Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 23/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4427 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 18068-2016 proposto da:
CLEVA SILVANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato
MARCO CORRADI, rappresentato e difeso dall’avvocato
STEFANO PETRONIO giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

APOLLO 2000 SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
LUIGI MANZI, rappresentata e difesa dall’avvocato EMILIO
CAUCCI in virtù di procura in calce al controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 21/07/2016;

Data pubblicazione: 23/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 15/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Pordenone con la sentenza n. 577 del 16 luglio
2015 accoglieva l’opposizione proposta dalla Apollo 2000 S.r.l.

dell’ing. Silvano Cleva, il quale aveva dedotto di vantare un
credito nei confronti della società per prestazioni professionali
di progettazione e direzione di complessi lavori di recupero di
un’area sita nel Comune di Godega di S. Urbano, di proprietà
della società ingiunta.
Secondo la sentenza non era stata dimostrata l’esistenza di un
valido rapporto contrattuale d’opera intellettuale, emergendo
invece dagli atti una dinamica negoziale affatto diversa rispetto
a quella dedotta dal ricorrente.
In particolare risultava che nel marzo del 2007 la società
opponente aveva concluso con la società, della quale erano
soci il Cleva e la moglie, un preliminare di vendita dell’area
interessata dalla progettazione, e che pochi giorni dopo era
stata rilasciata allo stesso Cleva una procura che lo abilitava a
rappresentare la promittente venditrice presso il Comune.
Trattavasi però di atto collegato negozialmente al preliminare e
che rispondeva all’interesse della società del Cleva, che aveva
concluso il preliminare, a far procedere la procedura
amministrativa per l’attuazione della modificazione urbanistica.
Peraltro emergeva altresì che per la stessa area già esisteva
altra progettazione predisposta da diverso professionista.
A tale elementi andava altresì aggiunto che lo stesso
preliminare di compravendita era stato sottoscritto anche dal
Cleva, a significare la consapevolezza delle obbligazioni dal
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partienlare della

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avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale su richiesta

circostanza che tuti gli oneri connessi all’esecuzione del
contratto erano a carico della promittente acquirente.
Trattavasi di elementi documentalmente provati e che non
potevano essere inficiati dalle prove testimoniali richieste
dall’opposto che si palesavano anche inammissibili per la loro

Andava poi parimenti rigettata la domanda ex art. 2041 c.c.
avanzata in via subordinata dallo stesso opposto, in quanto
non poteva ravvisarsi alcun arricchimento a favore della
società opponente, se sol si fosse considerato che il Cleva
aveva agito nell’esclusivo interesse della sua società.
Inoltre non era contestato che le opere eseguite erano state
progettate e dirette da altro professionista.
La Corte d’Appello di Trieste con ordinanza del 26 maggio 2016
ha dichiarato inammissibile l’appello avanzato dal Cleva,
ritenendo che lo stesso non avesse ragionevole possibilità di
accoglimento.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale, e per quanto
occorra dell’ordinanza della Corte d’Appello, ha proposto
ricorso Cleva Silvano sulla base di quattro motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
Preliminarmente occorre rilevare che, sebbene non risulti
indicata la data di comunicazione dell’ordinanza ex art. 348 ter
c.p.c., dalla quale decorre il termine per la proposizione del
ricorso, risulta comunque che quest’ultimo è stato notificato in
data 20/7/2016, e quindi nel rispetto del termine breve
calcolato dallo stesso deposito dell’ordinanza, il che esime dal
dover verificare se e quando la comunicazione dell’ordinanza di
inammissibilità sia stata effettuata.
Inoltre, sempre in via preliminare, deve essere dichiarato
inammissibile il ricorso nella parte in cui è rivolto nei confronti

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genericità.

dell’ordinanza della Corte d’Appello, essendosi questa limitata a
formulare una valutazione prognostica e di merito circa la
probabilità di accoglimento del gravame, restando quindi nei
limiti segnati dal legislatore all’istituto di cui all’art. 348 ter
c.p.c., il che preclude la sua autonoma ricorribilità, secondo

1914/2016.
Quanto al ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale,
lo stesso è infondato, e deve quindi essere rigettato.
Con il primo motivo si denunzia la violazione degli artt. 1456,
1458, 2230 e 2233 c.c. nella parte in cui la decisione gravata
ha ignorato gli effetti scaturenti dalla risoluzione di diritto del
preliminare di compravendita.
L’intervenuta cessazione degli effetti del contratto faceva sì che
l’attività posta in essere successivamente dal Cleva in virtù
della procura non appariva in alcun modo riconducile al
contratto, ma era stata svolta nell’interesse della società
opponente.
Per l’effetto diveniva irrilevante quanto pattuito nel preliminare
in punto di accollo degli oneri in capo alla promissaria
acquirente.
Il motivo è meritevole di rigetto.
La sentenza impugnata, con valutazione in fatto non
sindacabile in questa sede, ha ravvisato l’esistenza di un
collegamento negoziale tra il preliminare e la pressoché coeva
procura (per la conclusione secondo cui la valutazione del
collegamento negoziale è frutto di un accertamento in fatto, si
veda da ultimo Cass. n. 18585/2016), tale da far sì che le
vicende dell’uno si ripercuotessero sull’altra, anche per quanto
attiene alla intervenuta risoluzione del preliminare (cfr. Cass.
n. 20726/2014).

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quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.

Ne consegue che l’eventuale prosecuzione delle attività poste
in essere dal Cleva, quale procuratore della Apollo 2000,
appaiono, una volta intervenuta la perdita di efficacia del
preliminare, a loro volta prive di giustificazione.
Tuttavia, la deduzione di parte ricorrente non appare

il quale ha escluso che la complessiva attività del Cleva fosse
rispondente ad uno specifico interesse della Apollo 2000, la
quale già prima della stipula del preliminare aveva fatto
predisporre un autonomo progetto di riqualificazione dell’area,
ribadendo quindi che le prestazioni rese dal Cleva avevano
come unica fruitrice la società promissaria acquirente.
Tale affermazione, che è frutto evidentemente di una
valutazione di fatto del giudice adito, non appare
adeguatamente contrastata dalla difesa del Cleva, la quale ha
peraltro articolato il ricorso in evidente violazione del principio
di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., omettendo di
riportare nel proprio scritto difensivo le parti, quanto meno
salienti, dei documenti richiamati, limitandosi semplicemente a
richiamare il numero di tali documenti, e senza indicare con
precisione quando siano stati introdotti nel corso del giudizio e
dove gli stessi siano attualmente reperibili tra le produzioni di
parte ( Cass. S.U. n. 24145/2017).
Tale considerazione consente quindi di dare contezza anche
dell’infondatezza del secondo motivo di ricorso che lamenta la
nullità della decisione impugnata per la mancata valutazione di
una prova documentale.
In dettaglio si adduce che erroneamente il Tribunale avrebbe
ravvisato l’identità tra l’area oggetto del preliminare e quella
invece interessata dalla progettazione ed in relazione alla quale
è stato richiesto il pagamento del compenso.

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confrontarsi con quanto evidenziato dal giudice di primo grado,

Ebbene, il giudice di prime cure ha in concreto escluso che i
progetti redatti dal Cleva fossero stati utilizzati dalla Apollo
2000, ritenendo che la complessiva attività di progettazione e
direzione dei lavori fosse stata svolta esclusivamente da altro
professionista, l’arch. Canella.

connotata dall’assenza del requisito di specificità, avendo la
parte omesso di riportare in ricorso il contenuto dello stesso
preliminare, ed avendo omesso di riprodurre il contenuto dei
progetti, onde effettivamente accertare la loro inerenza ad aree
diverse da quelle invece oggetto del preliminare di
compravendita (avendo peraltro parte controricorrente
espressamente ribadito che l’area “ex Manhattan” era proprio
quella della quale si era occupato il Cleva nella sua
progettazione), risolvendosi in ogni caso in una non consentita
richiesta di procedere ad una rivalutazione del merito.
Il terzo motivo di ricorso denunzia poi la violazione dell’art.
2041 c.c. nella parte in cui è stata disattesa la domanda
subordinata di arricchimento senza causa, essendosi
erroneamente affermato che l’Apollo 2000 non avesse tratto
vantaggio alcuno dalle prestazioni rese dal Cleva, mentre il
quarto motivo di ricorso lamenta la nullità della sentenza per la
mancata valutazione di una prova documentale, non essendosi
il Tribunale avveduto che i progetti dei quali si era avvalsa la
società opponente erano proprio quelli predisposti dal
ricorrente.
L’evidenziata carenza di specificità del ricorso in punto di
indicazione del contenuto dei documenti sui quali si fonda,
impone il rigetto dei due motivi, la cui disamina congiunta si
impone per l’evidente connessione.

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La critica mossa da Cleva però appare del tutto generica e

La doglianza di cui al terzo motivo, lungi dal denunziare
un’erronea applicazione della norma di diritto, mira piuttosto a
contestare l’apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di
merito/ che ha appunto escluso che la società intimata avesse
tratto vantaggio dalla progettazione predisposta dal Cleva, e

dell’area era avvenuta in base a diverso progetto predisposto
da altro professionista.
Quanto invece al quarto motivo, manca appunto una puntuale
riproduzione del contenuto dei documenti che, a detta del
ricorrente, comproverebbero l’utilizzo delle prestazioni
professionali da parte della Apollo 2000, non senza doversi
osservare che trattasi comunque, anche qui, di una non
consentita sollecitazione ad una nuova rivalutazione del merito
da parte del giudice di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare
atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle
spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi

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ciò sulla base dell’accertamento che in realtà la riqualificazione

C 4.200,00 di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali
pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;
Ai sensi dell’art. 13, co.

1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,

inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del

dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2017
Il Presidente

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Roma,

23 FUI,. 2019

contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma

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