Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 24/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 24/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 24/02/2010), n.4427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. PERSICO Maria Ida – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Z.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Adolfo Ravà

106; presso l’avv. Storelli Paolo, che lo rappresenta e difende,

giusta delega in calce al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

(Roma), Sez. 38, n. 93/38/06 del 26 giugno 2006, depositata il 18

luglio 2006, notificata il 4 agosto 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Udito l’avv. Storelli Paolo per il controricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso che concerne una controversia relativa all’impugnazione di una cartella per recupero spese di giustizia relativa alla sentenza con la quale il contribuente era stato condannato al risarcimento danni da incidente automobilistico;

Visto il controricorso, illustrato anche con memoria;

Visto che il ricorso poggia su un unico motivo: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in quanto l’appello dell’Agenzia delle Entrate non sarebbe soggetto ad autorizzazione;

Rilevato che l’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente è infondata sulla base del principio espresso da Cass. n. 1227 del 2007, secondo cui l’Avvocatura dello Stato non ha bisogno di un mandato ad hoc per assistere l’Agenzia delle Entrate;

Ritenuto che il ricorso è manifestamente fondato sulla base dei principi espressi da questa Corte secondo cui:

a) “Nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia.

A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali” (Cass. n. 604 e 6809 del 2005; 10943 del 2007);

b) “In tema di contenzioso tributario, la legittimazione processuale degli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate trova fondamento nella norma statutaria (art. 5, comma 1, del Regolamento di amministrazione delle Agenzie) adottata ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66;

ne consegue che agli uffici locali va riconosciuta la posizione processuale di parte e l’accesso alla difesa davanti alle commissioni tributarie tramite la rappresentanza del direttore, permanendo la vigenza del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 7”;

Ritenuto che pertanto, il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio per Tesarne del merito, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2010

 

 

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