Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4428 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.G.B.;

– intimato –

E.TR. – ESAZIONE TRIBUTI S.p.A. (subentrata a SESIT PUGLIA S.p.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale Liegi 14, presso l’avv. Bellomo Giovanni,

rappresentata e difesa dall’avv. Damascelli Antonio, giusta delega in

calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 11, n. 115/11/05 del 6 ottobre 2005, depositata

il 24 novembre 2005, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto l’accoglimento

dei ricorsi per manifesta fondatezza del ricorso principale e del

ricorso incidentale;

Disposta preliminarmente la riunione del ricorso principale e del

ricorso incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso principale che concerne una controversia relativa alla impugnazione di una cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis per l’anno di imposta 1996 (IVA), notificata il 18 luglio 2001 (ruolo reso esecutivo nell’anno 2000), contestata per tardività della notifica; Letto il controricorso e ricorso incidentale;

Visto che il ricorso principale è fondato su due motivi con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 bis, , in ordine alla affermata tardività della notifica della cartella;

Visto che il ricorso incidentale è fondato su un motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis in ordine alla affermata tardività della notifica della cartella;

Ritenuto che le censure proposte con entrambi i ricorsi siano manifestamente fondate sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui: “In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell’intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza, dovendo l’ordinamento garantire l’interesse del medesimo contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni. Siffatta regola è applicabile anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della detta Legge di Conversione n. 156 del 2005 che concernano le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001 (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. b), salvo che si tratti di dichiarazioni per la cui liquidazione i ruoli siano stati formati e resi esecutivi entro il 30 settembre 1999. in questo caso occorre distinguere: a) le ipotesi di “rettifica cartolare” (o formale), per le quali la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, nel testo vigente ratione temporis); b) le ipotesi di “controllo formale” (o, più rettamente, cartolare), per le quali, a pena di decadenza, deve provvedersi sia all’iscrizione a ruolo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (secondo il combinato disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, entrambi nel testo vigente ratione temporis), sia alla notifica della cartella di pagamento al contribuente entro il giorno cinque del mese successivo a quello nel quale il ruolo sia stato consegnato al concessionario a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 (anche in questo caso, nel testo vigente ratione temporis). La prova del rispetto dei predetti termini, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impostore” (Cass. n. 16826 del 2006). Nel caso di specie si applica lo ius novum, alla luce del quale la notifica della cartella è stata eseguita entro il termine stabilito dal D.L. n. 106 del 2005, richiamato art. 1, comma 5 bis;

Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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