Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 21/02/2017


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Cassazione civile, sez. II, 21/02/2017, (ud. 18/01/2017, dep.21/02/2017),  n. 4427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16330-2012 proposto da:

C.B., CA.GI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 48, presso lo studio

dell’avvocato MARCO ANGELETTI, rappresentati e difesi dall’avvocato

GIORGIO CONCAS;

– ricorrenti –

C.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELA BRUNCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO OGGIANO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.S., A.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

rappresentati e difesi dall’avvocato ITALO DOGLIO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 221/2012 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 27/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per il rigetto de) ricorsa.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con citazione notificata il 10 aprile 1998, C.B. e Ca.Gi. convennero innanzi al Tribunale di Cagliari C.M.I., chiedendo la condanna della convenuta alla rimozione di alcuni fabbricati, eretti nel fondo confinante a distanza inferiore a quella legale, ed al risarcimento dei danni.

La convenuta, costituitasi, negò di aver eretto i manufatti in oggetto e chiamò in causa i propri venditori, A.M. e M.S., per essere da loro garantita.

Propose altres’ domanda riconvenzionale nei confronti degli attori, con cui chiese la condanna dei medesimi alla demolizione di alcuni manufatti, anch’essi eretti a distanza inferiore a quella legale.

Il Tribunale condannò la convenuta alla rimozione dei fabbricati e gli attori alla demolizione dei manufatti da essi eretti, qualificati come “costruzioni”, posti a distanza inferiore a quella legale.

Rigettò la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti dei propri danti causa.

Dispose l’integrale compensazione tra attori e convenuta delle spese di lite, mentre condannò la convenuta alla refusione delle spese sostenute dai terzi chiamati.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò C.B. e Ca.Gi. alla rimozione di una struttura in acciaio e plexiglass, eretta a distanza inferiore a quella legale, anch’essa qualificata come “costruzione”, rientrante dunque nella nozione di cui all’art. 873 c.c..

Dichiarò inammissibile, in quanto domanda nuova, la domanda di risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento e risarcimento dei danni, spiegata dalla C. nei confronti dei propri danti causa, M.S. è A.M..

Per la cassazione di detta sentenza, hanno proposto ricorso C.B. e Ca.Gi., affidandosi a due motivi.

C.M.I. si è difesa con controricorso ed ha altresi proposto ricorso incidentale, cui M.S. e A.M. resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti censurano il capo della sentenza che ha disposto la rimozione della struttura di acciaio e plexiglass sulla loro proprietà in quanto eretta a distanza inferiore a quella legale, denunziando la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che la Corte d’Appello abbia erroneamente affermato la natura di “costruzione” di detta struttura.

Il motivo è destituito di fondamento.

Il manufatto in oggetto, secondo quanto esposto dalla stessa ricorrente, è costituito da una struttura metallica, sulla quale è stata realizzata una tettoia in plastica che è in parte adiacente al muro di confine dell’immobile di C.M.I..

Orbene, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in relazione alle prescrizioni di cui all’art. 873 cod. civ. costituisce “costruzione” anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, sicchè – al fine di verificare l’osservanza o meno delle distanze legali – la misura deve essere effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso, (nella specie, tettoia) (Cass. 5934/2011).

L’art. 873 cod. civ., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai regolamenti locali, si riferisce, infatti, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto (nella specie, tettoia), avente caratteristiche di consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo.

Orbene nel caso di specie, il giudice di merito, al quale spetta la valutazione di fatto sull’idoneità alla creazione di intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e salubrità del godimento della proprietà immobiliare (Cass. 5753/2014), ha dapprima verificato la sussistenza dei caratteri e della natura di costruzione, considerando l’opera nel suo insieme, rappresentando essa un’entità unica ed inscindibile con i caratteri di stabilità, consistenza ed immobilizzazione al suolo (Cass. 11291/1998), ed ha conseguentemente applicato la normativa prescritta dall’art. 873 c.c..

Con il secondo motivo di ricorso, si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. avuto riguardo all’erronea applicazione del criterio di regolazione delle spese processuali da parte del giudice del gravame.

Il motivo è fondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, infatti, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (Cass. 6259/2014).

In particolare, il criterio di individuazione della soccombenza dev’essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle parti; in tal caso, l’unitarietà e globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale dev’essere liquidata quella parte di spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cass. n. 15483/2013).

Orbene nel caso di specie la Corte non si è attenuto a questo principio, procedendo alla liquidazione delle spese, non già in modo unitario, ma in modo distinto tra primo grado e giudizio di appello.

La Corte infatti pur dando atto che il parziale accoglimento dell’appello non aveva inciso sul sostanziale equilibrio delle opposte pretese tra C.B. e Ca.Gi. da un lato e C.M.I. dall’altro, ha però confermato la statuizione di compensazione disposta dal giudice di primo grado, ed ha invece condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per il solo giudizio di appello, in conseguenza dell’ accoglimento dell’ impugnazione proposta nei loro confronti.

Passando all’esame del ricorso incidentale, C.M.I. censura il capo della sentenza della Corte territoriale che ha affermato l’inammissibilità del motivo di gravame ex art. 345 c.p.c., con il quale aveva chiesto la risoluzione del contratto di compravendita, avente ad oggetto l’immobile per cui è causa, e la condanna dei venditori A. e M. alla restituzione del prezzo, ovvero, in subordine, di riduzione del prezzo e condanna al risarcimento dei danni, per novità della domanda. Con il primo motivo la ricorrente incidentale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che il giudice di appello, nell’affermare la novità della domanda, abbia omesso di rilevare che nella richiesta risarcitoria formulata nel primo grado di giudizio era implicitamente ricompresa la domanda di risoluzione.

Censura inoltre la sentenza impugnata per aver omesso di considerare che la domanda di risoluzione può proporsi per la prima volta in appello, e che può essere oggetto di una domanda subordinata rispetto a quella, principale, di adempimento.

Con il secondo motivo e terzo motivo denunzia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) e la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, n. 4), codice di rito, lamentando che la Corte abbia omesso di pronunciare sulla domanda di riduzione del prezzo ovvero di risarcimento dei danni, già ritualmente proposta nel giudizio di primo grado.

I motivi che, in virtù dell’intima connessione, vanno unitariamente esaminati, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale, tenuto conto, in tale operazione, della formulazione testuale dell’atto nonchè del contenuto sostanziale della pretesa in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. 22893/2008).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente incidentale ha omesso di riportare nel corpo del ricorso, o richiamare specificamente, il contenuto dell’atto di citazione e dell’atto di appello al fine di consentire a questa Corte di valutare l’esatta portata ed i limiti della domanda proposta in primo grado, nonchè il contenuto dell’atto di impugnazione, onde verificare che la domanda di risoluzione del contratto di vendita e di risarcimento dei danni, fosse stata ritualmente proposta o potesse comunque ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di garanzia svolta innanzi al primo giudice.

In conclusione, respinto il primo motivo di ricorso principale, va accolto il secondo motivo.

Va invece rigettato il ricorso incidentale di C.M.I..

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata in relazione all’unico motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari, che si conformerà al sotto indicato principio di diritto:

“Il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite poichè la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all’art. 91 c.p.c. il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado. Il criterio di individuazione della soccombenza dev’essere unitario e globale anche qualora ij giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza. In tal caso l’unitarietà e globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all’esito finale della lite il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale dev’essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all’esito della disposta compensazione parziale (Cass. 15483/2008) in relazione alle spese dell’intero giudizio e non anche di una sua fase”.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, respinto il primo motivo, accoglie il secondo motivo del ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale di C.M.I..

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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