Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4428 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4428 Anno 2014
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: BERNABAI RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 2864-2013 proposto da:
BEZPYATIY VICTOR già liquidatore della Heos Sri in liquidazione, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VENETO 146, presso lo STUDIO APOLLONI &
PARTENERS, rappresentato e difeso dall’avvocato MOCCI MAURO, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente contro
FALLIMENTO HEOS SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso
lo studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato
DOMINICI FABIO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente nonchè contro
SOCIETA’ ITALPANNELLI SRL,
LDM SRL,

Data pubblicazione: 25/02/2014

BANCA POPOLARE DI SPOLETO,
VB FACTORING BANK AG SPA;

– intimate avverso la sentenza n. 526/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del
27.9.2012, depositata il 12/12/2012;

Presidente Relatore Dott. RENATO BERNABAI.

RITENUTO IN FATTO
– che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione
dell’art. 380-bis cod. proc. civile:
Su ricorsi della Banca Popolare di Spoleto, della VB Factoring Bank A.
G. e della ltalpannelli il Tribunale di Perugia dichiarava il fallimento della
Heos s.r.l. con sentenza 28 marzo 2012.
Il successivo reclamo, proposto dall’ex liquidatore, sig. Victor Bezpyatiy,
era rigettato dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza 12 dicembre 2012.
Avverso la sentenza, asseritamente non notificata, il Bezpyatiy
proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 15
gennaio 2013.
Resisteva con controricorso la curatela de/fallimento Heos Srl.
***
In via pregiudiziale la curatela controricorrente ha eccepito
l’improcedibilità (rectius: l’inammissibilità) del ricorso per tardività, perché
proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della sentenza
(articolo 18, comma 15, legge fallimentare).
Al riguardo, va però notato che il ricorrente, nella premessa dell’atto,
allega che la sentenza della Corte d’appello di Perugia, resa pubblica in data
12 dicembre 2012, non gli è stata notificata (cfr. ricorso, pag.2): onde,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal

l’impugnazione poteva essere proposta entro il cd. termine lungo, semestrale
(art.327 cod. proc. civ.).
Incombeva, quindi, sulla curatela la prova contraria, mediante
produzione del provvedimento, munito della relazione positiva di
notificazione. Tale prova non è stata offerta; ne può surrogarla l’attestazione

quindi, ex post – secondo cui la notifica sarebbe avvenuta per consegna
diretta al difensore del reclamante. Manca, infatti, alcuna sottoscrizione di
quest’ultimo in un atto processuale prodotto (e richiamato nel controricorso, in
ossequio al principio di autosufficienza: art.370, secondo comma, cod. proc.
civ.) a riprova del ritiro del provvedimento, così da consentire a questa Corte
la verifica della ritualità della notificazione stessa in mani di persona
legittimata.
Neppure sussiste la causa di improcedibilità di cui all’art. 369, secondo
comma, n.2, cod. proc. civile, il cui presupposto è che lo stesso ricorrente dia
atto dell’avvenuta notifica della sentenza, da lui conseguentemente
impugnata entro il termine breve.
Pure infondata è l’ulteriore eccezione di nullità della procura, dal
momento che essa è stata apposta a margine del ricorso per cassazione e
quindi non lascia adito a dubbi sulla sua natura speciale, riferita al presente
giudizio (ad. 365 cod. proc. civ.). Il mandato apposto a margine del ricorso
per cassazione è, infatti, per sua natura speciale; senza che occorra, per la
sua validità, alcuno specifico riferimento al processo in corso ed alla sentenza
contro la quale l’impugnazione si rivolge: sempre che dal relativo testo sia
dato evincere la positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità.
Il che si verifica, senza dubbio, quando la procura formi materialmente corpo
unico con il ricorso cui inerisce: come, appunto, nel caso in esame (Cass.,
sez.3,17 dicembre 2009 n.26.504; Cass., sez. lavoro, 9 maggio 2007
n.10.539).

della cancelleria della Corte d’appello di Perugia, in data 19 febbraio 2013 — e

Nel merito, il ricorso è peraltro infondato.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di norma
processuale e la nullità della notifica del ricorso di fallimento, effettuata in sue
mani nella qualità di amministratore unico della società Heos S.r.l. Allega di
non essere stato mai amministratore unico, bensì liquidatore della società.

l’identità fisica del soggetto dotato del potere di rappresentanza, pur se in
ipotesi investito della carica di liquidatore e non di amministratore unico.
Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 15 legge
fallimentare per illegittima composizione del collegio giudicante, di cui non
faceva parte il magistrato già delegato all’istruttoria pre fallimentare.
Il motivo è infondato, dal momento che al rito speciale fallimentare non
è applicabile la norma processuale di cui all’art. 174 cod. proc. civile
(Immutabilità del giudice istruttore). Si tratta infatti di un procedimento
camerate, in cui l’eventuale delega è limitata all’audizione del debitore – nella
specie, neppure comparso – senza necessità che alla discussione successiva
in camera di consiglio partecipi il medesimo magistrato delegato.
Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la nullità della sentenza
emessa nei confronti di società già estinta per cancellazione dal registro delle
imprese.
Il motivo è infondato, trovando applicazione l’art.10 della legge
fallimentare, norma speciale, che consente la dichiarazione di fallimento entro
un anno dalla cessazione dell’esercizio dell’attività e dalla cancellazione dal
registro delle imprese: presupposto temporale incontroverso, nella specie.
Con l’ultimo motivo si denunzia la carenza di motivazione
nell’accertamento dei requisiti dimensionali dell’impresa ai fini della
dichiarazione di fallimento (art.1 legge fallimentare).
Anche questo motivo è infondato.

Il motivo è manifestamente infondato, non essendo controversa

La corte territoriale ha correttamente rilevato che l’onere della prova del
difetto dei suddetti requisiti di fallibilità incombeva sul debitore, non
comparso, per contro, in udienza senza che la sua assenza fosse giustificata
dalla nullità della notifica, come sopra statuito.
***
– che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti, che non
hanno depositato memorie;

CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il collegio, discussi gli atti delle parti, ha condiviso la soluzione
prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano;
– che il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna
alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, sulla base
del valore della causa e del numero e complessità delle questioni svolte.

P.Q.M.
– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese processuali, liquidate in complessivi € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per
compenso, oltre gli accessori di legge.
Roma, 28 Gennaio 2014
IL PRESIDENTE

o

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