’art. 617 c.p.c.”.

“Ai sensi” dell’art. 617 c.p.c. non può che voler dire, secondo l’unica interpretazione plausibile, nel rispetto di tutte le regole di forma e di competenza prescritte da tale norma.

Ebbene, nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che il Giudice di pace sia incompetente ratione materiae a decidere sulle opposizioni agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., per essere competente il Tribunale (ex permultis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7337 del 23/03/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19051 del 28/09/2016, Rv. 642131 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6667 del 20/03/2007; Sez. 3, Sentenza n. 14725 del 21/11/2001, Rv. 550466 – 01).

Pertanto il Giudice di pace, allorché ha affermato che l’opposizione si sarebbe dovuto proporre “ai sensi dell’art. 617 c.p.c.”, ha affermato in modo implicito ma inequivoco anche la propria incompetenza ratione materiae. Tale statuizione, tuttavia, non è stata impugnata dalla odierna ricorrente, la quale fonda anzi il proprio ricorso su un assunto antitetico, e cioè che l’opposizione agli atti esecutivi avverso cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni amministrative irrogate per violazione al C.d.S. rientri nella competenza del Giudice di pace.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 23 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2022

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