Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 25/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4427 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 14/01/14

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Vittorio Iantorno, elett.te dom.to in Roma, v.le Buozzi
82 presso l’avv. Gregorio Iannotta, rappr.to e difeso
dall’avv. Giovanni Carlo Tenuta, per procura speciale a
margine del ricorso (comunicazioni relative al processo
ai nn. fax 0984/393558 e 06/32699445 e agli indirizzi
p.e.c.:

avv.giovannicarlotenuta@pec.giuffre.it

e

gregorioiannotta@avvocatiroma.org );
ricorrente nei confronti di
s.r.l. “Opus Homini” società cooperativa di garanzia;
– intimata avverso la sentenza n. 496/12 del Tribunale di Cosenza,
del 26.3.2012 – 27.3.2012, n. R.G. 4211/2005;

Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata

Data pubblicazione: 25/02/2014

CC

depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:
Rilevato che
1. Il Tribunale di Cosenza quale giudice di rinvio a
seguito della sentenza n. 12957/2004 della Corte
di Cassazione ha accolto l’appello della

il decreto ingiuntivo, emesso dal Pretore di
Cosenza in data 23 giugno 1994, per il pagamento
di 1.200.000 lire e opposto da Vittorio Iantorno.
2. Propone riourao pef

cassazione Vittorio Iantorno

affidan4051 a tre ltutivl di Imptignazione.
3. Non svolge difese la Cooperativa.

Ritenuto che:
4. Con il primo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e
24 Cost, 156, 158, 383, 392, 394 c.p.c. e l’omessa
motivazione. Il ricorrente lamenta che la sentenza
nella fase rescissoria non poteva essere emessa
dalla stessa sezione del Tribunale di Cosenza
avendo la Corte di Cassazione disposto il rinvio
ad altra sezione del Tribunale.
5. Il motivo è infondato. Come ha chiarito infatti la
giurisprudenza di legittimità

(Cass. civ. sezione

III n. 8723 del 31 maggio 2012)

il principio

dell’alterità del giudice di rinvio, sancito
dall’art. 383 cod. proc. civ., è rispettato sia
quando, dopo la cassazione la causa venga rinviata
ad altro ufficio giudiziario, sia quando il rinvio

Cooperativa Opus Homini e pertanto ha confermato

avvenga

allo

stesso

ufficio

in

diversa

composizione, ovvero ad altro giudice monocratico
dello stesso ufficio, purché non sussista identità
personale tra il giudice del rinvio e quello che
pronunziò la sentenza cassata. È, pertanto, onere
della parte che, ricorrendo per cassazione avverso

invochi la nullità per violazione dell’art. 383
cod. proc. civ., allegare e provare che la
pronuncia di rinvio sia stata decisa dalle stesse
persone fisiche che pronunciarono la sentenza
cassata con rinvio.
6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 111 e
24 Cost,

158, 274 bis e 350 c.p.c., 135 lett. a)

del d.lgs. n. 51/1998, 55 della legge n. 353/1990,
10-11 e 15 del R.D. 262/1942 (preleggi). Il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sia
stata resa irritualmente dal giudice monocratico
in luogo del giudice collegiale contrariamente a
quanto imposto, in relazione all’epoca della
decisione e alla pendenza del giudizio di appello,
dal d.lgs. n. 51/1998.
7. Il motivo è fondato. I giudizi pendenti dinanzi al
tribunale in grado di appello alla data di entrata
in vigore della riforma che ha introdotto il
giudice unico di primo grado (d.lgs. 19 febbraio
1998 n. 51) debbono essere decisi in base alle
norme processuali anteriormente vigenti e, quindi,

3

la sentenza pronunciata in sede di rinvio, ne

dal Tribunale in composizione collegiale (cfr. ex
multis Cass. civ. sez. III n. 2099 del 14 febbraio
2012).
È, pertanto, nulla per vizio di costituzione del

8.

giudice la sentenza, pronunciata dal tribunale di
Cosenza in composizione monocratica, sull’appello,

citato d.lgs. n. 51 del 1998.
9. Va conseguentemente dichiarata la nullità della
sentenza impugnata e rimessa nuovamente la causa
al Tribunale di Cosenza in composizione
collegiale.
10.

Resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

11.

Sussistono pertanto i presupposti per la

trattazione della controversia in camera di
consiglio e se l’impostazione della presente
relazione verrà condivisa dal Collegio per
l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.

La Corte condivide pienamente tale relazione e
pertanto ritiene che, in accoglimento del secondo
motivo di ricorso, debba essere cassata la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale di Cosenza in
composizione collegiale;
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso,
accoglie il secondo motivo, assorbito il terzo, cassa
la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza

4

già pendente alla data di entrata in vigore del

in composizione collegiale anche per le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

14 gennaio 2014.

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