Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4427 del 21/02/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 4427 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 27883-2007 proposto da:
RICUCCI
STEFANO
RCCSFN62R11H501B,
elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA N. RICCIOTTI 11, presso lo
studio dell’avvocato SINIBALDI MICHELE, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente 2013
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contro
CONSOB, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.B.MARTINI 3, presso lo studio dell’avvocato
BIAGIANTI FABIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PROVIDENTI SALVATORE;
Data pubblicazione: 21/02/2013
- controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
udito l’Avvocato SINIBALDI Michele, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati BIAGIANTI Fabio, PROVIDENTI
Salvatore, difensori del resistente che hanno chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
ANTONIO BURSESE;
Ricuccx-Consob
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto in data 2.11.07 Stefano RICUCCI ricorreva per cassazione
20.7.2007, con il quale veniva dichiarato inammissibile l’opposizione
ex 195 d.lgs. 58/1998, proposta dallo stesso Ricucci avverso la delibera
CONSOB n° 15678 del 14.12. 2006. Con tale provvedimento era stata
inflitta al Ricucci , quale legale rappresentante della Magiste
Interndional s.a. con sede in Lussemburgo, la sanzione amministrativa
di € 103.291.00 ai sensi dell’art. 192 d. 1 58/98 , per violazione
dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto (OPA),
relativamente ai patti parasociali per la c.d. scalata alla Banca
Antoniana Popolare Veneta spa, con ingiunzione di pagamento di detta
sanzione, rivolta esclusivamente alla Magiste International, quale
responsabile in solido unitamente alla Banca Popolare Italiana- Banca
Popolare di Lodi (BPI).
La Corte capitolina in accoglimento dell’eccezione proposta dalla
Consob, dichiarava inammissibile l’opposizione per carenza di
Corte Suprema di Cassazione — Il sez. civ. – est dr. G. A.
R.
937/06
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avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data
legittimazione ad agire del Ricucci, sostenendo che — in conformità della
giurisprudenza di questa S. C. ( Cass. n. 26944/06) – in materia di
sanzioni ex art. 115 T.U. cit. d.lgs. n. 58/98 la legittimazione spettava
International, nel frattempo dichiarata fallita) e non anche l’esponente
aziendale non ingiunto.
Il ricorso per cassazione del Ricucci sì fonda su due mezzi riguardanti la
propria legittimazione a proporre opposizione avverso il provvedimento
della Consob di cui trattasi; resìste la Consob con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia
la violazione e falsa
applicazione dell’art. 195 d.lgs. 58/1998 in relazione agli artt. 11 e 12
R.D. n. 262 del 1942. ; con il 2° motivo il ricorrente eccepisce, sotto
altro profilo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 195 d.lgs.
58/1998 e 22 L. 689/81.
Entrambe le censure riguardano la legittimazione all’opposizione
avverso il provvedimento sanzionatorio in questione, negata dal giudice
Corte Suprema di Cassazione —11 sez. eiv. – est. dr. G. A. Bu
n. 34937/06
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soltanto al destinatario del provvedimento sanzìonatorio ( la Magiste
distretivale al Ricucci in quanto soggetto non ingiunto dal decreto de
quo, sulla base della prevalente giurisprudenza dell’epoca ( v. Cass. n.
26944/06 citata nel provvedimento). Si sostiene che la corte distrettuale
per effetto delle modifiche del TUF introdotte dalla legge n. 62/2005;
il novellato art. 195 prevede invero che le sanzioni sono comminate
direttamente dalla CONSOB, anziché, come in precedenza, dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze . Di conseguenza vi sarebbe
stato – in mutamento anche dell’atto conclusivo del procedimento
sanzionatorio, con la modifica dell’oggetto del giudizio d’opposizione,
ciò che comporterebbe — secondo il ricorrente – che legittimato ad
impugnare il provvedimento sanzionatorio fosse oltre che il coobbligato
solidale, anche l’autore della violazione anche se a quest’ultimo non
fosse stato ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria.
Ada avviso del collegio le suesposte doglianze possono ritenersi superate
in conseguenza della sopravvenuta giurisprudenza delle S.U. che hanno
affermato la legittimazione degli esponenti aziendali a proporre
opposizione. Invero le S.U., innovando il precedente orientamento
Corte Suprema di Cassazione—Il sei_ civ. – est. dr. G. A.
G. n. 34937/06
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non ha adeguatamente valutato il nuovo quadro normativo formatosi
giurisprudenziale, si sono così espresse: ” In tema di sanzioni
amministrative per violazione delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso
confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell’efficacia che
nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei
confronti della società o dell’ente cui appartiene, che, anche qualora
l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della
persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere
riconosciuta un’autonoma legittimazione “ad opponendum”, che le
consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare
intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla
società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio
facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati
mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e
riunione di procedimenti” ( Cass. Sez. U, Sentenza a. 20929, 20930,
20931, 20932,20933 e 20934 del 30/09/2009).
Corte Suprema di Cassazione – II sez.. civ. – est. dr. G. A.
. n. 34937/06
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prevista dall’art. 195, comma nono, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nei
Consegue raccoglimento del ricorso; con la cassazione della sentenza
impugnata e il rinvio della causa anche per le spese di legittimità, ad
altra sezione della Corte d’Appello di Roma.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
la Corte
causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altre sezione della Corte
d’Appello di Roma.
In Rorna li
14 .1. 2013
IL CONSIGL RE ST.
(do
aetan nt
ursese)
IL PRESIDENTE
(dott. Massimp Oddo )
(9 I\
P.Q.M.